CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 23028/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale sono stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 256 D.Igvo 152/2006 e il solo Fazio per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., deducendo, con unico motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La doglianza relativa alla responsabilità non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che, dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'appartamento da cui erano state ritirate le suppellettili caricate di proprietà del Rapisarda nonché dalle emergenze fotografiche agli atti e dalla testimonianza resa dagli agenti di polizia giudiliaria, emerge che i ric. orrenti non stavano svolgendo alcuna attività di trasloco ma una vera e propria raccolta e trasporto di rifiuti destinati ad essere conferiti ad un centro ecologico. In particolare, il giudice ha evidenziato lo stato dei materiali che erano stati caricati sull'automezzo, ammassati e frantumati, condizioni da cui ha tratto con il convincimento che le suppellettili e il mobilio costituissero rifiuti da smaltire e non arredi da trasportare da un immobile all'altro. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel determinare la pena senl<distaccarsi dai minimi edittali, fatto riferimento alla concreta pericolosità della condotta. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024 Il Consigliere esten