CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Verona n. 2481/2023 depositato il16/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]AquinoNumero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento delprimo motivo con assorbimento degli altri motivi.1. [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto l’ammissioneallo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione – perquanto qui rileva – per € 300.000,00 in relazione al finanziamento n.06/351/216037, erogato in data 4 giugno 2020, assistito per l’80% dagaranzia di [OSCURATO:PERSONA] (MCC), già escussa per € 240.000,00.Il credito – come risulta dal decreto impugnato - è stato escluso sia inrelazione all’importo di € 240.000,00 per intervenuta soddisfazione delcreditore – non trovando applicazione l’art. 61, secondo comma, l.fall. pernon essere il gestore del Fondo di Garanzia MCC coobbligato del fallito -sia in relazione all’importo residuo di € 60.000,00, avendo il curatoreeccepito la revocatoria in via breve ex art. 67, primo comma n. 3), nonchéex art. 67, secondo comma, l.fall., nonché in quanto finanziamentoconcesso abusivamente.2. Il Tribunale di Verona, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione del creditore accogliendo, secondo il principio della ragionepiù liquida, l’eccezione revocatoria in via breve di cui all’art. 67, secondocomma, l.fall., ritenendo che il mutuo costituisce atto a titolo oneroso e, inquanto tale, «compreso nel novero di quelli revocabili ai sensi dell’art. 67,c. 2 l.fall.».3. Quanto al profilo soggettivo, ha premesso il giudice dell’opposizioneche il finanziamento è stato stipulato nel semestre anteriore allaproposizione di domanda di concordato con riserva del debitore(pubblicata in data 23 luglio 2020), cui ha fatto seguito il deposito delpiano in data 29 gennaio 2021 e la dichiarazione di fallimento in data 22luglio 2022 «in un contesto di chiara consecuzione tra le procedure», conconseguente antergazione del periodo sospetto. In tale contesto – atteso iln. 2096/2025 R.G.Numero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026patrimonio netto negativo risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019 per€ 1.877.859,00 e la perdita della continuità indicata nella nota integrativa– il decreto ha ritenuto che la banca fosse a conoscenza dello stato diinsolvenza del mutuatario, benché il bilancio della debitrice fosse statopubblicato in data 9 luglio 2020; ciò in quanto, nel contesto pandemico incui veniva richiesto il finanziamento, era ragionevole ritenere che la bancaavesse richiesto una situazione patrimoniale aggiornata alla primavera2020, data alla quale tali elementi dovevano ritenersi conclamati. Ha,pertanto, ritenuto il giudice dell’opposizione ragionevole che laconcessione del finanziamento garantito da MCC fosse avvenuta con laconsapevolezza dello stato di insolvenza del mutuatario e, pertanto, haritenuto inopponibile al fallimento il titolo negoziale del contratto di mutuodel 4 giugno 2020, posto a fondamento della pretesa creditoria, rilevandola mancata riproposizione della domanda di ripetizione di indebito fondatasul disposto dell’art. 2033 cod. civ.4. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a cinque motivi,cui resiste la curatela con controricorso. Ricorrente e controricorrentehanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67,secondo comma, l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutooperante, nel caso di specie, l’eccezione revocatoria in via breve alcontratto di finanziamento in data 4 giugno 2020. Parte ricorrente proponeuna lettura restrittiva del concetto di atto a titolo oneroso revocabile atermini del secondo comma dell’art. 67 l.fall., fondata sulla naturadispositiva dell’atto negoziale e, in quanto tale, depauperativa delpatrimonio del debitore. Non sarebbe, pertanto, sufficiente che l’attooggetto di eccezione revocatoria fosse in sé un atto a titolo oneroso, maoccorrerebbe un effetto pregiudizievole del contratto sul patrimonion. 2096/2025 R.G.Numero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026dell’impresa. Tale elemento della fattispecie mancherebbe nel caso delmutuo, avendo il mutuatario ricevuto una prestazione di denaro (liquidità)con obbligo di restituzione del capitale e degli interessi; si osserva, inoltre,che l’accoglimento della revocatoria avrebbe come effetto paradossalel’inefficacia dell’erogazione del mutuo.2. Il primo motivo ha a oggetto la oggettiva revocabilità ex art. 67,secondo comma, l.fall. del contratto di mutuo chirografario quale atto atitolo oneroso, questione in ordine alla quale non constano specificiprecedenti. Dispone l’art. 67, secondo comma, l. fall. che sono revocati –ove il curatore provi lo stato di insolvenza della parte contrattuale in bonis– «gli atti a titolo oneroso (…) se compiuti entro sei mesi anteriori alladichiarazione di fallimento». La disposizione normativa è diversa e piùampia rispetto a quella concernente la revocatoria ordinaria degli «atti didisposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sueragioni» (art. 2901 cod. civ.). Nella revocatoria fallimentare non èrichiamato il requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori,essendo sufficiente il mero compimento di un atto a titolo oneroso, incoerenza con il principio secondo cui non è necessario accertare uneffettivo pregiudizio per la massa dei creditori derivante da un attooggetto di revocatoria concorsuale, trattandosi di pregiudizio in re ipsa(Cass., Sez. U., n. 7028/2006). Non costituisce, quindi, elemento dellafattispecie astratta della revocatoria concorsuale, diversamente da quantoopina il Pubblico Ministero (le cui conclusioni sono richiamate dalricorrente in memoria), il pregiudizio arrecato dall’atto negoziale alleragioni del patrimonio del debitore.3. L’interpretazione letterale della norma esclude, diversamente daquanto deduce il ricorrente, che debba darsi una interpretazioneulteriormente restrittiva degli atti a titolo oneroso revocabili a terminidell’art. 67, secondo comma l. fall., dovendosi dedurre – in terminisistematici – che tutti gli atti a titolo oneroso produttivi di effetti suln. 2096/2025 R.G.Numero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026patrimonio, ove posti in essere nel periodo sospetto, per quantocommercialmente leciti (posti in essere tra soggetti in bonis), sono daconsiderare «anomali» nella logica concorsuale ove compiuti nel periodosospetto e passibili di declaratoria di inefficacia ai fini del concorso quantoai loro effetti negoziali. La revocatoria fallimentare sanziona, pertanto, conl’inefficacia dei relativi effetti negoziali il compimento di atti di commercioper il solo fatto che siano stati compiuti nel periodo sospetto, con laconsapevolezza dello stato di insolvenza della controparte poi dichiaratainsolvente. Un qualsiasi titolo contrattuale di un atto oneroso è, quindi,passibile di declaratoria di inefficacia in sede concorsuale.4. Ove, poi, l’atto a titolo oneroso costituisca presupposto perl’opponibilità alla massa del relativo diritto di credito, l’art. 95, primocomma l.fall., norma processuale posta a presidio della formazione dellostato passivo (ove prevede che il curatore possa eccepire «l’inefficacia deltitolo su cui sono fondati il credito o la prelazione»), consente al curatoredel fallimento di eccepire in via breve la revocatoria ai fini dell’inefficaciadell’atto negoziale posto in essere nel periodo sospetto.5. Nel qual caso, è irrilevante che l’atto non abbia arrecato un direttopregiudizio al patrimonio del debitore o, nel caso del mutuo, che abbiacomportato un astratto beneficio al debitore quale effetto dell’erogazionedi liquidità. In questo caso, la revocabilità dell’atto discendedall’incremento del passivo conseguente all’insorgenza dell’obbligazione direstituzione del capitale e degli interessi, argomento comune – comeosserva parte della dottrina – sia al titolo negoziale del mutuo, sia allafideiussione, il primo destinato a creare ulteriore passivo in danno deglialtri creditori e la seconda volta ad aggravare la garanzia patrimoniale deldebitore per debiti altrui.6. Va ricordato, sul punto, che questa Corte (Cass., n. 3462/2024) haritenuto che la fideiussione sarebbe passibile di eccezione di revocatoriaordinaria ex art. 2901 cod. civ. in via breve quale atto dispositivo deln. 2096/2025 R.G.Numero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026patrimonio, tale da far gravare sul patrimonio del debitore una ulterioregaranzia di fonte negoziale (analogamente, Cass., n. 22051/2026), nonessendo idoneo a rimuovere il pregiudizio arrecato al patrimonio deldebitore l’esercizio della successiva azione di regresso verso il debitoreprincipale, attesa la maggiore difficoltà del soddisfacimento delle ragionidel credito di regresso del fideiussore. Detto argomento è spendibile anchein tema di eccezione di revocatoria fallimentare in via breve, senza che sidebba accertare il pregiudizio in danno della massa, essendo dettopregiudizio in re ipsa per il fatto che sul patrimonio del debitore è andata agravare una ulteriore obbligazione restitutoria derivante dalla pattuizionedel contratto di mutuo.7. Quanto all’argomento, secondo cui per effetto dell’inefficacia deltitolo negoziale del creditore, si verificherebbe l’effetto «paradossale»dell’inefficacia dell’atto di erogazione della liquidità («provvista mutuata»),ciò attiene agli effetti della declaratoria di inefficacia del titolo negoziale,che possono essere neutralizzati dal creditore in sede di ammissione allostato passivo, quanto alla restituzione del capitale, con la domanda diindebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.); domanda che nella specie è stataritenuta inammissibile per mancata riproposizione, con statuizione nonimpugnata e oggetto di giudicato interno.Il primo motivo va, pertanto, rigettato e va enunciato il seguente principiodi diritto:«il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto direvocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l. fall.; di conseguenza,il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95,primo comma, l.fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basatosul titolo».8. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.67, secondo comma e 69-bis l.fall., nella parte in cui il decreto impugnaton. 2096/2025 R.G.Numero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026ha ritenuto di fare applicazione del principio della consecuzione delleprocedure ai fini dell’antergazione del periodo sospetto. Si osserva che ildecorso di diciotto mesi tra la proposta di concordato e la successivadichiarazione di fallimento è tale da escludere che l’insolvenza del debitoresia la medesima sussistente al momento del deposito della domanda diconcordato.9. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della motivazione in ragione di quantodisposto dall’art. 132 [secondo comma, n. 4] cod. proc. civ., nella parte incui il decreto impugnato ha ritenuto sussistere «un contesto di chiaraconsecuzione tra le procedure», non essendo riconoscibile la motivazionein base alla quale, con uno iato temporale così ampio, il decretoimpugnato abbia considerato sussistere il medesimo stato di insolvenza.10. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente. Il terzo motivo è infondato, non essendo il decretoimpugnato al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n.8053/2014), nella parte in cui ha ritenuto che – atteso il deposito delladomanda di concordato in bianco in data 23 luglio 2020 e della successivaproposta concordataria in data 29 gennaio 2021 - la declaratoria difallimento in data 22 luglio 2022 fosse stata pronunciata nel medesimocontesto di insolvenza della debitrice. Inammissibile è, invece, il secondomotivo, rientrando nella discrezionalità del giudice del merito valutare se ildecorso di soli diciotto mesi tra la proposta di concordato e la successivadichiarazione di fallimento fosse ascrivibile alla medesima situazione diinsolvenza dell’impresa, il cui accertamento in fatto non è censurabile conil vizio di violazione di legge.11. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma,n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio,nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto sussistente ilpresupposto soggettivo dell’eccezione revocatoria per effetto dellan. 2096/2025 R.G.Numero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026conoscenza di una situazione patrimoniale aggiornata alla primavera2020, costituito dalle deduzioni del creditore, ove ha osservato di nonessere a conoscenza dei documenti dai quali sarebbe emersa laconoscenza dello stato di insolvenza del finanziato. Parte ricorrenteevidenzia, peraltro, un deficit motivazionale in relazione alle ragioni per lequali il creditore sarebbe stato a conoscenza della situazione patrimonialeaggiornata in oggetto.12. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa violazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha fattoapplicazione delle regole presuntive al fine di ritenere provata laconoscenza dello stato di insolvenza in capo al creditore all’attodell’erogazione del finanziamento per effetto dell’esistenza di unasituazione patrimoniale aggiornata alla primavera del 2020. Si osserva cheil decreto impugnato avrebbe fondato il ragionamento presuntivo su fattiignoti, anziché su fatti noti.13. Il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere esaminaticongiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati, sia inquanto impingono nella valutazione degli elementi indiziari valorizzati dalgiudice del merito circa la sussistenza del fatto ignoto, costituito dallaconoscenza dello stato di insolvenza, sia in quanto contrastano con lagiurisprudenza di questa Corte in tema di prudenza bancaria in caso difinanziamento con garanzia pubblica conseguente a pandemia da Covid-19. Il decreto impugnato ha analizzato la condotta dell’istituto di creditoquale bonus argentarius, destinatario di una richiesta della società poidichiarata fallita - in un contesto quale quello pandemico - di accesso a unfinanziamento con garanzia del MCC (successivamente escussadall’odierno ricorrente). Un contesto relativamente al quale laComunicazione della Commissione UE n. 2020/C 91, pubblicata in data 20marzo 2020, ha previsto che «l’aiuto può essere concesso a imprese chen. 2096/2025 R.G.Numero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione percategoria al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che nonerano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltào si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguitodell’epidemia di COVID-19».14. Il diritto interno ha, conseguentemente, previsto che le imprese(ancorché ammesse alla procedura di concordato con continuità eall’accordo di ristrutturazione) potessero beneficiare della garanziapubblica, purché «le loro esposizioni non siano più in una situazione chene determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, nonpresentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure diconcessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziariadel debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integraledell'esposizione alla scadenza» (art. 13, comma 1, lett. g) d.l. n.23/2020). Il decreto liquidità, pertanto, non solo non ha «esonerato lebanche dalle ordinarie verifiche e prassi consolidate prodromicheall’erogazione del credito» (Cass., n. 26248/2024), ma ha condizionatol’accesso del finanziatore alla garanzia pubblica alla preventiva verifica –secondo le regole di condotta della sana e prudente gestione in tema dierogazione del credito – che le difficoltà dell’impresa finanziata nonfossero precedenti l’insorgenza del periodo pandemico.15. E’ in tale contesto che il decreto impugnato ha ritenuto verosimile(secondo le regole della prudenza bancaria) che la banca – avviandorichiesta di accesso alla garanzia pubblica - avesse chiesto alla società poidichiarata fallita una situazione patrimoniale aggiornata (prima deldeposito del bilancio 2019), al fine di verificarne la solidità. Si tratta di unavalutazione in fatto immune da censure nel giudizio di legittimità («taliobblighi di corretta valutazione dovevano essere rispettati anche inrelazione ai finanziamenti con garanzia statale erogati in conseguenzadella pandemia Covid-19 ai sensi dell’art. 13 d.l. n. 23/20»). In forza dellan. 2096/2025 R.G.Numero registro generale 2096/2025Numero sezionale 3103/2026Numero di raccolta generale 25399/2026Data pubblicazione 16/09/2026citata situazione patrimoniale – con accertamento in fatto qui incensurato– il decreto ha ritenuto sussistenti elementi sintomatici dello stato diinsolvenza, poi travasati nel bilancio depositato, come indicato innarrativa. Dunque non ha infranto i criteri di legge.16. Il ricorso va, pertanto, rigettato con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesein favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario eaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026, cosìriconvocata in data 09/09/2026Il Presidenten. 2096/2025 R.G.