CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 21178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Agrigento, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di cui all'art. 75, comma secondo, d. Igs. 159/2011; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, sé, da un lato, del tutto reiterativo di censure già adeguatamente confutate (V., in particolare, il punto relativo alla abiatualità) e, dall'altro, volto a proporre una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, 5., Rv. 277758); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore — Il Presidente