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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2016

Cassazione n. 27093/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18274-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 437/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2016 n. 18274 sez.

S2 - ud. 12/05/2021

1. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, accoglieva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiedeva di accertare l'insussistenza di un contratto concluso tra l'attore e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l'accertamento negativo del credito di euro 3600 indicato nella fattura numero 6 del maggio 2006, rispetto alla quale era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni S.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. La Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] così come l'opposizione a decreto ingiuntivo.

4. [OSCURATO:PERSONA] negro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., sottoscritto dalla parte e dal difensore con relativa adesione della controparte.

7. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

8. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese, vista l'espressa richiesta formulata nella rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione civile in data 12 maggio 2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]Ascola 111111w

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18274-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 437/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2016 n. 18274 sez. S2 - ud. 12/05/2021 1. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, accoglieva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] con le quali si chiedeva di accertare l'insussistenza di un contratto concluso tra l'attore e la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l'accertamento negativo del credito di euro 3600 indicato nella fattura numero 6 del maggio 2006, rispetto alla quale era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni S.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. La Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] così come l'opposizione a decreto ingiuntivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] negro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso. 6. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., sottoscritto dalla parte e dal difensore con relativa adesione della controparte. 7. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). 8. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese, vista l'espressa richiesta formulata nella rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione civile in data 12 maggio 2021 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]Ascola 111111w
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