CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14921/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n.6324/2024 depositata il 07/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 7442/2025Numero sezionale 1222/2026Numero di raccolta generale 14921/2026Data pubblicazione 19/05/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]