CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1945
Cassazione n. 30520/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1945 avverso la sentenza del 8/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Osservato che la censura che concerne la violazione di legge in relazione alla mancanza della condotta oppositiva dell'imputato è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 ove si evidenzia che l'imputato ostacolò con le sue invettive e con il suo comportamento violento contro le cose l'[OSCURATO:PERSONA] che stava facendo uscire dalle celle gli altri detenuti). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]\siden