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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47287/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.a Pomigliano d'Arco il 4/10/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 24/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Massa che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di estorsione, condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del Rega, deducendo il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta credibilità della p.o. e alla sussistenza del fatto ascritto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta con argomenti di merito un'alternativa lettura della vicenda processuale, assumendo l'assenza di iniziative coercitive del prevenuto e la spontanea dazione da parte della vittima delle somme necessarie al fine di poter coltivare la relazione sentimentale.

La tesi difensiva tende, dunque, ad una integrale rilettura del compendio probatorio alla luce del risentimento della denunziante verso il ricorrente a seguito della scoperta della convivenza del medesimo con [OSCURATO:PERSONA].cb, La Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato le censure difensive, disattendendole con un apparato giustificativo che non denota palesi criticità giustificative sotto il profilo della coerenza e congruenza logica.

I giudici d'appello hanno, infatti, dato conto di talune apparenti incongruenze nelle affermazioni della p.o., che anche nel corso del processo di primo grado aveva avuto alcune interlocuzioni con il prevenuto, ed hanno valorizzato ai fini della credibilità della complessiva narrazione della medesima sia le testimonianze degli operanti -che assistettero al decisivo incontro del gennaio 2014, prendendo visione dei video incriminanti- sia della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che per conto della vittima in almeno due occasioni aveva fornito la provvista per soddisfare le richieste di danaro del prevenuto. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D 1Santis Luci ao Imperiali )[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.a Pomigliano d'Arco il 4/10/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 24/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Massa che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di estorsione, condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del Rega, deducendo il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta credibilità della p.o. e alla sussistenza del fatto ascritto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta con argomenti di merito un'alternativa lettura della vicenda processuale, assumendo l'assenza di iniziative coercitive del prevenuto e la spontanea dazione da parte della vittima delle somme necessarie al fine di poter coltivare la relazione sentimentale. La tesi difensiva tende, dunque, ad una integrale rilettura del compendio probatorio alla luce del risentimento della denunziante verso il ricorrente a seguito della scoperta della convivenza del medesimo con [OSCURATO:PERSONA].cb, La Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato le censure difensive, disattendendole con un apparato giustificativo che non denota palesi criticità giustificative sotto il profilo della coerenza e congruenza logica. I giudici d'appello hanno, infatti, dato conto di talune apparenti incongruenze nelle affermazioni della p.o., che anche nel corso del processo di primo grado aveva avuto alcune interlocuzioni con il prevenuto, ed hanno valorizzato ai fini della credibilità della complessiva narrazione della medesima sia le testimonianze degli operanti -che assistettero al decisivo incontro del gennaio 2014, prendendo visione dei video incriminanti- sia della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che per conto della vittima in almeno due occasioni aveva fornito la provvista per soddisfare le richieste di danaro del prevenuto. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D 1Santis Luci ao Imperiali )[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47287/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris