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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 1989

Cassazione n. 11070/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1989, avverso la sentenza in data 23/03/2021 del GIP del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23 marzo 2021 il GIP del Tribunale di Brescia ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge perché introduceva in Italia quattro cuccioli di razza bassotto tedesco provenienti dall'Ungheria e privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle certificazioni sanitarie e non muniti di passaporto individuale e perché deteneva una serie di cani descritti in imputazione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze in quanto sistemati in box sovraffollati e in condizioni igieniche precarie.

2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione perché le erano stati confiscati ì cani. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 4

I. 4 novembre 2010 n. 201, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, per i delitti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 4, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Pertanto, rispetto a tale reato la confisca è certamente obbligatoria.

Nel caso del reato di cui all'art. 727 cod. pen., invece, non è prevista espressamente la confisca, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che si applichi comunque l'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen., perché l'animale è la cosa la cui detenzione costituisce reato (si veda sul punto Cass., Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017, Arneodo, Rv. 269805 in cui è ricostruita l'evoluzione normativa della tutela degli animali, nonché Cass., Sez. 3, n. 16480 del 14/11/2019, dep. 2020, Niero, Rv. 278914 ove pure si ripercorre la normativa nazionale e sovranazionale, mentre, con riferimento alla transizione tra il vecchio e il nuovo art. 727 cod. pen., si vedano Cass., Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238457 e Sez. 2, n. 24734 del 26/03/2010, Zanzurino, Rv. 247744-01). [OSCURATO:PERSONA] condivide tale prospettiva, sebbene si rilevi che il Giudice di merito, che ha prudenzialmente ipotizzato la confiscabilità del bene ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., ha poi motivato in modo puntuale sia sulla nozione di animale come res nel senso di oggetto dì diritto sia sulla funzione di prodotto del reato sia sul pericolo che la perdurante disponibilità da parte dell'imputata è suscettiva di rinfocolare le spinte a delìnquere.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 1°ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1989, avverso la sentenza in data 23/03/2021 del GIP del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 marzo 2021 il GIP del Tribunale di Brescia ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge perché introduceva in Italia quattro cuccioli di razza bassotto tedesco provenienti dall'Ungheria e privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle certificazioni sanitarie e non muniti di passaporto individuale e perché deteneva una serie di cani descritti in imputazione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze in quanto sistemati in box sovraffollati e in condizioni igieniche precarie. 2. La ricorrente lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione perché le erano stati confiscati ì cani. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. Ai sensi del comma 4 dell'art. 4 I. 4 novembre 2010 n. 201, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, per i delitti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 4, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Pertanto, rispetto a tale reato la confisca è certamente obbligatoria. Nel caso del reato di cui all'art. 727 cod. pen., invece, non è prevista espressamente la confisca, ma la giurisprudenza di legittimità ritiene che si applichi comunque l'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen., perché l'animale è la cosa la cui detenzione costituisce reato (si veda sul punto Cass., Sez. 4, n. 18167 del 31/01/2017, Arneodo, Rv. 269805 in cui è ricostruita l'evoluzione normativa della tutela degli animali, nonché Cass., Sez. 3, n. 16480 del 14/11/2019, dep. 2020, Niero, Rv. 278914 ove pure si ripercorre la normativa nazionale e sovranazionale, mentre, con riferimento alla transizione tra il vecchio e il nuovo art. 727 cod. pen., si vedano Cass., Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238457 e Sez. 2, n. 24734 del 26/03/2010, Zanzurino, Rv. 247744-01). [OSCURATO:PERSONA] condivide tale prospettiva, sebbene si rilevi che il Giudice di merito, che ha prudenzialmente ipotizzato la confiscabilità del bene ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., ha poi motivato in modo puntuale sia sulla nozione di animale come res nel senso di oggetto dì diritto sia sulla funzione di prodotto del reato sia sul pericolo che la perdurante disponibilità da parte dell'imputata è suscettiva di rinfocolare le spinte a delìnquere. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 1°ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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