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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11748/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusoper l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari harigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del G.I.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva applicato la custodia cautelare incarcere in relazione al capo 1) di imputazione provvisoria concernente lapartecipazione ad associazione finalizzata alla gestione del traffico e dello spacciodi cocaina, eroina e marijuana operante tra Bari, [OSCURATO:PERSONA] del Colle e Bitonto, conruoli apicali e organizzativi riferiti – tra gli altri – a [OSCURATO:PERSONA] (promotoree dirigente del gruppo collegato al clan Strisciuglio) e allo stesso [OSCURATO:PERSONA](indicato quale organizzatore e referente per il rifornimento e la gestione dellospaccio nell’area di [OSCURATO:PERSONA] del Colle, in collaborazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e conl’ausilio di fiduciari, in Bari, Bitonto e [OSCURATO:PERSONA] del Colle dal mese di luglio 2019 conpermanenza), nonché al capo 61) concernente il reato di cui agli artt. 56, 81,110, 605 cod. pen., 2,4 e 7 l. 895/67 per aver organizzato e compiuto un raidarmato e con l’utilizzo di autovettura con targhe rubate in Japigia, finalizzato alsequestro di persona di [OSCURATO:PERSONA], allorquando sono stati esplosinumerosi colpi di arma da fuoco, con almeno due diverse armi, all’indirizzo delcaseggiato ivi presente, non portato a termine per cause indipendenti dallavolontà degli agenti (in Bari il 6 novembre 2019).2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett.c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.;606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.309/1990; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod.proc. pen.; omessa motivazione sul devoluto; travisamento della prova peromissione; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agliLa difesa deduce che il Tribunale ha omesso di valutare un passaggiodecisivo del dialogo intercorso tra gli emissari del clan Strisciuglio, De PaloDomenico e [OSCURATO:PERSONA], e gli altri interlocutori, tra i quali lo stessoricorrente.

Sostiene che la motivazione presenti manifesta illogicità e integritravisamento della prova, nella parte in cui è stato attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolodi primo piano rispetto ai soggetti con i quali egli interagiva nel corso dei dialoghiintercettati.La difesa lamenta, inoltre, un deficit motivazionale in ordine alla ritenutaimpossibilità di attribuire al ricorrente un ruolo apicale o verticistico, nonché untravisamento della prova per omissione, avendo il Tribunale valorizzato un’unicaconversazione, trascurando invece l’intero complesso dei dialoghi intercettati, deisoggetti coinvolti e del quadro delle contestazioni mosse.Nel primo motivo di ricorso, al terzo punto, si deduce altresì omessamotivazione sul devoluto e violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,poiché il Tribunale non avrebbe risolto le criticità evidenziate dalla difesa circa lacontraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l’assenza diqualsiasi prova idonea a dimostrare il ruolo di fornitore di stupefacentiriconducibile al [OSCURATO:PERSONA].La motivazione sarebbe, dunque, manifestamente illogica e contraddittoriarispetto agli atti del procedimento, giacché il quadro accusatorio delineato dallacontestazione individua sei organizzatori diversi dal ricorrente e cinque fornitoristabili indicati da [OSCURATO:PERSONA], tutti soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA].

Diconseguenza – conclude la difesa – il Tribunale del riesame avrebbe dovutoconcentrarsi sulla natura effettiva e stabile del contributo attribuibile alricorrente, anziché assumere, in assenza di riscontri, una funzione organizzativache non troverebbe corrispondenza negli elementi acquisiti.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 606, lett. b), cod. proc.pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1‑bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 605 cod. pen.; 606, lett. e), cod.proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessamotivazione in ordine al devoluto; motivazione manifestamente illogica econtraddittoria rispetto agli atti del procedimento.La difesa si duole che il Tribunale del riesame abbia operato un malgovernodel giudizio di convergenza delle dichiarazioni dei propalanti, i quali avrebberoindicato finalità tra loro differenti del raid armato del 6 novembre 2019,prospettando versioni non sovrapponibili circa lo scopo dell’azione e, inparticolare, con riferimento al tentativo di sequestro di persona.

Ne deriverebbe,secondo il ricorrente, una motivazione carente rispetto al thema decidendum,oltre che manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti, per nonavere il Tribunale chiarito la riconducibilità unitaria dell’episodio ai requisiti deltentativo di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen., né aver spiegato in modo conformeai canoni dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le ragioni della ritenutaconvergenza intrinseca ed estrinseca delle chiamate, nonostante le descrittedivergenze sulle finalità concrete dell’azione delittuosa.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett. c),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; 606, lett. e),cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al devoluto proposto con i motividi riesame; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si assume, in particolare, la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. poiché il Tribunale avrebbe ritenuto operante la doppia presunzione dipericolosità qualificata prevista da tale disposizione con riferimento ai reati di cuiall’art. 416 bis cod. pen., mentre, per i reati per cui si procede, opererebbeesclusivamente la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, enon anche quella concernente la necessaria adeguatezza e proporzionalità dellasola custodia cautelare in carcere.Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valutato glielementi offerti dalla difesa, ritenuti idonei a superare la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari e dai quali sarebbe potuta derivarel’applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliaricon dispositivo elettronico di controllo.Tale motivo, sostiene la difesa, sarebbe stato disatteso con motivazioneinadeguata, atteso che non potrebbero ritenersi rilevanti le presunte condotte dispaccio, che si assumerebbero consumate dal ricorrente in costanza didetenzione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori.

Lamotivazione risulterebbe, pertanto, manifestamente contraddittoria laddovevalorizza l’asserita affiliazione del ricorrente al clan Strisciuglio, mentre ilprocedimento in esame concerne la partecipazione a un’organizzazione dedita alnarcotraffico.Si censura, inoltre, la valutazione del presunto coinvolgimento delricorrente nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, accertato in data 7 agosto2024, fondato su un’informativa rispetto alla quale egli non risulta destinatario dimisura cautelare né imputato.La difesa contesta, altresì, la valorizzazione della vicenda associativariferita alla partecipazione al clan Parisi‑Palermiti, relativa a fatti interrotti il 31dicembre 2017, ritenuti non idonei a neutralizzare l’incidenza del cosiddetto“tempo silente” sulla valutazione attuale delle esigenze cautelari.Con specifico riferimento alla contestazione di cui al capo 61), lamotivazione del Tribunale viene definita del tutto aspecifica, per non aver offertoun adeguato vaglio individualizzante delle esigenze cautelari correlate a taleepisodio.3.

All’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.L’interpretazione fornita dai giudici del riesame in ordine alla conversazioneintercettata all’interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] (Rit.2162/19, progressivo 3140) risulta tutt’altro che manifestamente illogica, poichépienamente coerente con la domanda rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del contenuto del dialogo,che tuttavia non è idonea a sostenere il dedotto vizio di travisamento della provaper omissione.

Va evidenziato, in particolare, come nel ricorso siano stativalorizzati taluni passaggi dell’intercettazione, con riferimento alla marijuana,che tuttavia non escludono la rilevanza della conversazione ai fini dellaricostruzione del traffico di cocaina, sostanza cui i conversanti fanno espressoriferimento nel prosieguo del dialogo.

La difesa richiama un’asserita equivocitàdell’espressione «la stiamo facendo noi la piazza», mentre i giudici del riesamene hanno fornito una lettura piana, coerente con l’intero contesto comunicativo econ la dinamica del colloquio.Le deduzioni circa l’inidoneità della conversazione a dimostrarel’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo verticistico postulano una rivisitazione delcompendio intercettivo che, a fronte di una motivazione logicamente coerente,non può trovare spazio in sede di legittimità.

Alle pagg. 8‑9 dell’ordinanzaimpugnata, inoltre, sono riportati brani significativi del dialogo che evidenziano ilruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione, rimessa al giudice del meritocautelare, non è viziata da manifesta illogicità.

Tale vizio, come ricordato,consiste in incongruenze macroscopiche o fratture logiche, non ravvisabili nelcaso di specie.

Quanto all’asserito travisamento della prova per omissione, ladoglianza risulta aspecifica, poiché la difesa lamenta l’omesso esame delcomplesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e delle contestazionimosse, senza tuttavia indicare quali specifici elementi avrebbero potuto inciderein senso liberatorio sulla valutazione del contenuto della conversazionevalorizzata dal Tribunale.2.

La terza parte del primo motivo e il secondo motivo di ricorso devonoessere esaminati congiuntamente, poiché l’ordinanza impugnata, a pag. 11,correla il ruolo organizzativo del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’associazione dedita alnarcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], referente dell’organizzazionefacente capo al clan Strisciuglio, al suo coinvolgimento nella contrapposizionearmata per il controllo del quartiere Japigia.

Tale scontro aveva visto opporsi, daun lato, il clan Parisi, al quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava originariamente affiliato, e,dall’altro, il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita la successivaaffiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Strisciuglio, dedito allo spaccio di stupefacenti.Ciò sulla base delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], già nel 2020 da YahyaouiHamadi, pusher del gruppo, e, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA] nel 2025e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2024.Le suddette dichiarazioni, costituenti chiamate in correità, descrivonol’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Strisciuglio quale conseguenza dello scontroverificatosi nel quartiere Japigia tra il clan Parisi‑Misceo e il gruppo facente capoal [OSCURATO:PERSONA].

Come indicato a pag. 12 dell’ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito unadettagliata ricostruzione dell’ideazione criminosa sottesa all’agguato contestatoal capo 61) della rubrica.

L’ordinanza riporta un significativo stralcio del suointerrogatorio e precisa, a pag. 17, che quanto dichiarato dallo stesso ha trovatoconferma nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], intraneo al clanStrisciuglio, nel febbraio 2025.La difesa ripropone, nel ricorso, la questione della contraddittorietà dellechiamate in correità in relazione al ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione,lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di affrontare le criticità dedottecirca l’asserita mancanza di una base informativa idonea a definire epoca, entitàe numero delle forniture di stupefacente da lui destinate al sodalizio.

Tuttavia, ladoglianza trascura che i giudici del riesame hanno concentrato l’analisi sullacontestata partecipazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione dello spaccio inPalo del Colle, svolta in collaborazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Come si legge a pag.17, il Tribunale ha richiamato l’ordinanza genetica, sottolineando lasovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori circa il ruolo centrale delSignorile nella gestione dello spaccio sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] del Colle, specie nelperiodo in cui la droga veniva acquistata da [OSCURATO:PERSONA].

Durante lalatitanza del [OSCURATO:PERSONA] presso la casa di campagna dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso avesse continuato a sovraintendere alle attività di spacciomediante comunicazioni telefoniche dal luogo ove si nascondeva e che il gruppogarantiva la sua protezione con controlli a vista dell’abitazione.

Si aggiunge che ilSignorile si avvaleva di [OSCURATO:PERSONA], suo braccio destro e uomo di fiducia,per la movimentazione dello stupefacente da e per [OSCURATO:PERSONA] del Colle.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’indicazione dei fratelliLopez quali organizzatori dell’associazione non contrasta con il ruolo attribuito alSignorile; in tale contesto ne costituisce, anzi, elemento di ulteriore conferma. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, infatti, che «[OSCURATO:PERSONA] è il boss» e,interrogato sulle sue attività, aveva precisato: «cocaina.

Lui è il tramite delcarico grosso». [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, come riportato a pag. 45, aveva spiegatoche, in un primo tempo, la droga veniva acquistata direttamente da Lopezparticolarmente conveniente; successivamente era subentrato il [OSCURATO:PERSONA],avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che il ricorso non si confronta con la centralità del ruoloorganizzativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] dai giudici del merito cautelare, rendendonon decisiva la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori sulle modalità e suitempi delle forniture.Quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al raid armato di cui al capo 61)dell’imputazione, il giudizio di gravità indiziaria trova fondamento, oltre che nelledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in un’intercettazione ambientaleall’interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle sommarieinformazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA].Non corrisponde, infine, al vero che il Tribunale del riesame abbia omessodi esaminare le doglianze difensive sulle incongruenze rilevabili nelledichiarazioni dei collaboratori.

Sia con riferimento all’attività di organizzazionedel traffico di stupefacenti, sia con riguardo al reato di cui al capo 61) dellacontestazione provvisoria, il Tribunale – alle pagg. 38 e 48‑51 – ha evidenziato lamarginalità delle contraddizioni, ritenute non idonee a incidere sulla gravitàindiziaria, alla luce della precedente valutazione irrevocabile circa la pienan.5028/24 R.G.

DDA.

È stato, inoltre, sottolineato come la presenza didiscordanze non determini, di per sé, l’inattendibilità della chiamata in correità.Con particolare riferimento alle finalità del raid armato del 6 novembre2019, il Tribunale ha spiegato, in modo puntuale, che le dichiarazioni rese daMilella [OSCURATO:PERSONA], provenienti da soggetto che non aveva preso partepersonalmente all’azione, non potevano essere perfettamente sovrapponibili aquelle degli altri propalanti che ne erano stati i diretti protagonisti.Va ribadito che, in sede di legittimità, il sindacato è circoscritto allaviolazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato; non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa letturadel materiale indiziario o in rivalutazioni di merito precluse alla Corte dicassazione ove il giudice cautelare abbia dato conto, con argomenti nonmanifestamente illogici, delle ragioni del convincimento.3.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.Occorre, in via preliminare, evidenziare come la doppia presunzionerelativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità della misuracustodiale di massimo rigore sia stata correttamente riferita al reato dipartecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309/1990.

Ciò in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trovaapplicazione per tutti i reati contemplati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., tra i quali rientra anche la fattispecie associativa dedita al narcotrafficosopra richiamata.Il motivo di ricorso si limita, in realtà, a sollecitare una diversa valutazionedegli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, richiestainammissibile in fase di legittimità.Peraltro, la censura difensiva non si confronta con la motivazione resa dalTribunale alle pagg. 54‑57 dell’ordinanza, nella quale, lungi dall’ignorare gliargomenti difensivi volti a superare la presunzione, il giudice ha puntualmenteesaminato ogni allegazione, sia con riguardo al cosiddetto “tempo silente”, siacon riferimento alla dedotta cessazione della condotta criminosa, sia, infine, conriguardo alla sopravvenuta detenzione dei capi del sodalizio.

Sul punto, ilTribunale ha valorizzato, quale dato emblematico, la vicenda relativa al [OSCURATO:PERSONA],rilevando come egli avesse continuato a dirigere le attività di traffico distupefacenti nell’area di [OSCURATO:PERSONA] del Colle nonostante la detenzione carceraria,avvalendosi di apparecchi cellulari introdotti clandestinamente nell’istitutopenitenziario e mantenendo costanti contatti telefonici con i fiduciari in libertà.

Ilricorso, peraltro, omette qualsiasi confronto con quanto riportato nell’ordinanzain ordine al fatto che, nel corso del periodo di detenzione, il [OSCURATO:PERSONA] si è resoprotagonista di numerosi episodi di aggressione all’interno delle casecircondariali di Bari, Melfi e Matera, che hanno coinvolto detenuti appartenenti aconsorterie criminali antagoniste, in un contesto pienamente riconducibile adinamiche di clan e di appartenenza.

A ciò si aggiunga che egli risulta essersireso responsabile di reiterate e gravi violazioni disciplinari e di condotte di rilievopenale, ulteriormente indicative della perdurante pericolosità.Parimenti specifica è la motivazione resa dal Tribunale con riferimento allainadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione delbraccialetto elettronico.

Il giudice ha correttamente ricordato che la meradisponibilità all’adozione dello strumento elettronico non è sufficiente a superarela presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria.

Benché a pag. 57dell’ordinanza sia presente un riferimento, errato in diritto alla luce dellasentenza Corte Cost. n.231 del 2011, alla presunzione assoluta di adeguatezzadella misura custodiale in carcere, ciò non incide sulla tenuta complessiva delladecisione.

Il Tribunale, infatti, ha comunque fornito una motivazione specifica eautonoma circa le ragioni per le quali, nel caso concreto, le esigenze cautelarinon possono essere soddisfatte mediante misure diverse da quella custodiale dimassimo rigore.Il ricorrente lamenta, inoltre, un’asserita carenza di motivazione conriguardo alle esigenze cautelari correlate alla contestazione di cui al capo 61).Anche tale doglianza non ha pregio.

Le esigenze cautelari riferibili a tale episodiosono chiaramente riconducibili a quanto illustrato a pag. 54 dell’ordinanza, ove sidà conto delle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, escussianche nel 2024.

Costoro hanno riferito che il [OSCURATO:PERSONA], oltre a militarestabilmente nel sodalizio mafioso degli Strisciuglio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] diBari, sotto la guida di [OSCURATO:PERSONA], mantiene tuttora fermi propositi divendetta nei confronti degli ex sodali e che, oltre all’attentato commesso il 6novembre 2019, egli sarebbe “disposto a scatenare una guerra”.Tale compendio dichiarativo, pienamente valorizzato dal Tribunale,dimostra la linearità del giudizio circa la persistenza di un elevato livello dipericolosità e rende del tutto infondate le deduzioni difensive prospettate nelricorso.4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11748/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 306/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusoper l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari harigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del G.I.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva applicato la custodia cautelare incarcere in relazione al capo 1) di imputazione provvisoria concernente lapartecipazione ad associazione finalizzata alla gestione del traffico e dello spacciodi cocaina, eroina e marijuana operante tra Bari, [OSCURATO:PERSONA] del Colle e Bitonto, conruoli apicali e organizzativi riferiti – tra gli altri – a [OSCURATO:PERSONA] (promotoree dirigente del gruppo collegato al clan Strisciuglio) e allo stesso [OSCURATO:PERSONA](indicato quale organizzatore e referente per il rifornimento e la gestione dellospaccio nell’area di [OSCURATO:PERSONA] del Colle, in collaborazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e conl’ausilio di fiduciari, in Bari, Bitonto e [OSCURATO:PERSONA] del Colle dal mese di luglio 2019 conpermanenza), nonché al capo 61) concernente il reato di cui agli artt. 56, 81,110, 605 cod. pen., 2,4 e 7 l. 895/67 per aver organizzato e compiuto un raidarmato e con l’utilizzo di autovettura con targhe rubate in Japigia, finalizzato alsequestro di persona di [OSCURATO:PERSONA], allorquando sono stati esplosinumerosi colpi di arma da fuoco, con almeno due diverse armi, all’indirizzo delcaseggiato ivi presente, non portato a termine per cause indipendenti dallavolontà degli agenti (in Bari il 6 novembre 2019).2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett.c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.;606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.309/1990; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod.proc. pen.; omessa motivazione sul devoluto; travisamento della prova peromissione; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agliLa difesa deduce che il Tribunale ha omesso di valutare un passaggiodecisivo del dialogo intercorso tra gli emissari del clan Strisciuglio, De PaloDomenico e [OSCURATO:PERSONA], e gli altri interlocutori, tra i quali lo stessoricorrente.

Sostiene che la motivazione presenti manifesta illogicità e integritravisamento della prova, nella parte in cui è stato attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolodi primo piano rispetto ai soggetti con i quali egli interagiva nel corso dei dialoghiintercettati.La difesa lamenta, inoltre, un deficit motivazionale in ordine alla ritenutaimpossibilità di attribuire al ricorrente un ruolo apicale o verticistico, nonché untravisamento della prova per omissione, avendo il Tribunale valorizzato un’unicaconversazione, trascurando invece l’intero complesso dei dialoghi intercettati, deisoggetti coinvolti e del quadro delle contestazioni mosse.Nel primo motivo di ricorso, al terzo punto, si deduce altresì omessamotivazione sul devoluto e violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,poiché il Tribunale non avrebbe risolto le criticità evidenziate dalla difesa circa lacontraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l’assenza diqualsiasi prova idonea a dimostrare il ruolo di fornitore di stupefacentiriconducibile al [OSCURATO:PERSONA].La motivazione sarebbe, dunque, manifestamente illogica e contraddittoriarispetto agli atti del procedimento, giacché il quadro accusatorio delineato dallacontestazione individua sei organizzatori diversi dal ricorrente e cinque fornitoristabili indicati da [OSCURATO:PERSONA], tutti soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA].

Diconseguenza – conclude la difesa – il Tribunale del riesame avrebbe dovutoconcentrarsi sulla natura effettiva e stabile del contributo attribuibile alricorrente, anziché assumere, in assenza di riscontri, una funzione organizzativache non troverebbe corrispondenza negli elementi acquisiti.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 606, lett. b), cod. proc.pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1‑bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 605 cod. pen.; 606, lett. e), cod.proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessamotivazione in ordine al devoluto; motivazione manifestamente illogica econtraddittoria rispetto agli atti del procedimento.La difesa si duole che il Tribunale del riesame abbia operato un malgovernodel giudizio di convergenza delle dichiarazioni dei propalanti, i quali avrebberoindicato finalità tra loro differenti del raid armato del 6 novembre 2019,prospettando versioni non sovrapponibili circa lo scopo dell’azione e, inparticolare, con riferimento al tentativo di sequestro di persona.

Ne deriverebbe,secondo il ricorrente, una motivazione carente rispetto al thema decidendum,oltre che manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti, per nonavere il Tribunale chiarito la riconducibilità unitaria dell’episodio ai requisiti deltentativo di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen., né aver spiegato in modo conformeai canoni dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le ragioni della ritenutaconvergenza intrinseca ed estrinseca delle chiamate, nonostante le descrittedivergenze sulle finalità concrete dell’azione delittuosa.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett. c),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; 606, lett. e),cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al devoluto proposto con i motividi riesame; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si assume, in particolare, la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. poiché il Tribunale avrebbe ritenuto operante la doppia presunzione dipericolosità qualificata prevista da tale disposizione con riferimento ai reati di cuiall’art. 416 bis cod. pen., mentre, per i reati per cui si procede, opererebbeesclusivamente la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, enon anche quella concernente la necessaria adeguatezza e proporzionalità dellasola custodia cautelare in carcere.Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valutato glielementi offerti dalla difesa, ritenuti idonei a superare la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari e dai quali sarebbe potuta derivarel’applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliaricon dispositivo elettronico di controllo.Tale motivo, sostiene la difesa, sarebbe stato disatteso con motivazioneinadeguata, atteso che non potrebbero ritenersi rilevanti le presunte condotte dispaccio, che si assumerebbero consumate dal ricorrente in costanza didetenzione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori.

Lamotivazione risulterebbe, pertanto, manifestamente contraddittoria laddovevalorizza l’asserita affiliazione del ricorrente al clan Strisciuglio, mentre ilprocedimento in esame concerne la partecipazione a un’organizzazione dedita alnarcotraffico.Si censura, inoltre, la valutazione del presunto coinvolgimento delricorrente nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, accertato in data 7 agosto2024, fondato su un’informativa rispetto alla quale egli non risulta destinatario dimisura cautelare né imputato.La difesa contesta, altresì, la valorizzazione della vicenda associativariferita alla partecipazione al clan Parisi‑Palermiti, relativa a fatti interrotti il 31dicembre 2017, ritenuti non idonei a neutralizzare l’incidenza del cosiddetto“tempo silente” sulla valutazione attuale delle esigenze cautelari.Con specifico riferimento alla contestazione di cui al capo 61), lamotivazione del Tribunale viene definita del tutto aspecifica, per non aver offertoun adeguato vaglio individualizzante delle esigenze cautelari correlate a taleepisodio.3.

All’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato.L’interpretazione fornita dai giudici del riesame in ordine alla conversazioneintercettata all’interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] (Rit.2162/19, progressivo 3140) risulta tutt’altro che manifestamente illogica, poichépienamente coerente con la domanda rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del contenuto del dialogo,che tuttavia non è idonea a sostenere il dedotto vizio di travisamento della provaper omissione.

Va evidenziato, in particolare, come nel ricorso siano stativalorizzati taluni passaggi dell’intercettazione, con riferimento alla marijuana,che tuttavia non escludono la rilevanza della conversazione ai fini dellaricostruzione del traffico di cocaina, sostanza cui i conversanti fanno espressoriferimento nel prosieguo del dialogo.

La difesa richiama un’asserita equivocitàdell’espressione «la stiamo facendo noi la piazza», mentre i giudici del riesamene hanno fornito una lettura piana, coerente con l’intero contesto comunicativo econ la dinamica del colloquio.Le deduzioni circa l’inidoneità della conversazione a dimostrarel’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo verticistico postulano una rivisitazione delcompendio intercettivo che, a fronte di una motivazione logicamente coerente,non può trovare spazio in sede di legittimità.

Alle pagg. 8‑9 dell’ordinanzaimpugnata, inoltre, sono riportati brani significativi del dialogo che evidenziano ilruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione, rimessa al giudice del meritocautelare, non è viziata da manifesta illogicità.

Tale vizio, come ricordato,consiste in incongruenze macroscopiche o fratture logiche, non ravvisabili nelcaso di specie.

Quanto all’asserito travisamento della prova per omissione, ladoglianza risulta aspecifica, poiché la difesa lamenta l’omesso esame delcomplesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e delle contestazionimosse, senza tuttavia indicare quali specifici elementi avrebbero potuto inciderein senso liberatorio sulla valutazione del contenuto della conversazionevalorizzata dal Tribunale.2.

La terza parte del primo motivo e il secondo motivo di ricorso devonoessere esaminati congiuntamente, poiché l’ordinanza impugnata, a pag. 11,correla il ruolo organizzativo del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’associazione dedita alnarcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], referente dell’organizzazionefacente capo al clan Strisciuglio, al suo coinvolgimento nella contrapposizionearmata per il controllo del quartiere Japigia.

Tale scontro aveva visto opporsi, daun lato, il clan Parisi, al quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava originariamente affiliato, e,dall’altro, il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita la successivaaffiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Strisciuglio, dedito allo spaccio di stupefacenti.Ciò sulla base delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], già nel 2020 da YahyaouiHamadi, pusher del gruppo, e, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA] nel 2025e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2024.Le suddette dichiarazioni, costituenti chiamate in correità, descrivonol’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Strisciuglio quale conseguenza dello scontroverificatosi nel quartiere Japigia tra il clan Parisi‑Misceo e il gruppo facente capoal [OSCURATO:PERSONA].

Come indicato a pag. 12 dell’ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito unadettagliata ricostruzione dell’ideazione criminosa sottesa all’agguato contestatoal capo 61) della rubrica.

L’ordinanza riporta un significativo stralcio del suointerrogatorio e precisa, a pag. 17, che quanto dichiarato dallo stesso ha trovatoconferma nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], intraneo al clanStrisciuglio, nel febbraio 2025.La difesa ripropone, nel ricorso, la questione della contraddittorietà dellechiamate in correità in relazione al ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione,lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di affrontare le criticità dedottecirca l’asserita mancanza di una base informativa idonea a definire epoca, entitàe numero delle forniture di stupefacente da lui destinate al sodalizio.

Tuttavia, ladoglianza trascura che i giudici del riesame hanno concentrato l’analisi sullacontestata partecipazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione dello spaccio inPalo del Colle, svolta in collaborazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA].

Come si legge a pag.17, il Tribunale ha richiamato l’ordinanza genetica, sottolineando lasovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori circa il ruolo centrale delSignorile nella gestione dello spaccio sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] del Colle, specie nelperiodo in cui la droga veniva acquistata da [OSCURATO:PERSONA].

Durante lalatitanza del [OSCURATO:PERSONA] presso la casa di campagna dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso avesse continuato a sovraintendere alle attività di spacciomediante comunicazioni telefoniche dal luogo ove si nascondeva e che il gruppogarantiva la sua protezione con controlli a vista dell’abitazione.

Si aggiunge che ilSignorile si avvaleva di [OSCURATO:PERSONA], suo braccio destro e uomo di fiducia,per la movimentazione dello stupefacente da e per [OSCURATO:PERSONA] del Colle.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’indicazione dei fratelliLopez quali organizzatori dell’associazione non contrasta con il ruolo attribuito alSignorile; in tale contesto ne costituisce, anzi, elemento di ulteriore conferma. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, infatti, che «[OSCURATO:PERSONA] è il boss» e,interrogato sulle sue attività, aveva precisato: «cocaina.

Lui è il tramite delcarico grosso». [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, come riportato a pag. 45, aveva spiegatoche, in un primo tempo, la droga veniva acquistata direttamente da Lopezparticolarmente conveniente; successivamente era subentrato il [OSCURATO:PERSONA],avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che il ricorso non si confronta con la centralità del ruoloorganizzativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] dai giudici del merito cautelare, rendendonon decisiva la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori sulle modalità e suitempi delle forniture.Quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al raid armato di cui al capo 61)dell’imputazione, il giudizio di gravità indiziaria trova fondamento, oltre che nelledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in un’intercettazione ambientaleall’interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle sommarieinformazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA].Non corrisponde, infine, al vero che il Tribunale del riesame abbia omessodi esaminare le doglianze difensive sulle incongruenze rilevabili nelledichiarazioni dei collaboratori.

Sia con riferimento all’attività di organizzazionedel traffico di stupefacenti, sia con riguardo al reato di cui al capo 61) dellacontestazione provvisoria, il Tribunale – alle pagg. 38 e 48‑51 – ha evidenziato lamarginalità delle contraddizioni, ritenute non idonee a incidere sulla gravitàindiziaria, alla luce della precedente valutazione irrevocabile circa la pienan.5028/24 R.G.

DDA.

È stato, inoltre, sottolineato come la presenza didiscordanze non determini, di per sé, l’inattendibilità della chiamata in correità.Con particolare riferimento alle finalità del raid armato del 6 novembre2019, il Tribunale ha spiegato, in modo puntuale, che le dichiarazioni rese daMilella [OSCURATO:PERSONA], provenienti da soggetto che non aveva preso partepersonalmente all’azione, non potevano essere perfettamente sovrapponibili aquelle degli altri propalanti che ne erano stati i diretti protagonisti.Va ribadito che, in sede di legittimità, il sindacato è circoscritto allaviolazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato; non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa letturadel materiale indiziario o in rivalutazioni di merito precluse alla Corte dicassazione ove il giudice cautelare abbia dato conto, con argomenti nonmanifestamente illogici, delle ragioni del convincimento.3.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.Occorre, in via preliminare, evidenziare come la doppia presunzionerelativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità della misuracustodiale di massimo rigore sia stata correttamente riferita al reato dipartecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309/1990.

Ciò in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trovaapplicazione per tutti i reati contemplati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., tra i quali rientra anche la fattispecie associativa dedita al narcotrafficosopra richiamata.Il motivo di ricorso si limita, in realtà, a sollecitare una diversa valutazionedegli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, richiestainammissibile in fase di legittimità.Peraltro, la censura difensiva non si confronta con la motivazione resa dalTribunale alle pagg. 54‑57 dell’ordinanza, nella quale, lungi dall’ignorare gliargomenti difensivi volti a superare la presunzione, il giudice ha puntualmenteesaminato ogni allegazione, sia con riguardo al cosiddetto “tempo silente”, siacon riferimento alla dedotta cessazione della condotta criminosa, sia, infine, conriguardo alla sopravvenuta detenzione dei capi del sodalizio.

Sul punto, ilTribunale ha valorizzato, quale dato emblematico, la vicenda relativa al [OSCURATO:PERSONA],rilevando come egli avesse continuato a dirigere le attività di traffico distupefacenti nell’area di [OSCURATO:PERSONA] del Colle nonostante la detenzione carceraria,avvalendosi di apparecchi cellulari introdotti clandestinamente nell’istitutopenitenziario e mantenendo costanti contatti telefonici con i fiduciari in libertà.

Ilricorso, peraltro, omette qualsiasi confronto con quanto riportato nell’ordinanzain ordine al fatto che, nel corso del periodo di detenzione, il [OSCURATO:PERSONA] si è resoprotagonista di numerosi episodi di aggressione all’interno delle casecircondariali di Bari, Melfi e Matera, che hanno coinvolto detenuti appartenenti aconsorterie criminali antagoniste, in un contesto pienamente riconducibile adinamiche di clan e di appartenenza.

A ciò si aggiunga che egli risulta essersireso responsabile di reiterate e gravi violazioni disciplinari e di condotte di rilievopenale, ulteriormente indicative della perdurante pericolosità.Parimenti specifica è la motivazione resa dal Tribunale con riferimento allainadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione delbraccialetto elettronico.

Il giudice ha correttamente ricordato che la meradisponibilità all’adozione dello strumento elettronico non è sufficiente a superarela presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria.

Benché a pag. 57dell’ordinanza sia presente un riferimento, errato in diritto alla luce dellasentenza Corte Cost. n.231 del 2011, alla presunzione assoluta di adeguatezzadella misura custodiale in carcere, ciò non incide sulla tenuta complessiva delladecisione.

Il Tribunale, infatti, ha comunque fornito una motivazione specifica eautonoma circa le ragioni per le quali, nel caso concreto, le esigenze cautelarinon possono essere soddisfatte mediante misure diverse da quella custodiale dimassimo rigore.Il ricorrente lamenta, inoltre, un’asserita carenza di motivazione conriguardo alle esigenze cautelari correlate alla contestazione di cui al capo 61).Anche tale doglianza non ha pregio.

Le esigenze cautelari riferibili a tale episodiosono chiaramente riconducibili a quanto illustrato a pag. 54 dell’ordinanza, ove sidà conto delle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, escussianche nel 2024.

Costoro hanno riferito che il [OSCURATO:PERSONA], oltre a militarestabilmente nel sodalizio mafioso degli Strisciuglio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] diBari, sotto la guida di [OSCURATO:PERSONA], mantiene tuttora fermi propositi divendetta nei confronti degli ex sodali e che, oltre all’attentato commesso il 6novembre 2019, egli sarebbe “disposto a scatenare una guerra”.Tale compendio dichiarativo, pienamente valorizzato dal Tribunale,dimostra la linearità del giudizio circa la persistenza di un elevato livello dipericolosità e rende del tutto infondate le deduzioni difensive prospettate nelricorso.4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusoper l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari harigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del G.I.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva applicato la custodia cautelare incarcere in relazione al capo 1) di imputazione provvisoria concernente lapartecipazione ad associazione finalizzata alla gestione del traffico e dello spacciodi cocaina, eroina e marijuana operante tra Bari, [OSCURATO:PERSONA] del Colle e Bitonto, conruoli apicali e organizzativi riferiti – tra gli altri – a [OSCURATO:PERSONA] (promotoree dirigente del gruppo collegato al clan Strisciuglio) e allo stesso [OSCURATO:PERSONA](indicato quale organizzatore e referente per il rifornimento e la gestione dellospaccio nell’area di [OSCURATO:PERSONA] del Colle, in collaborazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e conl’ausilio di fiduciari, in Bari, Bitonto e [OSCURATO:PERSONA] del Colle dal mese di luglio 2019 conpermanenza), nonché al capo 61) concernente il reato di cui agli artt. 56, 81,110, 605 cod. pen., 2,4 e 7 l. 895/67 per aver organizzato e compiuto un raidarmato e con l’utilizzo di autovettura con targhe rubate in Japigia, finalizzato alsequestro di persona di [OSCURATO:PERSONA], allorquando sono stati esplosinumerosi colpi di arma da fuoco, con almeno due diverse armi, all’indirizzo delcaseggiato ivi presente, non portato a termine per cause indipendenti dallavolontà degli agenti (in Bari il 6 novembre 2019).2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett.c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.;606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.309/1990; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod.proc. pen.; omessa motivazione sul devoluto; travisamento della prova peromissione; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agliLa difesa deduce che il Tribunale ha omesso di valutare un passaggiodecisivo del dialogo intercorso tra gli emissari del clan Strisciuglio, De PaloDomenico e [OSCURATO:PERSONA], e gli altri interlocutori, tra i quali lo stessoricorrente. Sostiene che la motivazione presenti manifesta illogicità e integritravisamento della prova, nella parte in cui è stato attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolodi primo piano rispetto ai soggetti con i quali egli interagiva nel corso dei dialoghiintercettati.La difesa lamenta, inoltre, un deficit motivazionale in ordine alla ritenutaimpossibilità di attribuire al ricorrente un ruolo apicale o verticistico, nonché untravisamento della prova per omissione, avendo il Tribunale valorizzato un’unicaconversazione, trascurando invece l’intero complesso dei dialoghi intercettati, deisoggetti coinvolti e del quadro delle contestazioni mosse.Nel primo motivo di ricorso, al terzo punto, si deduce altresì omessamotivazione sul devoluto e violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,poiché il Tribunale non avrebbe risolto le criticità evidenziate dalla difesa circa lacontraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l’assenza diqualsiasi prova idonea a dimostrare il ruolo di fornitore di stupefacentiriconducibile al [OSCURATO:PERSONA].La motivazione sarebbe, dunque, manifestamente illogica e contraddittoriarispetto agli atti del procedimento, giacché il quadro accusatorio delineato dallacontestazione individua sei organizzatori diversi dal ricorrente e cinque fornitoristabili indicati da [OSCURATO:PERSONA], tutti soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. Diconseguenza – conclude la difesa – il Tribunale del riesame avrebbe dovutoconcentrarsi sulla natura effettiva e stabile del contributo attribuibile alricorrente, anziché assumere, in assenza di riscontri, una funzione organizzativache non troverebbe corrispondenza negli elementi acquisiti.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 606, lett. b), cod. proc.pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1‑bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 605 cod. pen.; 606, lett. e), cod.proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessamotivazione in ordine al devoluto; motivazione manifestamente illogica econtraddittoria rispetto agli atti del procedimento.La difesa si duole che il Tribunale del riesame abbia operato un malgovernodel giudizio di convergenza delle dichiarazioni dei propalanti, i quali avrebberoindicato finalità tra loro differenti del raid armato del 6 novembre 2019,prospettando versioni non sovrapponibili circa lo scopo dell’azione e, inparticolare, con riferimento al tentativo di sequestro di persona. Ne deriverebbe,secondo il ricorrente, una motivazione carente rispetto al thema decidendum,oltre che manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti, per nonavere il Tribunale chiarito la riconducibilità unitaria dell’episodio ai requisiti deltentativo di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen., né aver spiegato in modo conformeai canoni dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le ragioni della ritenutaconvergenza intrinseca ed estrinseca delle chiamate, nonostante le descrittedivergenze sulle finalità concrete dell’azione delittuosa.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett. c),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; 606, lett. e),cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al devoluto proposto con i motividi riesame; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si assume, in particolare, la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. poiché il Tribunale avrebbe ritenuto operante la doppia presunzione dipericolosità qualificata prevista da tale disposizione con riferimento ai reati di cuiall’art. 416 bis cod. pen., mentre, per i reati per cui si procede, opererebbeesclusivamente la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, enon anche quella concernente la necessaria adeguatezza e proporzionalità dellasola custodia cautelare in carcere.Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valutato glielementi offerti dalla difesa, ritenuti idonei a superare la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari e dai quali sarebbe potuta derivarel’applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliaricon dispositivo elettronico di controllo.Tale motivo, sostiene la difesa, sarebbe stato disatteso con motivazioneinadeguata, atteso che non potrebbero ritenersi rilevanti le presunte condotte dispaccio, che si assumerebbero consumate dal ricorrente in costanza didetenzione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori. Lamotivazione risulterebbe, pertanto, manifestamente contraddittoria laddovevalorizza l’asserita affiliazione del ricorrente al clan Strisciuglio, mentre ilprocedimento in esame concerne la partecipazione a un’organizzazione dedita alnarcotraffico.Si censura, inoltre, la valutazione del presunto coinvolgimento delricorrente nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, accertato in data 7 agosto2024, fondato su un’informativa rispetto alla quale egli non risulta destinatario dimisura cautelare né imputato.La difesa contesta, altresì, la valorizzazione della vicenda associativariferita alla partecipazione al clan Parisi‑Palermiti, relativa a fatti interrotti il 31dicembre 2017, ritenuti non idonei a neutralizzare l’incidenza del cosiddetto“tempo silente” sulla valutazione attuale delle esigenze cautelari.Con specifico riferimento alla contestazione di cui al capo 61), lamotivazione del Tribunale viene definita del tutto aspecifica, per non aver offertoun adeguato vaglio individualizzante delle esigenze cautelari correlate a taleepisodio.3. All’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.L’interpretazione fornita dai giudici del riesame in ordine alla conversazioneintercettata all’interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] (Rit.2162/19, progressivo 3140) risulta tutt’altro che manifestamente illogica, poichépienamente coerente con la domanda rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del contenuto del dialogo,che tuttavia non è idonea a sostenere il dedotto vizio di travisamento della provaper omissione. Va evidenziato, in particolare, come nel ricorso siano stativalorizzati taluni passaggi dell’intercettazione, con riferimento alla marijuana,che tuttavia non escludono la rilevanza della conversazione ai fini dellaricostruzione del traffico di cocaina, sostanza cui i conversanti fanno espressoriferimento nel prosieguo del dialogo. La difesa richiama un’asserita equivocitàdell’espressione «la stiamo facendo noi la piazza», mentre i giudici del riesamene hanno fornito una lettura piana, coerente con l’intero contesto comunicativo econ la dinamica del colloquio.Le deduzioni circa l’inidoneità della conversazione a dimostrarel’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo verticistico postulano una rivisitazione delcompendio intercettivo che, a fronte di una motivazione logicamente coerente,non può trovare spazio in sede di legittimità. Alle pagg. 8‑9 dell’ordinanzaimpugnata, inoltre, sono riportati brani significativi del dialogo che evidenziano ilruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione, rimessa al giudice del meritocautelare, non è viziata da manifesta illogicità. Tale vizio, come ricordato,consiste in incongruenze macroscopiche o fratture logiche, non ravvisabili nelcaso di specie. Quanto all’asserito travisamento della prova per omissione, ladoglianza risulta aspecifica, poiché la difesa lamenta l’omesso esame delcomplesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e delle contestazionimosse, senza tuttavia indicare quali specifici elementi avrebbero potuto inciderein senso liberatorio sulla valutazione del contenuto della conversazionevalorizzata dal Tribunale.2. La terza parte del primo motivo e il secondo motivo di ricorso devonoessere esaminati congiuntamente, poiché l’ordinanza impugnata, a pag. 11,correla il ruolo organizzativo del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’associazione dedita alnarcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], referente dell’organizzazionefacente capo al clan Strisciuglio, al suo coinvolgimento nella contrapposizionearmata per il controllo del quartiere Japigia. Tale scontro aveva visto opporsi, daun lato, il clan Parisi, al quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava originariamente affiliato, e,dall’altro, il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita la successivaaffiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Strisciuglio, dedito allo spaccio di stupefacenti.Ciò sulla base delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], già nel 2020 da YahyaouiHamadi, pusher del gruppo, e, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA] nel 2025e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2024.Le suddette dichiarazioni, costituenti chiamate in correità, descrivonol’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Strisciuglio quale conseguenza dello scontroverificatosi nel quartiere Japigia tra il clan Parisi‑Misceo e il gruppo facente capoal [OSCURATO:PERSONA]. Come indicato a pag. 12 dell’ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito unadettagliata ricostruzione dell’ideazione criminosa sottesa all’agguato contestatoal capo 61) della rubrica. L’ordinanza riporta un significativo stralcio del suointerrogatorio e precisa, a pag. 17, che quanto dichiarato dallo stesso ha trovatoconferma nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], intraneo al clanStrisciuglio, nel febbraio 2025.La difesa ripropone, nel ricorso, la questione della contraddittorietà dellechiamate in correità in relazione al ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione,lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di affrontare le criticità dedottecirca l’asserita mancanza di una base informativa idonea a definire epoca, entitàe numero delle forniture di stupefacente da lui destinate al sodalizio. Tuttavia, ladoglianza trascura che i giudici del riesame hanno concentrato l’analisi sullacontestata partecipazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione dello spaccio inPalo del Colle, svolta in collaborazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Come si legge a pag.17, il Tribunale ha richiamato l’ordinanza genetica, sottolineando lasovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori circa il ruolo centrale delSignorile nella gestione dello spaccio sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] del Colle, specie nelperiodo in cui la droga veniva acquistata da [OSCURATO:PERSONA]. Durante lalatitanza del [OSCURATO:PERSONA] presso la casa di campagna dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso avesse continuato a sovraintendere alle attività di spacciomediante comunicazioni telefoniche dal luogo ove si nascondeva e che il gruppogarantiva la sua protezione con controlli a vista dell’abitazione. Si aggiunge che ilSignorile si avvaleva di [OSCURATO:PERSONA], suo braccio destro e uomo di fiducia,per la movimentazione dello stupefacente da e per [OSCURATO:PERSONA] del Colle.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’indicazione dei fratelliLopez quali organizzatori dell’associazione non contrasta con il ruolo attribuito alSignorile; in tale contesto ne costituisce, anzi, elemento di ulteriore conferma. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, infatti, che «[OSCURATO:PERSONA] è il boss» e,interrogato sulle sue attività, aveva precisato: «cocaina. Lui è il tramite delcarico grosso». [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, come riportato a pag. 45, aveva spiegatoche, in un primo tempo, la droga veniva acquistata direttamente da Lopezparticolarmente conveniente; successivamente era subentrato il [OSCURATO:PERSONA],avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che il ricorso non si confronta con la centralità del ruoloorganizzativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] dai giudici del merito cautelare, rendendonon decisiva la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori sulle modalità e suitempi delle forniture.Quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al raid armato di cui al capo 61)dell’imputazione, il giudizio di gravità indiziaria trova fondamento, oltre che nelledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in un’intercettazione ambientaleall’interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle sommarieinformazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA].Non corrisponde, infine, al vero che il Tribunale del riesame abbia omessodi esaminare le doglianze difensive sulle incongruenze rilevabili nelledichiarazioni dei collaboratori. Sia con riferimento all’attività di organizzazionedel traffico di stupefacenti, sia con riguardo al reato di cui al capo 61) dellacontestazione provvisoria, il Tribunale – alle pagg. 38 e 48‑51 – ha evidenziato lamarginalità delle contraddizioni, ritenute non idonee a incidere sulla gravitàindiziaria, alla luce della precedente valutazione irrevocabile circa la pienan.5028/24 R.G. DDA. È stato, inoltre, sottolineato come la presenza didiscordanze non determini, di per sé, l’inattendibilità della chiamata in correità.Con particolare riferimento alle finalità del raid armato del 6 novembre2019, il Tribunale ha spiegato, in modo puntuale, che le dichiarazioni rese daMilella [OSCURATO:PERSONA], provenienti da soggetto che non aveva preso partepersonalmente all’azione, non potevano essere perfettamente sovrapponibili aquelle degli altri propalanti che ne erano stati i diretti protagonisti.Va ribadito che, in sede di legittimità, il sindacato è circoscritto allaviolazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato; non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa letturadel materiale indiziario o in rivalutazioni di merito precluse alla Corte dicassazione ove il giudice cautelare abbia dato conto, con argomenti nonmanifestamente illogici, delle ragioni del convincimento.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.Occorre, in via preliminare, evidenziare come la doppia presunzionerelativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità della misuracustodiale di massimo rigore sia stata correttamente riferita al reato dipartecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309/1990. Ciò in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trovaapplicazione per tutti i reati contemplati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., tra i quali rientra anche la fattispecie associativa dedita al narcotrafficosopra richiamata.Il motivo di ricorso si limita, in realtà, a sollecitare una diversa valutazionedegli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, richiestainammissibile in fase di legittimità.Peraltro, la censura difensiva non si confronta con la motivazione resa dalTribunale alle pagg. 54‑57 dell’ordinanza, nella quale, lungi dall’ignorare gliargomenti difensivi volti a superare la presunzione, il giudice ha puntualmenteesaminato ogni allegazione, sia con riguardo al cosiddetto “tempo silente”, siacon riferimento alla dedotta cessazione della condotta criminosa, sia, infine, conriguardo alla sopravvenuta detenzione dei capi del sodalizio. Sul punto, ilTribunale ha valorizzato, quale dato emblematico, la vicenda relativa al [OSCURATO:PERSONA],rilevando come egli avesse continuato a dirigere le attività di traffico distupefacenti nell’area di [OSCURATO:PERSONA] del Colle nonostante la detenzione carceraria,avvalendosi di apparecchi cellulari introdotti clandestinamente nell’istitutopenitenziario e mantenendo costanti contatti telefonici con i fiduciari in libertà. Ilricorso, peraltro, omette qualsiasi confronto con quanto riportato nell’ordinanzain ordine al fatto che, nel corso del periodo di detenzione, il [OSCURATO:PERSONA] si è resoprotagonista di numerosi episodi di aggressione all’interno delle casecircondariali di Bari, Melfi e Matera, che hanno coinvolto detenuti appartenenti aconsorterie criminali antagoniste, in un contesto pienamente riconducibile adinamiche di clan e di appartenenza. A ciò si aggiunga che egli risulta essersireso responsabile di reiterate e gravi violazioni disciplinari e di condotte di rilievopenale, ulteriormente indicative della perdurante pericolosità.Parimenti specifica è la motivazione resa dal Tribunale con riferimento allainadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione delbraccialetto elettronico. Il giudice ha correttamente ricordato che la meradisponibilità all’adozione dello strumento elettronico non è sufficiente a superarela presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. Benché a pag. 57dell’ordinanza sia presente un riferimento, errato in diritto alla luce dellasentenza Corte Cost. n.231 del 2011, alla presunzione assoluta di adeguatezzadella misura custodiale in carcere, ciò non incide sulla tenuta complessiva delladecisione. Il Tribunale, infatti, ha comunque fornito una motivazione specifica eautonoma circa le ragioni per le quali, nel caso concreto, le esigenze cautelarinon possono essere soddisfatte mediante misure diverse da quella custodiale dimassimo rigore.Il ricorrente lamenta, inoltre, un’asserita carenza di motivazione conriguardo alle esigenze cautelari correlate alla contestazione di cui al capo 61).Anche tale doglianza non ha pregio. Le esigenze cautelari riferibili a tale episodiosono chiaramente riconducibili a quanto illustrato a pag. 54 dell’ordinanza, ove sidà conto delle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, escussianche nel 2024. Costoro hanno riferito che il [OSCURATO:PERSONA], oltre a militarestabilmente nel sodalizio mafioso degli Strisciuglio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] diBari, sotto la guida di [OSCURATO:PERSONA], mantiene tuttora fermi propositi divendetta nei confronti degli ex sodali e che, oltre all’attentato commesso il 6novembre 2019, egli sarebbe “disposto a scatenare una guerra”.Tale compendio dichiarativo, pienamente valorizzato dal Tribunale,dimostra la linearità del giudizio circa la persistenza di un elevato livello dipericolosità e rende del tutto infondate le deduzioni difensive prospettate nelricorso.4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11748/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 306/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusoper l’accoglimento dei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari harigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del G.I.P. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva applicato la custodia cautelare incarcere in relazione al capo 1) di imputazione provvisoria concernente lapartecipazione ad associazione finalizzata alla gestione del traffico e dello spacciodi cocaina, eroina e marijuana operante tra Bari, [OSCURATO:PERSONA] del Colle e Bitonto, conruoli apicali e organizzativi riferiti – tra gli altri – a [OSCURATO:PERSONA] (promotoree dirigente del gruppo collegato al clan Strisciuglio) e allo stesso [OSCURATO:PERSONA](indicato quale organizzatore e referente per il rifornimento e la gestione dellospaccio nell’area di [OSCURATO:PERSONA] del Colle, in collaborazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e conl’ausilio di fiduciari, in Bari, Bitonto e [OSCURATO:PERSONA] del Colle dal mese di luglio 2019 conpermanenza), nonché al capo 61) concernente il reato di cui agli artt. 56, 81,110, 605 cod. pen., 2,4 e 7 l. 895/67 per aver organizzato e compiuto un raidarmato e con l’utilizzo di autovettura con targhe rubate in Japigia, finalizzato alsequestro di persona di [OSCURATO:PERSONA], allorquando sono stati esplosinumerosi colpi di arma da fuoco, con almeno due diverse armi, all’indirizzo delcaseggiato ivi presente, non portato a termine per cause indipendenti dallavolontà degli agenti (in Bari il 6 novembre 2019).2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett.c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.;606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R.309/1990; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod.proc. pen.; omessa motivazione sul devoluto; travisamento della prova peromissione; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agliLa difesa deduce che il Tribunale ha omesso di valutare un passaggiodecisivo del dialogo intercorso tra gli emissari del clan Strisciuglio, De PaloDomenico e [OSCURATO:PERSONA], e gli altri interlocutori, tra i quali lo stessoricorrente. Sostiene che la motivazione presenti manifesta illogicità e integritravisamento della prova, nella parte in cui è stato attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolodi primo piano rispetto ai soggetti con i quali egli interagiva nel corso dei dialoghiintercettati.La difesa lamenta, inoltre, un deficit motivazionale in ordine alla ritenutaimpossibilità di attribuire al ricorrente un ruolo apicale o verticistico, nonché untravisamento della prova per omissione, avendo il Tribunale valorizzato un’unicaconversazione, trascurando invece l’intero complesso dei dialoghi intercettati, deisoggetti coinvolti e del quadro delle contestazioni mosse.Nel primo motivo di ricorso, al terzo punto, si deduce altresì omessamotivazione sul devoluto e violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.,poiché il Tribunale non avrebbe risolto le criticità evidenziate dalla difesa circa lacontraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l’assenza diqualsiasi prova idonea a dimostrare il ruolo di fornitore di stupefacentiriconducibile al [OSCURATO:PERSONA].La motivazione sarebbe, dunque, manifestamente illogica e contraddittoriarispetto agli atti del procedimento, giacché il quadro accusatorio delineato dallacontestazione individua sei organizzatori diversi dal ricorrente e cinque fornitoristabili indicati da [OSCURATO:PERSONA], tutti soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA]. Diconseguenza – conclude la difesa – il Tribunale del riesame avrebbe dovutoconcentrarsi sulla natura effettiva e stabile del contributo attribuibile alricorrente, anziché assumere, in assenza di riscontri, una funzione organizzativache non troverebbe corrispondenza negli elementi acquisiti.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 606, lett. b), cod. proc.pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1‑bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 605 cod. pen.; 606, lett. e), cod.proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessamotivazione in ordine al devoluto; motivazione manifestamente illogica econtraddittoria rispetto agli atti del procedimento.La difesa si duole che il Tribunale del riesame abbia operato un malgovernodel giudizio di convergenza delle dichiarazioni dei propalanti, i quali avrebberoindicato finalità tra loro differenti del raid armato del 6 novembre 2019,prospettando versioni non sovrapponibili circa lo scopo dell’azione e, inparticolare, con riferimento al tentativo di sequestro di persona. Ne deriverebbe,secondo il ricorrente, una motivazione carente rispetto al thema decidendum,oltre che manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti, per nonavere il Tribunale chiarito la riconducibilità unitaria dell’episodio ai requisiti deltentativo di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen., né aver spiegato in modo conformeai canoni dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le ragioni della ritenutaconvergenza intrinseca ed estrinseca delle chiamate, nonostante le descrittedivergenze sulle finalità concrete dell’azione delittuosa.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett. c),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; 606, lett. e),cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al devoluto proposto con i motividi riesame; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si assume, in particolare, la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. poiché il Tribunale avrebbe ritenuto operante la doppia presunzione dipericolosità qualificata prevista da tale disposizione con riferimento ai reati di cuiall’art. 416 bis cod. pen., mentre, per i reati per cui si procede, opererebbeesclusivamente la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, enon anche quella concernente la necessaria adeguatezza e proporzionalità dellasola custodia cautelare in carcere.Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valutato glielementi offerti dalla difesa, ritenuti idonei a superare la presunzione disussistenza delle esigenze cautelari e dai quali sarebbe potuta derivarel’applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliaricon dispositivo elettronico di controllo.Tale motivo, sostiene la difesa, sarebbe stato disatteso con motivazioneinadeguata, atteso che non potrebbero ritenersi rilevanti le presunte condotte dispaccio, che si assumerebbero consumate dal ricorrente in costanza didetenzione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori. Lamotivazione risulterebbe, pertanto, manifestamente contraddittoria laddovevalorizza l’asserita affiliazione del ricorrente al clan Strisciuglio, mentre ilprocedimento in esame concerne la partecipazione a un’organizzazione dedita alnarcotraffico.Si censura, inoltre, la valutazione del presunto coinvolgimento delricorrente nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, accertato in data 7 agosto2024, fondato su un’informativa rispetto alla quale egli non risulta destinatario dimisura cautelare né imputato.La difesa contesta, altresì, la valorizzazione della vicenda associativariferita alla partecipazione al clan Parisi‑Palermiti, relativa a fatti interrotti il 31dicembre 2017, ritenuti non idonei a neutralizzare l’incidenza del cosiddetto“tempo silente” sulla valutazione attuale delle esigenze cautelari.Con specifico riferimento alla contestazione di cui al capo 61), lamotivazione del Tribunale viene definita del tutto aspecifica, per non aver offertoun adeguato vaglio individualizzante delle esigenze cautelari correlate a taleepisodio.3. All’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.L’interpretazione fornita dai giudici del riesame in ordine alla conversazioneintercettata all’interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA] (Rit.2162/19, progressivo 3140) risulta tutt’altro che manifestamente illogica, poichépienamente coerente con la domanda rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del contenuto del dialogo,che tuttavia non è idonea a sostenere il dedotto vizio di travisamento della provaper omissione. Va evidenziato, in particolare, come nel ricorso siano stativalorizzati taluni passaggi dell’intercettazione, con riferimento alla marijuana,che tuttavia non escludono la rilevanza della conversazione ai fini dellaricostruzione del traffico di cocaina, sostanza cui i conversanti fanno espressoriferimento nel prosieguo del dialogo. La difesa richiama un’asserita equivocitàdell’espressione «la stiamo facendo noi la piazza», mentre i giudici del riesamene hanno fornito una lettura piana, coerente con l’intero contesto comunicativo econ la dinamica del colloquio.Le deduzioni circa l’inidoneità della conversazione a dimostrarel’attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo verticistico postulano una rivisitazione delcompendio intercettivo che, a fronte di una motivazione logicamente coerente,non può trovare spazio in sede di legittimità. Alle pagg. 8‑9 dell’ordinanzaimpugnata, inoltre, sono riportati brani significativi del dialogo che evidenziano ilruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione, rimessa al giudice del meritocautelare, non è viziata da manifesta illogicità. Tale vizio, come ricordato,consiste in incongruenze macroscopiche o fratture logiche, non ravvisabili nelcaso di specie. Quanto all’asserito travisamento della prova per omissione, ladoglianza risulta aspecifica, poiché la difesa lamenta l’omesso esame delcomplesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e delle contestazionimosse, senza tuttavia indicare quali specifici elementi avrebbero potuto inciderein senso liberatorio sulla valutazione del contenuto della conversazionevalorizzata dal Tribunale.2. La terza parte del primo motivo e il secondo motivo di ricorso devonoessere esaminati congiuntamente, poiché l’ordinanza impugnata, a pag. 11,correla il ruolo organizzativo del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’associazione dedita alnarcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], referente dell’organizzazionefacente capo al clan Strisciuglio, al suo coinvolgimento nella contrapposizionearmata per il controllo del quartiere Japigia. Tale scontro aveva visto opporsi, daun lato, il clan Parisi, al quale il [OSCURATO:PERSONA] risultava originariamente affiliato, e,dall’altro, il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita la successivaaffiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Strisciuglio, dedito allo spaccio di stupefacenti.Ciò sulla base delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], già nel 2020 da YahyaouiHamadi, pusher del gruppo, e, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA] nel 2025e da [OSCURATO:PERSONA] nel 2024.Le suddette dichiarazioni, costituenti chiamate in correità, descrivonol’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan Strisciuglio quale conseguenza dello scontroverificatosi nel quartiere Japigia tra il clan Parisi‑Misceo e il gruppo facente capoal [OSCURATO:PERSONA]. Come indicato a pag. 12 dell’ordinanza, il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito unadettagliata ricostruzione dell’ideazione criminosa sottesa all’agguato contestatoal capo 61) della rubrica. L’ordinanza riporta un significativo stralcio del suointerrogatorio e precisa, a pag. 17, che quanto dichiarato dallo stesso ha trovatoconferma nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], intraneo al clanStrisciuglio, nel febbraio 2025.La difesa ripropone, nel ricorso, la questione della contraddittorietà dellechiamate in correità in relazione al ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione,lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di affrontare le criticità dedottecirca l’asserita mancanza di una base informativa idonea a definire epoca, entitàe numero delle forniture di stupefacente da lui destinate al sodalizio. Tuttavia, ladoglianza trascura che i giudici del riesame hanno concentrato l’analisi sullacontestata partecipazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione dello spaccio inPalo del Colle, svolta in collaborazione con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Come si legge a pag.17, il Tribunale ha richiamato l’ordinanza genetica, sottolineando lasovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori circa il ruolo centrale delSignorile nella gestione dello spaccio sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] del Colle, specie nelperiodo in cui la droga veniva acquistata da [OSCURATO:PERSONA]. Durante lalatitanza del [OSCURATO:PERSONA] presso la casa di campagna dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso avesse continuato a sovraintendere alle attività di spacciomediante comunicazioni telefoniche dal luogo ove si nascondeva e che il gruppogarantiva la sua protezione con controlli a vista dell’abitazione. Si aggiunge che ilSignorile si avvaleva di [OSCURATO:PERSONA], suo braccio destro e uomo di fiducia,per la movimentazione dello stupefacente da e per [OSCURATO:PERSONA] del Colle.Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’indicazione dei fratelliLopez quali organizzatori dell’associazione non contrasta con il ruolo attribuito alSignorile; in tale contesto ne costituisce, anzi, elemento di ulteriore conferma. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, infatti, che «[OSCURATO:PERSONA] è il boss» e,interrogato sulle sue attività, aveva precisato: «cocaina. Lui è il tramite delcarico grosso». [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, come riportato a pag. 45, aveva spiegatoche, in un primo tempo, la droga veniva acquistata direttamente da Lopezparticolarmente conveniente; successivamente era subentrato il [OSCURATO:PERSONA],avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].Ne deriva che il ricorso non si confronta con la centralità del ruoloorganizzativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] dai giudici del merito cautelare, rendendonon decisiva la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori sulle modalità e suitempi delle forniture.Quanto alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al raid armato di cui al capo 61)dell’imputazione, il giudizio di gravità indiziaria trova fondamento, oltre che nelledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in un’intercettazione ambientaleall’interno della [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle sommarieinformazioni rese dal testimone [OSCURATO:PERSONA].Non corrisponde, infine, al vero che il Tribunale del riesame abbia omessodi esaminare le doglianze difensive sulle incongruenze rilevabili nelledichiarazioni dei collaboratori. Sia con riferimento all’attività di organizzazionedel traffico di stupefacenti, sia con riguardo al reato di cui al capo 61) dellacontestazione provvisoria, il Tribunale – alle pagg. 38 e 48‑51 – ha evidenziato lamarginalità delle contraddizioni, ritenute non idonee a incidere sulla gravitàindiziaria, alla luce della precedente valutazione irrevocabile circa la pienan.5028/24 R.G. DDA. È stato, inoltre, sottolineato come la presenza didiscordanze non determini, di per sé, l’inattendibilità della chiamata in correità.Con particolare riferimento alle finalità del raid armato del 6 novembre2019, il Tribunale ha spiegato, in modo puntuale, che le dichiarazioni rese daMilella [OSCURATO:PERSONA], provenienti da soggetto che non aveva preso partepersonalmente all’azione, non potevano essere perfettamente sovrapponibili aquelle degli altri propalanti che ne erano stati i diretti protagonisti.Va ribadito che, in sede di legittimità, il sindacato è circoscritto allaviolazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimentoimpugnato; non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa letturadel materiale indiziario o in rivalutazioni di merito precluse alla Corte dicassazione ove il giudice cautelare abbia dato conto, con argomenti nonmanifestamente illogici, delle ragioni del convincimento.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.Occorre, in via preliminare, evidenziare come la doppia presunzionerelativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità della misuracustodiale di massimo rigore sia stata correttamente riferita al reato dipartecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309/1990. Ciò in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trovaapplicazione per tutti i reati contemplati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc.pen., tra i quali rientra anche la fattispecie associativa dedita al narcotrafficosopra richiamata.Il motivo di ricorso si limita, in realtà, a sollecitare una diversa valutazionedegli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, richiestainammissibile in fase di legittimità.Peraltro, la censura difensiva non si confronta con la motivazione resa dalTribunale alle pagg. 54‑57 dell’ordinanza, nella quale, lungi dall’ignorare gliargomenti difensivi volti a superare la presunzione, il giudice ha puntualmenteesaminato ogni allegazione, sia con riguardo al cosiddetto “tempo silente”, siacon riferimento alla dedotta cessazione della condotta criminosa, sia, infine, conriguardo alla sopravvenuta detenzione dei capi del sodalizio. Sul punto, ilTribunale ha valorizzato, quale dato emblematico, la vicenda relativa al [OSCURATO:PERSONA],rilevando come egli avesse continuato a dirigere le attività di traffico distupefacenti nell’area di [OSCURATO:PERSONA] del Colle nonostante la detenzione carceraria,avvalendosi di apparecchi cellulari introdotti clandestinamente nell’istitutopenitenziario e mantenendo costanti contatti telefonici con i fiduciari in libertà. Ilricorso, peraltro, omette qualsiasi confronto con quanto riportato nell’ordinanzain ordine al fatto che, nel corso del periodo di detenzione, il [OSCURATO:PERSONA] si è resoprotagonista di numerosi episodi di aggressione all’interno delle casecircondariali di Bari, Melfi e Matera, che hanno coinvolto detenuti appartenenti aconsorterie criminali antagoniste, in un contesto pienamente riconducibile adinamiche di clan e di appartenenza. A ciò si aggiunga che egli risulta essersireso responsabile di reiterate e gravi violazioni disciplinari e di condotte di rilievopenale, ulteriormente indicative della perdurante pericolosità.Parimenti specifica è la motivazione resa dal Tribunale con riferimento allainadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione delbraccialetto elettronico. Il giudice ha correttamente ricordato che la meradisponibilità all’adozione dello strumento elettronico non è sufficiente a superarela presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. Benché a pag. 57dell’ordinanza sia presente un riferimento, errato in diritto alla luce dellasentenza Corte Cost. n.231 del 2011, alla presunzione assoluta di adeguatezzadella misura custodiale in carcere, ciò non incide sulla tenuta complessiva delladecisione. Il Tribunale, infatti, ha comunque fornito una motivazione specifica eautonoma circa le ragioni per le quali, nel caso concreto, le esigenze cautelarinon possono essere soddisfatte mediante misure diverse da quella custodiale dimassimo rigore.Il ricorrente lamenta, inoltre, un’asserita carenza di motivazione conriguardo alle esigenze cautelari correlate alla contestazione di cui al capo 61).Anche tale doglianza non ha pregio. Le esigenze cautelari riferibili a tale episodiosono chiaramente riconducibili a quanto illustrato a pag. 54 dell’ordinanza, ove sidà conto delle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, escussianche nel 2024. Costoro hanno riferito che il [OSCURATO:PERSONA], oltre a militarestabilmente nel sodalizio mafioso degli Strisciuglio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] diBari, sotto la guida di [OSCURATO:PERSONA], mantiene tuttora fermi propositi divendetta nei confronti degli ex sodali e che, oltre all’attentato commesso il 6novembre 2019, egli sarebbe “disposto a scatenare una guerra”.Tale compendio dichiarativo, pienamente valorizzato dal Tribunale,dimostra la linearità del giudizio circa la persistenza di un elevato livello dipericolosità e rende del tutto infondate le deduzioni difensive prospettate nelricorso.4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris