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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21147/2026

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390/2022 della CORTE D'APPELLO di2821 SALERNO, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 351/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’odierno ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il ricalcolodegli scatti di RIA in considerazione del periodo di maggioreNumero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026Data pubblicazione 22/06/2026anzianità riconosciutagli dalla stessa Regione Campania, nonchéil pagamento delle differenze retributive spettanti pari allasomma di € 13.658,04, oltre interessi legali sulle sommerivalutate, con detrazione della rivalutazione ai sensi dell’art.22, comma 36, L. 23.12.1994 n. 724, dalla data di maturazionedi ciascun credito al soddisfo.

A fondamento della domanda ilricorrente ha esposto di aver prestato, a far data dal16.10.1987, attività lavorativa in favore del CommissariatoStraordinario di Governo per la Campania, ma nonostante ilriconoscimento della pregressa anzianità, la Regione Campanianon aveva mai provveduto a rideterminare gli aumenti dellaRetribuzione Individuale di Anzianità (RIA) maturati per taliperiodi.2.

Il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso.3.

La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello econfermato la sentenza impugnata.3.1 La Corte territoriale ha fondato il rigetto su una ratio dinatura espressamente processuale (inammissibilità)affermando che nel ricorso di primo grado il ricorrente“richiamava espressamente i parametri previsti … per il IV livello(£ 267.000)” e nei conteggi “rivendicava espressamente …scatti di £ 267.000 previsti per la 4ª q.f.”, laddove in appelloaveva chiesto per la prima volta il parametro della VI qualifica(£ 330.000).3.2 Da ciò la Corte ha affermato la “novità ed inammissibilitàdella prospettazione” ai sensi dell’art. 437 c.p.c. per averintrodotto “un fatto nuovo… che altera il thema decidendum”,precisando trattarsi di sostanziale mutamento della causapetendi.Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026Data pubblicazione 22/06/20263.3 Inoltre, la Corte di merito ha confermato la declaratoria diprescrizione delle pretese anteriori al quinquennio precedente lamessa in mora, in ragione della già intervenuta conoscibilità edazionabilità del credito.4.

Avverso la sentenza domanda la cassazione il dipendente conricorso assistito da due motivi illustrato da memoria.5.

L’amministrazione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 437 c.p.c. e del D.P.R. n. 333/1990, censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile,perché nuova, la domanda volta ad ottenere la rideterminazionedella R.I.A. sulla base dei parametri relativi alla VI qualificafunzionale.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Al riguardo va dato seguito al principio affermato anche direcente da Cass. 13439 del 2025, secondo cui “la diversainterpretazione delle citate domande – segnatamente il temadella sovrapponibilità o meno dei motivi proposti, che divide leparti - coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontàprocessuale della parte, che non è censurabile ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché non pone indiscussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento,al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato insede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato èancora consentito dal vigente art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ. (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n.Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/202631546/2019, che richiama Cass. n. 195/2016; Cass. n.Data pubblicazione 22/06/202626110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass.n. 7394/2010; Cass., Sez.

Un., n. 10313/2006).L'inammissibilità, dunque, discende dall'estraneità della censuraall'ambito di applicazione del numero 3 dell'articolo 360 cod.proc. civ., giacché il motivo accredita una diversainterpretazione delle domande operata Giudice di merito infunzione delle risultanze ritenute meritevoli di considerazione.Per tale ragione la censura risulta, nella sua concretezza, direttaa ribaltare l'interpretazione della domanda proposta ( nel casospecifico innanzi al giudice amministrativo), operazione questache rientra nel compito del giudice di merito, il cuiapprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, non può,per quanto sora esposto, essere sindacato in Cassazione con ilparametro prescelto, il cui uso improprio, quindi,l’inammissibilità della doglianza e con essa del ricorso”.1.3 Orbene, la censura, pur formalmente prospettata comeviolazione dell’art. 437 cod. proc. civ., investe in realtàl’interpretazione del contenuto della domanda originaria,operata dalla Corte territoriale sulla base dell’atto introduttivo edei conteggi allegati.1.4 Pertanto, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, ribadito dalla citata Cass. n. 13439 del 2025,l’interpretazione della domanda e delle eccezioni costituisceapprezzamento di fatto riservato al giudice del merito,sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti del viziomotivazionale e non già quale violazione di legge ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026Data pubblicazione 22/06/20261.5 Ne consegue che la doglianza, risolvendosi nellaprospettazione di una diversa lettura degli atti processuali, nonè idonea a scalfire la ratio decidendi, fondata sull’accertamentodella originaria riferibilità della domanda ai parametri del IV°livello e sulla conseguente qualificazione come domanda nuovadella diversa pretesa introdotta in appello.2.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsaapplicazione deli artt. 2948 e 2935 cod. civ., assumendo che laprescrizione dei crediti retributivi debba decorrere non dalla loromaturazione e immediata esigibilità, ma dal successivoprovvedimento di reinquadramento (decreto n. 421/2011),ritenuto atto genetico del diritto alle differenze di R.I.A.2.1 La censura è inammissibile.2.2 La Corte territoriale ha, infatti, fondato la decisione suautonome rationes decidendi, rilevando che il credito era giàconoscibile ed azionabile sin dal decreto del 1999, che ne avevadeterminato l’ammontare, nonché, quanto meno, dal momentoin cui il lavoratore percepiva in busta paga la R.I.A. in misuraritenuta inferiore, ed era pertanto in grado di contestarnel’entità; ha, altresì, evidenziato il difetto di specifica censuradelle argomentazioni del primo giudice sul punto.2.3 Più in particolare, la Corte territoriale ha fondato la decisionesu una pluralità di rationes decidendi autonome:a) ha accertato che già con il decreto del 1999 l’Amministrazioneaveva determinato la misura della RIA, sicché il lavoratore erain grado di conoscere il credito e di contestarne l’ammontare;b) ha rilevato che il ricorrente, quanto meno dal 2004,percependo la RIA in misura ritenuta inferiore, eraperfettamente in grado di far valere il diritto;Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026c) ha evidenziato, inoltre, il difetto di specifica censura delleData pubblicazione 22/06/2026argomentazioni del primo giudice sul punto.2.4 Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che laprescrizione decorresse dal momento in cui il diritto eraesercitabile, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dichiarando prescritte lepretese anteriori al quinquennio rispetto alla messa in mora.2.5 A fronte di tali statuizioni, il ricorrente si limita a prospettareuna diversa individuazione del dies a quo, senza confrontarsispecificamente con i suddetti rilievi, idonei di per sé asorreggere la decisione impugnata.In particolare, il motivo non censura specificamentel’accertamento relativo alla pregressa conoscibilità del credito;inoltre, non contesta in modo puntuale il rilievo circa lapercezione della RIA in misura inferiore e la conseguentepossibilità di azione da parte dell’odierno ricorrente.2.6 Ne consegue che il motivo, non investendo tutte le rationesdecidendi poste a fondamento della pronuncia, deve esseredichiarato inammissibile limitandosi a sostenere una diversaindividuazione del dies a quo, facendo decorrere la prescrizionedal provvedimento di reinquadramento del 2011.3.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.4.

Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parteresistente.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-Data pubblicazione 22/06/2026bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Suprema Corte di Cassazione, il 5.06.2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
390/2022 della CORTE D'APPELLO di2821 SALERNO, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 351/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’odierno ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il ricalcolodegli scatti di RIA in considerazione del periodo di maggioreNumero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026Data pubblicazione 22/06/2026anzianità riconosciutagli dalla stessa Regione Campania, nonchéil pagamento delle differenze retributive spettanti pari allasomma di € 13.658,04, oltre interessi legali sulle sommerivalutate, con detrazione della rivalutazione ai sensi dell’art.22, comma 36, L. 23.12.1994 n. 724, dalla data di maturazionedi ciascun credito al soddisfo. A fondamento della domanda ilricorrente ha esposto di aver prestato, a far data dal16.10.1987, attività lavorativa in favore del CommissariatoStraordinario di Governo per la Campania, ma nonostante ilriconoscimento della pregressa anzianità, la Regione Campanianon aveva mai provveduto a rideterminare gli aumenti dellaRetribuzione Individuale di Anzianità (RIA) maturati per taliperiodi.2. Il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso.3. La Corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello econfermato la sentenza impugnata.3.1 La Corte territoriale ha fondato il rigetto su una ratio dinatura espressamente processuale (inammissibilità)affermando che nel ricorso di primo grado il ricorrente“richiamava espressamente i parametri previsti … per il IV livello(£ 267.000)” e nei conteggi “rivendicava espressamente …scatti di £ 267.000 previsti per la 4ª q.f.”, laddove in appelloaveva chiesto per la prima volta il parametro della VI qualifica(£ 330.000).3.2 Da ciò la Corte ha affermato la “novità ed inammissibilitàdella prospettazione” ai sensi dell’art. 437 c.p.c. per averintrodotto “un fatto nuovo… che altera il thema decidendum”,precisando trattarsi di sostanziale mutamento della causapetendi.Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026Data pubblicazione 22/06/20263.3 Inoltre, la Corte di merito ha confermato la declaratoria diprescrizione delle pretese anteriori al quinquennio precedente lamessa in mora, in ragione della già intervenuta conoscibilità edazionabilità del credito.4. Avverso la sentenza domanda la cassazione il dipendente conricorso assistito da due motivi illustrato da memoria.5. L’amministrazione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 437 c.p.c. e del D.P.R. n. 333/1990, censurando lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile,perché nuova, la domanda volta ad ottenere la rideterminazionedella R.I.A. sulla base dei parametri relativi alla VI qualificafunzionale.1.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Al riguardo va dato seguito al principio affermato anche direcente da Cass. 13439 del 2025, secondo cui “la diversainterpretazione delle citate domande – segnatamente il temadella sovrapponibilità o meno dei motivi proposti, che divide leparti - coinvolge una tipica delibazione fattuale della volontàprocessuale della parte, che non è censurabile ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché non pone indiscussione il significato della norma ma la sua concretaapplicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento,al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato insede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato èancora consentito dal vigente art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ. (cfr. sul principio, tra le tante, Cass. n.Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/202631546/2019, che richiama Cass. n. 195/2016; Cass. n.Data pubblicazione 22/06/202626110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass.n. 7394/2010; Cass., Sez. Un., n. 10313/2006).L'inammissibilità, dunque, discende dall'estraneità della censuraall'ambito di applicazione del numero 3 dell'articolo 360 cod.proc. civ., giacché il motivo accredita una diversainterpretazione delle domande operata Giudice di merito infunzione delle risultanze ritenute meritevoli di considerazione.Per tale ragione la censura risulta, nella sua concretezza, direttaa ribaltare l'interpretazione della domanda proposta ( nel casospecifico innanzi al giudice amministrativo), operazione questache rientra nel compito del giudice di merito, il cuiapprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, non può,per quanto sora esposto, essere sindacato in Cassazione con ilparametro prescelto, il cui uso improprio, quindi,l’inammissibilità della doglianza e con essa del ricorso”.1.3 Orbene, la censura, pur formalmente prospettata comeviolazione dell’art. 437 cod. proc. civ., investe in realtàl’interpretazione del contenuto della domanda originaria,operata dalla Corte territoriale sulla base dell’atto introduttivo edei conteggi allegati.1.4 Pertanto, secondo il consolidato orientamento di questaCorte, ribadito dalla citata Cass. n. 13439 del 2025,l’interpretazione della domanda e delle eccezioni costituisceapprezzamento di fatto riservato al giudice del merito,sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti del viziomotivazionale e non già quale violazione di legge ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026Data pubblicazione 22/06/20261.5 Ne consegue che la doglianza, risolvendosi nellaprospettazione di una diversa lettura degli atti processuali, nonè idonea a scalfire la ratio decidendi, fondata sull’accertamentodella originaria riferibilità della domanda ai parametri del IV°livello e sulla conseguente qualificazione come domanda nuovadella diversa pretesa introdotta in appello.2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsaapplicazione deli artt. 2948 e 2935 cod. civ., assumendo che laprescrizione dei crediti retributivi debba decorrere non dalla loromaturazione e immediata esigibilità, ma dal successivoprovvedimento di reinquadramento (decreto n. 421/2011),ritenuto atto genetico del diritto alle differenze di R.I.A.2.1 La censura è inammissibile.2.2 La Corte territoriale ha, infatti, fondato la decisione suautonome rationes decidendi, rilevando che il credito era giàconoscibile ed azionabile sin dal decreto del 1999, che ne avevadeterminato l’ammontare, nonché, quanto meno, dal momentoin cui il lavoratore percepiva in busta paga la R.I.A. in misuraritenuta inferiore, ed era pertanto in grado di contestarnel’entità; ha, altresì, evidenziato il difetto di specifica censuradelle argomentazioni del primo giudice sul punto.2.3 Più in particolare, la Corte territoriale ha fondato la decisionesu una pluralità di rationes decidendi autonome:a) ha accertato che già con il decreto del 1999 l’Amministrazioneaveva determinato la misura della RIA, sicché il lavoratore erain grado di conoscere il credito e di contestarne l’ammontare;b) ha rilevato che il ricorrente, quanto meno dal 2004,percependo la RIA in misura ritenuta inferiore, eraperfettamente in grado di far valere il diritto;Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026c) ha evidenziato, inoltre, il difetto di specifica censura delleData pubblicazione 22/06/2026argomentazioni del primo giudice sul punto.2.4 Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che laprescrizione decorresse dal momento in cui il diritto eraesercitabile, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dichiarando prescritte lepretese anteriori al quinquennio rispetto alla messa in mora.2.5 A fronte di tali statuizioni, il ricorrente si limita a prospettareuna diversa individuazione del dies a quo, senza confrontarsispecificamente con i suddetti rilievi, idonei di per sé asorreggere la decisione impugnata.In particolare, il motivo non censura specificamentel’accertamento relativo alla pregressa conoscibilità del credito;inoltre, non contesta in modo puntuale il rilievo circa lapercezione della RIA in misura inferiore e la conseguentepossibilità di azione da parte dell’odierno ricorrente.2.6 Ne consegue che il motivo, non investendo tutte le rationesdecidendi poste a fondamento della pronuncia, deve esseredichiarato inammissibile limitandosi a sostenere una diversaindividuazione del dies a quo, facendo decorrere la prescrizionedal provvedimento di reinquadramento del 2011.3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.4. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parteresistente.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 30351/2022Numero sezionale 2821/2026Numero di raccolta generale 21147/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-Data pubblicazione 22/06/2026bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Suprema Corte di Cassazione, il 5.06.2026.La PresidenteIrene Tricomi
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