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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 15774/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10579/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), c on domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 1239/2021 depositata il 12/10/2021.

R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 29/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/05/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza, in unico grado di merito, n. 1239 del 12/10/2021 del Tribunale di Ancona, che ha dichiara to inammissibile , in quanto tardiva, l’opposizione formale , basata su asserite numerose irregolarità del procedimento di vendita, del la Fiore , proposta il 19/05/2020, al decreto di trasferimento dell’immobile venduto in sede esecutiva,notificato il 25/02/2020; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; all’adunanza camerale del 29/05/2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che il ricorso non è stato notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che, pertanto, non risulta essere stata portata a conoscenza della lite in sede di legittimità; la mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti potenzialmente interessate a contraddire comporta che non possa essere assunta un’utile decisione e, pertanto,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo e deve essere disposta la notificazione del ricorso, a cura della parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con assegnazione di termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza pe provvedere all’incombentesuddetto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle p.q. m. la Corte ordina a l la ricorrente di procedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia dele Entrate Riscossione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10579/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), c on domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - nonché contro AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 1239/2021 depositata il 12/10/2021. R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 29/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/05/2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza, in unico grado di merito, n. 1239 del 12/10/2021 del Tribunale di Ancona, che ha dichiara to inammissibile , in quanto tardiva, l’opposizione formale , basata su asserite numerose irregolarità del procedimento di vendita, del la Fiore , proposta il 19/05/2020, al decreto di trasferimento dell’immobile venduto in sede esecutiva,notificato il 25/02/2020; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; all’adunanza camerale del 29/05/2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione; Considerato che il ricorso non è stato notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che, pertanto, non risulta essere stata portata a conoscenza della lite in sede di legittimità; la mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti potenzialmente interessate a contraddire comporta che non possa essere assunta un’utile decisione e, pertanto,la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo e deve essere disposta la notificazione del ricorso, a cura della parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con assegnazione di termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza pe provvedere all’incombentesuddetto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; R.g. n. 10579 del 2022 Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle p.q. m. la Corte ordina a l la ricorrente di procedere alla notificazione del ricorso all’Agenzia dele Entrate Riscossione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di ca
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