CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45587/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la se tenza indicata in epigrafe, ha D, __ parzialmente riformato, concedendo la circostanz di cui all'art. -62 n. 6 cod. pen. subvalente alla contestata aggravante e, dunque, confermando la pena, la pronuncia di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Brescia,( il 14 febbraio 2019, a seguito di rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Commesso a Desenzano del Garda il 7 maggio 2017. 2. La Corte di appello, considerato che il risarcimento del danno era pacificamente intervenuto prima dell'apertura del dibattimento e ritenendo che tale risarcimento fosse adeguato, ha accolto la richiesta difensiva di riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.6 cod. pen. Considerato, tuttavia, che il giudice di primo grado aveva inflitto la pena nel minimo edittale, ha confermato tale pronuncia (mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda, esclusa la contestata recidiva e operata la riduzione per il rito). 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per tre motivi, tutti inerenti al trattamento sanzionatorio, segnatamente per erronea applicazione di legge relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, relativamente al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, relativamente all'eccessivo rigore nel trattamento sanzionatorio. In particolare, ha dedotto che l'unico precedente specifico risale al mese di luglio 2014, che non sono stati valutati il corretto comportamento processuale e la collaborazione prestata in sede di indagini preliminari, nonché il manifesto ravvedimento dell'imputato, ritenendosi contraddittoria la sentenza che abbia riconosciuto la scarsa gravità del fatto e abbia poi negato le circostanze attenuanti generiche. Con riguardo alla sospensione condizionale, la difesa ha dedotto che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente sentenza, non supera i limiti di cui all'art. 164 cod. pen., essendo ampiamente decorsi i cinque anni necessari e obbligatori per la revoca della sospensione; in applicazione dell'art. 163, comma 4, cod. pen., la Corte avrebbe potuto riconoscere la sospensione condizionale della pena per un anno, avendo l'imputato riparato le conseguenze del danno. La pena da irrogare avrebbe dovuto attestarsi al di sotto della soglia attribuita dai giudici di secondo grado.4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5.1. Con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena, occorre, in primo luogo, ricordare che, pur non sussistendo le condizioni ostative previste dagli artt.163 e 164 cod. pen., cionondimeno rientra nella discrezionalità dell'autorità giudiziaria valutare se il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n.4073 del 23/02/1996, Avena, Rv. 205188). Nel valutare la concedibilità del beneficio, inoltre, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen., potendo limitarsi a menzionare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Cortopassi, Rv. 264802; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136; Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). La decisione impugnata, che ha confermato la prognosi negativa espressa dal -Fribunalei rimarcando la sussistenza di un precedente specifico, presenta, dunque, una motivazione congrua e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto, essendo conseguentemente congrua la motivazione del diniego fondata sui medesimi parametri, dai quali al contrario il giudice abbia desunto un giudizio prognostico sfavorevole. 5.2. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche in considerazione della grave imprudenza emergente dalla condotta di guida, dello stato di alterazione del conducente e del fatto che fosse privo di patente di guida. Si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). 5.3. Occorre inoltre ricordare, con riguardo al giudizio discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Nel caso concreto, il giudice di appello ha, peraltro, sottolineato che il giudice di primo grado aveva già irrogato la pena in misura pari al minimo edittale. 6. Alla .declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 nove