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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 18799/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21530/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., GOVERNO E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- Avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA R.G. n. 1441/2017 depositata il 13/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi contro l’ordinanza R.G. n. 1441/2017 della Corte d’appello di Genova , pubblicata il 13 giugno 2018.

Nessuna parte si è costituita per resistere al ricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria.

3. La Corte d’appello ha parzialmente accolto l’opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, proposta dallo stesso ausiliare, liquidando l’importo di € 61.248,00, oltre esborsi ed oneri accessori.

La Corte d’appello di Genova ha premesso quale fosse il quesito assegnato al CTU con provvedimento del 16 giugno 2015 nelle cause riunite: 1) la determinazione del corrispettivo, spettante ad [OSCURATO:PERSONA] spa per la fornitura di armi e munizioni al Governo dell'IRAQ, di cui al contratto 5180, con riguardo a sette lotti contrattuali e alla relativa documentazione di riferimento, quali elencati analiticamente nello stesso quesito; 2) l'individuazione di tutti i beni e servizi già consegnati e resi alla parte irachena determinandone il corrispettivo contrattualmente spettante anche se non compresi nei beni di cui al presente quesito sub1); 3) la determinazione separata, per tali beni e servizi già consegnati di cui alquesito sub 2 dell'importo spettante a titolo di revisionedel prezzo in base al contratto (clausola 1.6); 4) la detrazione dal corrispettivo incrementato della revisione spettante per i beni e servizi già consegnati e resi alla parte irachena dell'importo complessivo degli acconti in atti risultanti versati dalla parte irachena per il contratto n. 51/80; per i beni individuati cosi come indicato nel presente quesito sub 1 che risultino in atti venduti a terzi, detragga il CTU dal corrispettivo come sopra determinato (comunque da indicare distintamente) l'importo ricavato dalla vendita ove tale importo emerga dalla documentazioni in atti; 5) la determinazione ove possibile, dei costi successivi al 218/1990, da indicare distintamente per singola voce e per prodotto,oltre specificati; 6) la determinazione, ove possibile, dei costi di rottamazione di cui ai documenti ("vecchia numerazione 1O, 11, e da

8. 1 a 8.18 riferibiliai soli beni di cui al presente quesito sub 1); 7) infine, la determinazione, per i restanti beni e servizi oggetto del citato contratto 5180 dell'utile che avrebbe conseguito l'originaria attrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ove il contratto fosse stato eseguito regolarmente considerati i prezzi contrattualmente previsti (esclusa la revisione) e i costi che presumibilmente avrebbe sostenuto".

Il CTU in sede di opposizione aveva affermato che era inadeguata la liquidazione di € 22.453,52 disposta condecreto del 5 dicembre 2017 in relazione alla vastità dell'incarico conferitogli nelle cause riunite ed alla complessità del quesito (in realtà articolato in altri plurimi autonomi quesiti), nonché alla conseguente indagine,sfociata nella stesura di una corposa relazione peritale di ben 242 pagine.

L’ articolata indagine peritale, inoltre, aveva richiesto un impegno eccezionale del CTU e dei suoi collaboratori, non essendosi il ricorrente avvalso di alcun ausiliario, mettendo invece a disposizione, per l'espletamento dell'incarico, le risorse umane del proprio studio professionale.

Il decreto opposto, secondo il CTU, non aveva dato alcuna rilevanza, ai fini del calcolo della liquidazione, all’impegno profuso.

Non risultava sufficientemente remunerativa la mera maggiorazione applicata nella misura del doppio di cui all'art. 52 d.P.R. 115/2002.

Peraltro, secondo l'opponente. lo stesso decreto, nonostante la disposta liquidazione unitaria, aveva poi contraddittoriamente derogato a tale enunciato criterio, con riguardo a due soli accertamenti, considerati distinti (nn.2 e 3), aventi ad oggetto la determinazione del prezzo dei beni consegnati alla parte irachena e la revisione prezzi.

La Corte d’appello di Genova nell’ordinanza impugnata ha risposto che la tesi della pluralità di incarichi, quali sarebbero stati conferiti al CTU opponente, e tali da liquidarsi separatamente, risultava smentita dall'evidente unitarietà ed omogeneità dell'attività di indagine e della verifiche contabili richieste al CTU, riguardanti l'oggetto, le vicende e la parziale esecuzione del contratto unitario di fornitura, suddiviso in più lotti solo per esigenze di massima chiarezza e di una razionale ripartizione interna dell'oggetto, dato il rilievo internazionale e la peculiarità dell'oggetto, trattandosi di una fornitura di armi e munizioni, intercorsatra una società italiana, la [OSCURATO:SOCIETA]., e lo Stato dell'IRAQ, con la necessaria collaborazione dei competenti ministeri.

Secondo il giudice dell’opposizione, non poteva quindi accogliersi la proposta di liquidazione plurima di 24 consulenze, tante quante sono le voci, e sotto voci, indicate, per comodità di indagine, nel quesito unitario, con la conseguente richiesta di separata applicazione, perciascuna di esse, dei valori a scaglione, di cui all'art. 2 d.m. cit., fino a giungere all'importo complessivo di € 244.998,89 oltre la maggiorazione; né quella di liquidare il compenso, secondo lo stesso art. 2 d.m. cit., con riguardo al valore di ogni accertamento o attività ritenuto dotato di distinzione o autonomia, importi, cui aggiungere, in ogni caso, la maggiorazione del doppio, ai sensi dell'art. d .P.R. n. 115/2002.

L’ordinanza impugnata proseguiva sostenendo che rientrava nella valutazione unitaria e globale richiesta al perito, secondo l'indicato quesito, il fatto che il medesimo CTU avesse dovuto strumentalmente esaminare una mole notevole di documenti, in ciò avvalendosi dei collaboratori interni del proprio studio, non avendo egli richiesto la nomina di ausiliari, e non avendo pertanto il medesimo sostenuto, o comunque documentato, a tal riguardo, ulteriori, specifici esborsi.

Neppure poteva accogliersi la proposta di liquidazione di un autonomo e separato compenso a scaglioniex art. 2 d.m. cit., per il solo esame documentale, calcolato in funzione del valore dei singoli beni o gruppi di essi.

Tale attività strumentale, secondo la Corte di Genova, non era suscettibile di una separata valutazione economicae non poteva pertanto che valutarsi esclusivamente tra i sottolineati profili di eccezi onale difficoltà dell'attività svolta, idonei a giustificare la sola maggiorazione del compenso, di cui all'art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002.

Alcuna contraddizione con il principio di unitarietà ravvisava il giudice dell’opposizione nella liquidazione operata di un autonomo compenso al CTU con riguardo a due soli accertamenti di cui ai punti 2 e 3, considerati ontologicamente distinti dal restante quesito, relativi alla determinazione del prezzo dei beni già consegnati e resi alla parte irachena e alla relativa revisione prezzi, voce anch'essa autonoma rispetto ai valori iniziali della fornitura indicata.

Veniva, piuttosto, condivisa la critica mossa dall'opponente al diverso criterio di liquidazione, di cui all'art.12 del d.m., adottato limitatamente a tali distinti accertamenti, considerati motivatamente autonomi rispetto alle restanti voci del quesito, e dunque suscettibili di separata liquidazione.

Non si ravvisavano ragioni, secondo l’ordinanza impugnata, per non applic are lo stesso omogeneo criterio, di cui all'art. 2 d.m., anche a tali due distinti quesiti, con riguardo ai quali era stata parimenti eseguita dalCTU, al fine di darvi risposta, una preliminare complessa verifica contabile, non limitata alle voci di cui all'art. 12 del d.m. , così rideterminandosi l’importo del compenso.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 132, comma 1, n. 4 e dell’art. 134, comma 1, c.p.c.

Vi sarebbe contraddittorietà della motivazione tra la parte che elenca l’oggetto dei quesiti affidati al consulente, di molteplice contenuto, e l’assunta unitarietà dell’incarico.

Si rappresenta la specificità ed autonomia di ciascuno dei sette lotti.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 132, comma 1, n. 4 e dell’art. 134, comma 1, c.p.c.

Vi sarebbe apparenza e contraddittorietà della motivazione nella negazione della autonoma valutazione dell’attività di ricognizione e diamina documentale.

L’autonomia, si insiste, discenderebbe dalla letterale formulazione del quesito.

Il ricorso si rivela carente del requisito di cui al numero 1) del primo comma dell’art. 366 c.p.c.

In epigrafe non sono indicate le parti nei cui confronti è proposta l’impugnazione.

Dalla narrativa dell’atto, a pagina 2, si apprendono unicamente i nomi di quattro società che hanno introdotto i giudizi poi riuniti.

Il ricorso risulta poi notificato a cinque destinatari.

Il requisito dell’indicazione delle parti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., impone quanto meno che gli intimati, seppur non indicati nell'epigrafe del ricorso, come nel caso in esame, siano con certezza identificabile dal contenuto complessivo del ricorso stesso, o dal provvedimento impugnato, rimanendo inammissibile il ricorso ove residui comunque un'incertezza assoluta (Cass., Sez.

III, 10 gennaio 2017 n. 240; Cass., Sez.

II, 2 febbraio 2016 n. 1989; Cass., Sez.

III, 27 ottobre 2015 n. 21786; Cass., Sez.

III, 14 luglio 2015 n. 14662).

Neppure dal contenuto del ricorso è possibile intuire quali e quante fossero le altre parti dei processi riuniti in cui [OSCURATO:PERSONA] svolto l’incarico di CTU.

Invero, questa Corte ha reiteratamente affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari (Cass. Sez. 6 - 2 , 22 luglio 2019, n. 19694 ; Cass. Sez. 2 , 27 febbraio 2017, n. 4950; Cass. Sez. 2, 17 dicembre 2012, n. 23192 ).

Risulta perciò impedita in questa sede altresì la verifica dell’integrità del contraddittorio agli effetti degli artt. 331 e 102 c.p.c.

Quanto alle censure, l’ordinanza impugnata (emessa in procedimento sommario ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, per le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) lascia a pieno intendere il ragionamento seguito dal giudice.

Pur avendo essa natura sostanziale di sentenza, deve escludersi la nullità per mancanza assoluta di motivazione, "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sotto il profilo sia della forma che della sostanza.

L’ordinanza della Corte d’appello di Genova dà conto dell'esame dei motivi di opposizione al decreto di liquidazione delle spettanze dell’ausiliario, dimostra di avere valutato le circostanze specifiche del caso concreto, delinea il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, e risulta perciò munita dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali è basata la decisione.

A fronte della motivazione sviluppata da pagina 2 a pagina 6 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente, per veicolare le sue doglianze, avrebbe dovuto piuttosto denunciare il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ed indicare le norme di legge di cui intendesse lamentare la violazione, esaminandone il contenuto precettivo e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella ordinanza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastassero coi precetti normativi.

Né, avendo il ricorrente optato per censure che allegano un difetto di attività del giudice dell’opposizione, in forma di error in procedendo, può ritenersi demandato a questa Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - le norme di diritto sostanziale violate, per concludere che il giudice del merito, pur avendo preso in esame le questioni su cui si lamenta l’omessa motivazione, le abbia non di meno risolte in modo giuridicamente non corretto.

Da ultimo, si consideri che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di liquidazione degli onorari al consulente tecnico di ufficio, la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, spettando al giudice del merito tale apprezzamento di fatto, nella specie compiuto dalla Corte d’appello di Genova con congrua motivazione (ex multis, Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2015, n. 1580; Cass. Sez. 2, 11 febbraio 1999, n. 1156; Cass. Sez. 2, 24 ottobre 2013, n. 24128).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, senza che si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché non vi è stata attività difensiva di coloro che risultano destinatari della notificazione del ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21530/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., GOVERNO E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- Avverso l’ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA R.G. n. 1441/2017 depositata il 13/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi contro l’ordinanza R.G. n. 1441/2017 della Corte d’appello di Genova , pubblicata il 13 giugno 2018. Nessuna parte si è costituita per resistere al ricorso. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. 3. La Corte d’appello ha parzialmente accolto l’opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, proposta dallo stesso ausiliare, liquidando l’importo di € 61.248,00, oltre esborsi ed oneri accessori. La Corte d’appello di Genova ha premesso quale fosse il quesito assegnato al CTU con provvedimento del 16 giugno 2015 nelle cause riunite: 1) la determinazione del corrispettivo, spettante ad [OSCURATO:PERSONA] spa per la fornitura di armi e munizioni al Governo dell'IRAQ, di cui al contratto 5180, con riguardo a sette lotti contrattuali e alla relativa documentazione di riferimento, quali elencati analiticamente nello stesso quesito; 2) l'individuazione di tutti i beni e servizi già consegnati e resi alla parte irachena determinandone il corrispettivo contrattualmente spettante anche se non compresi nei beni di cui al presente quesito sub1); 3) la determinazione separata, per tali beni e servizi già consegnati di cui alquesito sub 2 dell'importo spettante a titolo di revisionedel prezzo in base al contratto (clausola 1.6); 4) la detrazione dal corrispettivo incrementato della revisione spettante per i beni e servizi già consegnati e resi alla parte irachena dell'importo complessivo degli acconti in atti risultanti versati dalla parte irachena per il contratto n. 51/80; per i beni individuati cosi come indicato nel presente quesito sub 1 che risultino in atti venduti a terzi, detragga il CTU dal corrispettivo come sopra determinato (comunque da indicare distintamente) l'importo ricavato dalla vendita ove tale importo emerga dalla documentazioni in atti; 5) la determinazione ove possibile, dei costi successivi al 218/1990, da indicare distintamente per singola voce e per prodotto,oltre specificati; 6) la determinazione, ove possibile, dei costi di rottamazione di cui ai documenti ("vecchia numerazione 1O, 11, e da 8. 1 a 8.18 riferibiliai soli beni di cui al presente quesito sub 1); 7) infine, la determinazione, per i restanti beni e servizi oggetto del citato contratto 5180 dell'utile che avrebbe conseguito l'originaria attrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ove il contratto fosse stato eseguito regolarmente considerati i prezzi contrattualmente previsti (esclusa la revisione) e i costi che presumibilmente avrebbe sostenuto". Il CTU in sede di opposizione aveva affermato che era inadeguata la liquidazione di € 22.453,52 disposta condecreto del 5 dicembre 2017 in relazione alla vastità dell'incarico conferitogli nelle cause riunite ed alla complessità del quesito (in realtà articolato in altri plurimi autonomi quesiti), nonché alla conseguente indagine,sfociata nella stesura di una corposa relazione peritale di ben 242 pagine. L’ articolata indagine peritale, inoltre, aveva richiesto un impegno eccezionale del CTU e dei suoi collaboratori, non essendosi il ricorrente avvalso di alcun ausiliario, mettendo invece a disposizione, per l'espletamento dell'incarico, le risorse umane del proprio studio professionale. Il decreto opposto, secondo il CTU, non aveva dato alcuna rilevanza, ai fini del calcolo della liquidazione, all’impegno profuso. Non risultava sufficientemente remunerativa la mera maggiorazione applicata nella misura del doppio di cui all'art. 52 d.P.R. 115/2002. Peraltro, secondo l'opponente. lo stesso decreto, nonostante la disposta liquidazione unitaria, aveva poi contraddittoriamente derogato a tale enunciato criterio, con riguardo a due soli accertamenti, considerati distinti (nn.2 e 3), aventi ad oggetto la determinazione del prezzo dei beni consegnati alla parte irachena e la revisione prezzi. La Corte d’appello di Genova nell’ordinanza impugnata ha risposto che la tesi della pluralità di incarichi, quali sarebbero stati conferiti al CTU opponente, e tali da liquidarsi separatamente, risultava smentita dall'evidente unitarietà ed omogeneità dell'attività di indagine e della verifiche contabili richieste al CTU, riguardanti l'oggetto, le vicende e la parziale esecuzione del contratto unitario di fornitura, suddiviso in più lotti solo per esigenze di massima chiarezza e di una razionale ripartizione interna dell'oggetto, dato il rilievo internazionale e la peculiarità dell'oggetto, trattandosi di una fornitura di armi e munizioni, intercorsatra una società italiana, la [OSCURATO:SOCIETA]., e lo Stato dell'IRAQ, con la necessaria collaborazione dei competenti ministeri. Secondo il giudice dell’opposizione, non poteva quindi accogliersi la proposta di liquidazione plurima di 24 consulenze, tante quante sono le voci, e sotto voci, indicate, per comodità di indagine, nel quesito unitario, con la conseguente richiesta di separata applicazione, perciascuna di esse, dei valori a scaglione, di cui all'art. 2 d.m. cit., fino a giungere all'importo complessivo di € 244.998,89 oltre la maggiorazione; né quella di liquidare il compenso, secondo lo stesso art. 2 d.m. cit., con riguardo al valore di ogni accertamento o attività ritenuto dotato di distinzione o autonomia, importi, cui aggiungere, in ogni caso, la maggiorazione del doppio, ai sensi dell'art. d .P.R. n. 115/2002. L’ordinanza impugnata proseguiva sostenendo che rientrava nella valutazione unitaria e globale richiesta al perito, secondo l'indicato quesito, il fatto che il medesimo CTU avesse dovuto strumentalmente esaminare una mole notevole di documenti, in ciò avvalendosi dei collaboratori interni del proprio studio, non avendo egli richiesto la nomina di ausiliari, e non avendo pertanto il medesimo sostenuto, o comunque documentato, a tal riguardo, ulteriori, specifici esborsi. Neppure poteva accogliersi la proposta di liquidazione di un autonomo e separato compenso a scaglioniex art. 2 d.m. cit., per il solo esame documentale, calcolato in funzione del valore dei singoli beni o gruppi di essi. Tale attività strumentale, secondo la Corte di Genova, non era suscettibile di una separata valutazione economicae non poteva pertanto che valutarsi esclusivamente tra i sottolineati profili di eccezi onale difficoltà dell'attività svolta, idonei a giustificare la sola maggiorazione del compenso, di cui all'art. 52 d.P.R. n. 115 del 2002. Alcuna contraddizione con il principio di unitarietà ravvisava il giudice dell’opposizione nella liquidazione operata di un autonomo compenso al CTU con riguardo a due soli accertamenti di cui ai punti 2 e 3, considerati ontologicamente distinti dal restante quesito, relativi alla determinazione del prezzo dei beni già consegnati e resi alla parte irachena e alla relativa revisione prezzi, voce anch'essa autonoma rispetto ai valori iniziali della fornitura indicata. Veniva, piuttosto, condivisa la critica mossa dall'opponente al diverso criterio di liquidazione, di cui all'art.12 del d.m., adottato limitatamente a tali distinti accertamenti, considerati motivatamente autonomi rispetto alle restanti voci del quesito, e dunque suscettibili di separata liquidazione. Non si ravvisavano ragioni, secondo l’ordinanza impugnata, per non applic are lo stesso omogeneo criterio, di cui all'art. 2 d.m., anche a tali due distinti quesiti, con riguardo ai quali era stata parimenti eseguita dalCTU, al fine di darvi risposta, una preliminare complessa verifica contabile, non limitata alle voci di cui all'art. 12 del d.m. , così rideterminandosi l’importo del compenso. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 132, comma 1, n. 4 e dell’art. 134, comma 1, c.p.c. Vi sarebbe contraddittorietà della motivazione tra la parte che elenca l’oggetto dei quesiti affidati al consulente, di molteplice contenuto, e l’assunta unitarietà dell’incarico. Si rappresenta la specificità ed autonomia di ciascuno dei sette lotti. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 132, comma 1, n. 4 e dell’art. 134, comma 1, c.p.c. Vi sarebbe apparenza e contraddittorietà della motivazione nella negazione della autonoma valutazione dell’attività di ricognizione e diamina documentale. L’autonomia, si insiste, discenderebbe dalla letterale formulazione del quesito. Il ricorso si rivela carente del requisito di cui al numero 1) del primo comma dell’art. 366 c.p.c. In epigrafe non sono indicate le parti nei cui confronti è proposta l’impugnazione. Dalla narrativa dell’atto, a pagina 2, si apprendono unicamente i nomi di quattro società che hanno introdotto i giudizi poi riuniti. Il ricorso risulta poi notificato a cinque destinatari. Il requisito dell’indicazione delle parti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., impone quanto meno che gli intimati, seppur non indicati nell'epigrafe del ricorso, come nel caso in esame, siano con certezza identificabile dal contenuto complessivo del ricorso stesso, o dal provvedimento impugnato, rimanendo inammissibile il ricorso ove residui comunque un'incertezza assoluta (Cass., Sez. III, 10 gennaio 2017 n. 240; Cass., Sez. II, 2 febbraio 2016 n. 1989; Cass., Sez. III, 27 ottobre 2015 n. 21786; Cass., Sez. III, 14 luglio 2015 n. 14662). Neppure dal contenuto del ricorso è possibile intuire quali e quante fossero le altre parti dei processi riuniti in cui [OSCURATO:PERSONA] svolto l’incarico di CTU. Invero, questa Corte ha reiteratamente affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari (Cass. Sez. 6 - 2 , 22 luglio 2019, n. 19694 ; Cass. Sez. 2 , 27 febbraio 2017, n. 4950; Cass. Sez. 2, 17 dicembre 2012, n. 23192 ). Risulta perciò impedita in questa sede altresì la verifica dell’integrità del contraddittorio agli effetti degli artt. 331 e 102 c.p.c. Quanto alle censure, l’ordinanza impugnata (emessa in procedimento sommario ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, per le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) lascia a pieno intendere il ragionamento seguito dal giudice. Pur avendo essa natura sostanziale di sentenza, deve escludersi la nullità per mancanza assoluta di motivazione, "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sotto il profilo sia della forma che della sostanza. L’ordinanza della Corte d’appello di Genova dà conto dell'esame dei motivi di opposizione al decreto di liquidazione delle spettanze dell’ausiliario, dimostra di avere valutato le circostanze specifiche del caso concreto, delinea il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione, e risulta perciò munita dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali è basata la decisione. A fronte della motivazione sviluppata da pagina 2 a pagina 6 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente, per veicolare le sue doglianze, avrebbe dovuto piuttosto denunciare il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ed indicare le norme di legge di cui intendesse lamentare la violazione, esaminandone il contenuto precettivo e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella ordinanza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastassero coi precetti normativi. Né, avendo il ricorrente optato per censure che allegano un difetto di attività del giudice dell’opposizione, in forma di error in procedendo, può ritenersi demandato a questa Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - le norme di diritto sostanziale violate, per concludere che il giudice del merito, pur avendo preso in esame le questioni su cui si lamenta l’omessa motivazione, le abbia non di meno risolte in modo giuridicamente non corretto. Da ultimo, si consideri che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di liquidazione degli onorari al consulente tecnico di ufficio, la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, spettando al giudice del merito tale apprezzamento di fatto, nella specie compiuto dalla Corte d’appello di Genova con congrua motivazione (ex multis, Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2015, n. 1580; Cass. Sez. 2, 11 febbraio 1999, n. 1156; Cass. Sez. 2, 24 ottobre 2013, n. 24128). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, senza che si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché non vi è stata attività difensiva di coloro che risultano destinatari della notificazione del ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un u
Decreto Cassazione n. 18799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris