CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 25310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenzaiscritto al n.r.g. 2156/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 651/2022 del TRIBUNALE di GELA, depositata il 20/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: il [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione innanzi al Tribunale di Gela avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 156.127,45 oltre interessi in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di fornitura idrica, eccependo fra l’altro l’incompetenza territoriale del giudice adito sulla base della seguente disposizione contrattuale (art. 20): «([OSCURATO:PERSONA]) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere per l’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del contratto, le parti individuano quale foro esclusivamente competente quello di [OSCURATO:SOCIETA]». Il Tribunale, in accoglimento della eccezione, con sentenza del 20 dicembre 2022, dichiarò la propria incompetenza territoriale, revocando il decreto ingiuntivo. Osservò il Tribunale che la clausola negoziale era idonea ad integrare il foro esclusivo di cui agli artt. 28 e 29 cod. proc. civ. e che era irrilevante che la clausola non fosse stata sottoscritta dalle parti, ed in particolare che non fosse stata specificatamente approvata per iscritto dal consorzio opponente, trattandosi di regolamento predisposto unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sicché quest’ultima, in quanto predisponente, non era legittimata a eccepire l’assenza di specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria, requisito richiesto per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente (né era necessaria la sottoscrizione delle condizioni generali da parte del predisponente). Aggiunse che non vi era inderogabilità disposta dalla legge, non essendo pertinente il riferimento alla disciplina consumeristica, in primo luogo perché il consorzio, in quanto non persona fisica, non era configurabile come consumatore, e poi perché l’inderogabilità della competenza territoriale era espressamente prevista dalla legge solo con riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e in materia di contratti conclusi a distanza. Ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia la nullità e inefficacia della clausola derogativa della competenza territoriale. Osserva la parte ricorrente che, a fronte della proposizione della domanda di ingiunzione innanzi al foro del debitore e del consumatore, la clausola doveva considerarsi nulla e non apposta in quanto non sottoscritta e altresì per essere la forma scritta prevista ad substantiam. Aggiunge che, costituendo il consorzio ente esponenziale dei vari consorziati per la fornitura idrica, la previsione di un foro competente in località diversa dalla residenza o domicilio elettivo del consumatore ricade nell’art. 33 del codice del consumo, con nullità rilevabile d’ufficio. Il ricorso è inammissibile per il mancato deposito da parte della società ricorrente della relata di notifica del ricorso per regolamento di competenza. Nulla per le spese processuali, in mancanza della partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.