CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 dicembre 2022
Cassazione n. 27059/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4447/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].CE. [OSCURATO:PERSONA] 03205910247, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la 2605/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/12/2022; letto l’atto di rinuncia congiunta al ricorso - sottoscritto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di idonei poteri come da procure speciale in atti - ed al ricorso incidentale - sottoscritto dal difensore del [OSCURATO:SOCIETA]., munito di ido nei poteri come da procura speciale in atti -con espressa accettazione delle reciproche rinunce; ritenutoche le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le reciproche adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 21/0