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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30006/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L, n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli confermava la legittimità del decreto di sequestro probatorio della documentazione cartacea dei supporti ed apparecchi informatici (tra i quali personal computer, tablet telefoni ed altro) appartenenti al ricorrente indagato per i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale.

La decisione veniva assunta in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che rilevava un difetto di motivazione in ordine alla strumentalità dei beni vincolati rispetto all'accertamento investigativo in corso.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il sequestro contestato non sarebbe strumentale ad acquisire elementi inerenti i reati per i quali si procede, ovvero la rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento personale, essendo rimasto non provato il nesso di pertinenzialità dei beni in sequestro rispetto alle condotte oggetto di indagine.

2.2. Violazione di legge in ordine la proporzionalità della misura: sarebbero stati acquisiti in modo indiscriminato i contenuti dell'archivio informatico del ricorrente, senza nessun rispetto del nesso di pertinenzialità; si allegava che il sequestro avrebbe dovuto investire solo il materiale pertinente al reato per cui si procede (o il corpo del reato); mentre nel caso in esame il vincolo si sarebbe risolto nell'apprensione indiscriminata del contenuto dei dispositivi informatici. 2.3.Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. [OSCURATO:PERSONA] I..

Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il collegio ribadisce che è legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una "notitia criminis" precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (Sez. 3, Sentenza n. 24846 del 28/04/2016, Sisani, Rv. 267195 - 01); e che deve escludersi che sequestro probatorio sia illegittimo, perché sorretto da finalità meramente esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori (Sez. 6, Sentenza n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084 - 01).

Nel caso in esame il Tribunale ha adempiuto al mandato contenuto nella sentenza rescindente, fornendo ampia e persuasiva motivazione in ordine alla pertinenzialità dei treni vincolati rispetto ai reati per cui si procede (artt. 378 e 326 cod. pen.).Contrariamente quanto dedotto, attraverso un'accurata ed esaustiva ricostruzione dello sviluppo delle indagini, il Tribunale evidenziava con chiarezza la natura probatoria del vincolo ed escludeva che lo stesso avesse una direzione esplorativa.

Invero la necessità di procedere al sequestro probatorio contestato emergeva dalle dichiarazioni rese dal coindagato D'Elia nel corso degli interrogatori del 12 e del 14 gennaio 2021, dai quali, era dato evincere il fumus dei reati di rivelazione di segreti d'ufficio e di favoreggiamento.

Infatti il D'Elia aveva riferito espressamente che il ricorrente gli aveva fornito informazioni rilevanti: ìl sequestro contestato era pertanto funzionale a verificare i rapporti tra il Masone ed il D'Elia: il che ne escludeva la natura esplorativa. 1.2.Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la proporzionalità della misura, è inammissibile.

Invero i supporti inizialmente sequestrati - che contenevano i dati rilevanti - venivano restituiti all'esito delle operazioni dì estrapolazione, con l'unica eccezione di due dispositivi che erano protetti da password cifrate per i quali persistevano esigenze probatorie correlate alla necessità di sbloccare gli stessi (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

A ciò si aggiunge che nel ricorso manca l'indicazione dei files acquisiti, in ipotesi superflui rispetto all'accertamento in corso: il che rende il ricorso generico. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L, n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli confermava la legittimità del decreto di sequestro probatorio della documentazione cartacea dei supporti ed apparecchi informatici (tra i quali personal computer, tablet telefoni ed altro) appartenenti al ricorrente indagato per i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale. La decisione veniva assunta in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che rilevava un difetto di motivazione in ordine alla strumentalità dei beni vincolati rispetto all'accertamento investigativo in corso. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il sequestro contestato non sarebbe strumentale ad acquisire elementi inerenti i reati per i quali si procede, ovvero la rivelazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento personale, essendo rimasto non provato il nesso di pertinenzialità dei beni in sequestro rispetto alle condotte oggetto di indagine. 2.2. Violazione di legge in ordine la proporzionalità della misura: sarebbero stati acquisiti in modo indiscriminato i contenuti dell'archivio informatico del ricorrente, senza nessun rispetto del nesso di pertinenzialità; si allegava che il sequestro avrebbe dovuto investire solo il materiale pertinente al reato per cui si procede (o il corpo del reato); mentre nel caso in esame il vincolo si sarebbe risolto nell'apprensione indiscriminata del contenuto dei dispositivi informatici. 2.3.Le ragioni del ricorso venivano ribadite con memoria. [OSCURATO:PERSONA] I.. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che è legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una "notitia criminis" precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (Sez. 3, Sentenza n. 24846 del 28/04/2016, Sisani, Rv. 267195 - 01); e che deve escludersi che sequestro probatorio sia illegittimo, perché sorretto da finalità meramente esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori (Sez. 6, Sentenza n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084 - 01). Nel caso in esame il Tribunale ha adempiuto al mandato contenuto nella sentenza rescindente, fornendo ampia e persuasiva motivazione in ordine alla pertinenzialità dei treni vincolati rispetto ai reati per cui si procede (artt. 378 e 326 cod. pen.).Contrariamente quanto dedotto, attraverso un'accurata ed esaustiva ricostruzione dello sviluppo delle indagini, il Tribunale evidenziava con chiarezza la natura probatoria del vincolo ed escludeva che lo stesso avesse una direzione esplorativa. Invero la necessità di procedere al sequestro probatorio contestato emergeva dalle dichiarazioni rese dal coindagato D'Elia nel corso degli interrogatori del 12 e del 14 gennaio 2021, dai quali, era dato evincere il fumus dei reati di rivelazione di segreti d'ufficio e di favoreggiamento. Infatti il D'Elia aveva riferito espressamente che il ricorrente gli aveva fornito informazioni rilevanti: ìl sequestro contestato era pertanto funzionale a verificare i rapporti tra il Masone ed il D'Elia: il che ne escludeva la natura esplorativa. 1.2.Anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la proporzionalità della misura, è inammissibile. Invero i supporti inizialmente sequestrati - che contenevano i dati rilevanti - venivano restituiti all'esito delle operazioni dì estrapolazione, con l'unica eccezione di due dispositivi che erano protetti da password cifrate per i quali persistevano esigenze probatorie correlate alla necessità di sbloccare gli stessi (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). A ciò si aggiunge che nel ricorso manca l'indicazione dei files acquisiti, in ipotesi superflui rispetto all'accertamento in corso: il che rende il ricorso generico. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 30006/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris