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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38693/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv. d.lgs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, in quanto generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell'invocata esimente l'abitualità del comportamenti, avendo il [OSCURATO:PERSONA] riportato due sentenze irrevocabili di condanna per violazione delle misure di prevenzione; il ricorrente si limita ad evidenziare come il Giudice di primo grado avesse motivato il giudizio—comparazione tra circostanze evidenziando l'episodicità del fatto; il ricorrente tuttavia omette di confrontarsi con la ratio decidendi sottesa alla decisione della Corte territoriale, che ha respinto la richiesta di riconoscimento dell'esimente, rilevando sussistere nel caso di specie un motivo ostativo rappresentato dall'avere il [OSCURATO:PERSONA] riportato due condanna per reati della stessa indole, risultando quindi il suo comportamento "abituale".

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75 cpv. d.lgs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, in quanto generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata, invero, si evidenzia come risulti ostativo al riconoscimento dell'invocata esimente l'abitualità del comportamenti, avendo il [OSCURATO:PERSONA] riportato due sentenze irrevocabili di condanna per violazione delle misure di prevenzione; il ricorrente si limita ad evidenziare come il Giudice di primo grado avesse motivato il giudizio—comparazione tra circostanze evidenziando l'episodicità del fatto; il ricorrente tuttavia omette di confrontarsi con la ratio decidendi sottesa alla decisione della Corte territoriale, che ha respinto la richiesta di riconoscimento dell'esimente, rilevando sussistere nel caso di specie un motivo ostativo rappresentato dall'avere il [OSCURATO:PERSONA] riportato due condanna per reati della stessa indole, risultando quindi il suo comportamento "abituale". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 38693/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris