Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 1937

Cassazione n. 46743/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1937 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'ad 256 bis D.Igs. 152/2006, perché, quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], appiccava il fuoco a rifiuti speciali pericolosi, quali filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio, abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in area non autorizzata, con l'aggravante di aver agito nell'ambito di un'attività d'impresa e della recidiva reiterata.

2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando che i rifiuti erano riposti all'interno di tre fusti senza alcun pericolo di propagazione del fuoco, posto che il fuoco appiccato si è sviluppato solo all'interno dei bidoni ed è stato costantemente controllato dall'imputato, sempre presente sul luogo, che impediva la fuoriuscita di detriti e di schegge. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all' applicazione della circostanza aggravante di aver agito nell'ambito di un'attività di impresa.

A fronte di un dettagliato motivo di gravame sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la qualifica di imprenditore rivestita dal ricorrente senza vagliare adeguatamente le deduzioni difensive.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Il ricorrente evidenzia la illogicità della motivazione che nega il giudizio di prevalenza delle attenuanti, pur dando atto che il ricorrente è gravato da un solo precedente, peraltro risalente nel tempo.

Il giudice di merito avrebbe dovuto considerare l'età dell'odierno ricorrente, ultraottantenne, e la scarsa offensività del fatto, considerato che il materiale era ben ordinato all'interno dei fusti, che le fiamme hanno avuto la minima intensità e minima propagazione, che sono state sempre vigilate dal ricorrente, che non si è sprigionato eccessivo fumo.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come il ricorrente era stato sorpreso all'interno del fondo di sua proprietà, intento ad appiccare fuoco a materiale, contenuto all'interno di grandi fusti, costituito da filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio, e che da tale fuoco derivava lo sprigionarsi di fumo nero.

Il giudice ha anche evidenziato che sono stati rinvenuti, oltre a tre fusti contenenti rifiuti già carbonizzati, altri sei fusti contenenti materiale pronto per essere bruciato.

Correttamente, poi il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale non occorre, ai fini dell'integrazione della fattispecie di combustione illecita di rifiuti in contestazione - trattandosi di reato di pericolo- che si determini un danno all'ambiente né di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica (Sez. n. 52610 del 04/10/2017, Rv. 271359; Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Rv. 252908), in quanto la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante".

Del resto, il fatto che il ricorrente abbia costantemente vigilato sul fuoco, impedendo la fuoriuscita di detriti ed evitandone il propagarsi, non rileva, essendo il reato integrato dalla mera condotta di appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. 2.

In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il ricorrente riveste la qualifica di imprenditore, in quanto dispone di autorizzazione al deposito per lo stoccaggio di rifiuti oleosi, come riconosciuto dallo stesso imputato, che ha affermato di svolgere attività inerente "a rifiuti".

Vista la localizzazione dell'incendio, avvenuto proprio ove il ricorrente svolgeva la suddetta attività di deposito per la quale era autorizzato, la tipologia del materiale bruciato (filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio), è evidente che la condotta contestata concerne materiali e rifiuti che l'imputato deteneva nella qualità di imprenditore. 3.In ordine al trattamento sanzionatorio, si osserva che il giudice di primo grado ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva e all'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 256 bis del D.Igs. 152/2006, e ha ritenuto congrua e corrispondente alla contenuta gravità della condotta illecita, anche alla luce della personalità non allarmante dell'imputato, la pena di anni due di reclusione, ridotta per il rito in anni uno e mesi quattro di reclusione.

La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, ha condiviso le determinazioni del giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, facendo espresso richiamo alla quantità di bidoni contenenti materiale già oggetto di attività di combustione o in procinto di essere bruciato (si tratta di complessivi 12 fusti ove erano riposti i rifiuti) e al precedente specifico di cui è gravato il ricorrente.

Trattasi di motivazione insindacabile in cassazione.

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1937 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'ad 256 bis D.Igs. 152/2006, perché, quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], appiccava il fuoco a rifiuti speciali pericolosi, quali filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio, abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in area non autorizzata, con l'aggravante di aver agito nell'ambito di un'attività d'impresa e della recidiva reiterata. 2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando che i rifiuti erano riposti all'interno di tre fusti senza alcun pericolo di propagazione del fuoco, posto che il fuoco appiccato si è sviluppato solo all'interno dei bidoni ed è stato costantemente controllato dall'imputato, sempre presente sul luogo, che impediva la fuoriuscita di detriti e di schegge. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine all' applicazione della circostanza aggravante di aver agito nell'ambito di un'attività di impresa. A fronte di un dettagliato motivo di gravame sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la qualifica di imprenditore rivestita dal ricorrente senza vagliare adeguatamente le deduzioni difensive. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Il ricorrente evidenzia la illogicità della motivazione che nega il giudizio di prevalenza delle attenuanti, pur dando atto che il ricorrente è gravato da un solo precedente, peraltro risalente nel tempo. Il giudice di merito avrebbe dovuto considerare l'età dell'odierno ricorrente, ultraottantenne, e la scarsa offensività del fatto, considerato che il materiale era ben ordinato all'interno dei fusti, che le fiamme hanno avuto la minima intensità e minima propagazione, che sono state sempre vigilate dal ricorrente, che non si è sprigionato eccessivo fumo. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come il ricorrente era stato sorpreso all'interno del fondo di sua proprietà, intento ad appiccare fuoco a materiale, contenuto all'interno di grandi fusti, costituito da filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio, e che da tale fuoco derivava lo sprigionarsi di fumo nero. Il giudice ha anche evidenziato che sono stati rinvenuti, oltre a tre fusti contenenti rifiuti già carbonizzati, altri sei fusti contenenti materiale pronto per essere bruciato. Correttamente, poi il giudice a quo ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale non occorre, ai fini dell'integrazione della fattispecie di combustione illecita di rifiuti in contestazione - trattandosi di reato di pericolo- che si determini un danno all'ambiente né di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica (Sez. n. 52610 del 04/10/2017, Rv. 271359; Sez. 3, n. 19439 del 17/01/2012, Rv. 252908), in quanto la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante". Del resto, il fatto che il ricorrente abbia costantemente vigilato sul fuoco, impedendo la fuoriuscita di detriti ed evitandone il propagarsi, non rileva, essendo il reato integrato dalla mera condotta di appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. 2. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il ricorrente riveste la qualifica di imprenditore, in quanto dispone di autorizzazione al deposito per lo stoccaggio di rifiuti oleosi, come riconosciuto dallo stesso imputato, che ha affermato di svolgere attività inerente "a rifiuti". Vista la localizzazione dell'incendio, avvenuto proprio ove il ricorrente svolgeva la suddetta attività di deposito per la quale era autorizzato, la tipologia del materiale bruciato (filtri di olio esausto, pezzi meccanici di automezzi, contenitori di olio), è evidente che la condotta contestata concerne materiali e rifiuti che l'imputato deteneva nella qualità di imprenditore. 3.In ordine al trattamento sanzionatorio, si osserva che il giudice di primo grado ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva e all'aggravante di cui al comma terzo dell'art. 256 bis del D.Igs. 152/2006, e ha ritenuto congrua e corrispondente alla contenuta gravità della condotta illecita, anche alla luce della personalità non allarmante dell'imputato, la pena di anni due di reclusione, ridotta per il rito in anni uno e mesi quattro di reclusione. La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, ha condiviso le determinazioni del giudice di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, facendo espresso richiamo alla quantità di bidoni contenenti materiale già oggetto di attività di combustione o in procinto di essere bruciato (si tratta di complessivi 12 fusti ove erano riposti i rifiuti) e al precedente specifico di cui è gravato il ricorrente. Trattasi di motivazione insindacabile in cassazione. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 46743/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris