CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21331-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 21331 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 211/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 3 febbraio 2021, la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile per decadenza la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. ammesso allo stato passivo del suo Fallimento, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bisn. 1 c.c., in particolare per il credito di € 3.369,39 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), di accertamento del proprio diritto al pagamento dal Fondo di Garanzia delle suindicate mensilità, ai sensi dell’art. 2 d.lg. 80/1992: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta; 2. essa ha ritenuto il lavoratore decaduto, avendo presentato la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012, per la decorrenza dell’anno dalla scadenza dei novanta giorni, successivi (15 novembre 2012) alla data di proposizione del ricorso del lavoratore medesimo al Comitato provinciale (il 7 agosto 2012), essendone intervenuta la pronuncia il 9 gennaio 2013; così essendo maturata la decadenza il 15 novembre 2013, prima del deposito del ricorso giudiziale il 7 gennaio 2014; 3. con atto notificato il 2 agosto 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. Ric. 2021 n. 21331 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. è stata segnalata l’iscrizione di identico ricorso tra le stesse parti con numero R.G. 21375/21, in attesa di fissazione; 2. è necessario provvedere alla riunione al presente del suindicato ricorso. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per provvedere nel senso suindicato, mandando la Cancelleria ai relativi incombenti. Così deciso ne