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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22539/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/07/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta d I Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Monza ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, fatto commesso in Monza il 29 luglio 2021.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha prospettato un difetto di motivazione che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione.

La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il e estensore Il p esi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/07/2021 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta d I Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Monza ha applicato, su richiesta delle parti, la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 del 1998, fatto commesso in Monza il 29 luglio 2021. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha prospettato un difetto di motivazione che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il e estensore Il p esi
Sentenza Cassazione n. 22539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris