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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09928/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocatoLeonardo Brasca- ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 4126/2023 depositata il 05/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dagli atti di causa risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],ente religioso giuridicamente riconosciuto, propose ricorso avverso l’avvisoNumero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026di accertamento, per omesso versamento IMU relativa all’anno 2014 (per€ 18.617,99, oltre interessi e sanzioni) nonché l’avviso di accertamentoper omesso versamento TASI relativa al medesimo anno (per € 107,17oltre sanzioni ed interessi) emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione a diversi immobili del quale era proprietario.Il giudice di prime cure respinse il ricorso ritenendo, per quel cherileva in questa sede, che né per l'immobile di via degli Urali n. 30, adibitoad alloggio delle suore, né per la Casa ferie don Guarino, di via degli Uralin. 40, il ricorrente avesse raggiunto la prova di un utilizzo per le attività direligione e di culto con conseguente esclusione dell’invocata esenzione dicui all’art. 7, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, prevista per gli immobilidestinati esclusivamente allo svolgimento di attività di religione e di culto.Si affermò, inoltre, che nessuna prova fosse stata fornita dall’istitutoricorrente che l’attività recettiva fosse iniziata solo nel 2017 “in assenza diuna prova convincente”.2.

La decisione fu impugnata dall’istituto contribuente, invocandol’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 641/2022 dellaC.T.R. di Roma, ma l’appello fu respinto.Il giudice di merito mosse dalla giurisprudenza di questa Corte in punto direquisiti soggettivi e oggettivi necessari ai fini del riconoscimentodell’esenzione invocata dal contribuente.Richiamò, quindi, esplicitamente Cass. n. 7980/2022, i cui principi eranorilevanti anche ai fini IMU, relativa agli immobili utilizzati dagli enti noncommerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità noncommerciali di attività religiose.

Fu osservato che “la sussistenza delrequisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere delcontribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sullabase di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile èdestinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante traNumero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attivitàcommerciale (Cass. n. 20776/2005, n. 19072/2019)”.3.

Fu, inoltre, esclusa la possibile rilevanza del giudicato esterno di altrafavorevole decisione alla contribuente alla luce della decisione dellaCommissione europea del 19 dicembre del 2012 secondo cui l’art. 7, nellesue formulazioni succedutesi nel tempo, concretizza un aiuto di Stato inviolazione del diritto dell’Unione e che, pertanto, al fine dell’esclusione delcarattere economico dell’attività, è necessario che quest’ultima sia svoltaa titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.disposizione non può essere riconosciuta soltanto in ragione della qualitàsoggettiva dell’ente titolare (quale, appunto, ente o comunità religiosa),ma è subordinata alla compresenza, oltre al requisito soggettivo, anchedel requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo e direttonell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dallegislatore ai fini dell’esenzione stessa”.

Il giudice di merito proseguìosservando che la sussistenza di tale requisito oggettivo non potevaessere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestassero“a priori” il tipo di attività cui l’immobile era destinato, occorrendo inveceverificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non fossesvolta, in concreto, con le modalità di attività commerciale.Si osservò, inoltre, che l’appellante non avesse prodotto alcunadocumentazione da cui potesse desumersi l’attività di svolgimentonell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dallegislatore per beneficiare dell’esenzione stessa.

“Di contro”, il Comune diRoma aveva prodotto documentazione dove si evinceva che l’immobile erapubblicizzato come Casa per Ferie (pagina web TripAdvisor fascicolo diprimo grado), Collegi per residenze universitarie, ulteriore sito web “Lacasa” dove, oltre la pubblicità, venivano indicate le caratteristiche deglialloggi, il listino prezzi ed altri servizi per eventi, feste e meeting.Numero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026cui in tema di esenzioni Imu per gli enti non commerciali e, in particolare,per beneficiare dell’esenzione dall’imposta le attività devono essere svoltegratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo di importomeramente simbolico.deve essere commisurato al costo del servizio e il compenso che supera lametà del prezzo medio del servizio esclude automaticamente il dirittoall'esenzione, potendosi affermare che trattasi di attività commerciale chenon va esente da imposta comunale, che nel caso in esame non è statoprovato e documentato”.L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a cinquecensure.

Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza l’istituto ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In applicazione del principio della ragione più liquida devono trattarsiprioritariamente il secondo ed il quarto motivo del ricorso.2.

Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenzaper violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 112 e 132c.p.c..La sentenza di seconde cure sarebbe illegittima, laddove i giudici di meritoavrebbero omesso di motivare in ordine alla questione legata allarilevanza della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in relazionealle attività esercitate nell’immobile di via degli Urali n. 40.Il giudice di appello a fronte di una specifica eccezione in punto di nonutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune, perchétemporalmente di molto successiva all’anno di imposta in rilievo, 2014,l’avrebbe implicitamente disattesa in modo apodittico e meramenteapparente.Numero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026Deve premettersi che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciatoun error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenutodella critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchepuntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass.Sez. 1, n. 24048/2021; Cass. Sez. 3 n. 16028/2023).Nella specie, dalla sentenza emerge che il giudice non si è pronunciatosull’eccezione formulata dalla contribuente e, facendo ciò, è pervenuto alproprio convincimento senza dare spiegazione circa la rilevanza, o meno,della documentazione prodotta dal Comune facente riferimento ad unanno d’imposta, il 2017, diverso da quello di riferimento, il 2014.Il motivo è quindi accolto.3.

Con la quarta doglianza si denuncia l’illegittimità dell’impugnatasentenza, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992,dell’art. 2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs.n. 546 del 1992.

Il giudice di secondo grado ha rigettato integralmente ilricorso e, quindi, sia con riferimento all’immobile di via degli Urali n. 30,sia con riferimento a quello di via degli Urali n. 40, nonostante fosseacquisito in atti il dato secondo cui la casa per ferie fosse esercitata – econ modalità commerciali solo a partire dal secondo semestre 2017,allorquando l’IMU venne di poi assolta – solo nell’immobile di via degliUrali n. 40, mentre l’immobile di via degli Urali n. 30 fosse utilizzatounicamente quale residenza delle Consorelle appartenenti all’Ente, a titologratuito e per l’esercizio di attività religiose, avendo dato atto ilresponsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che fino alsettembre 2017, i [OSCURATO:PERSONA] avevano curato la Cappellania e iNumero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026ritiri spirituali delle Apostole della sacra Famiglia, presso l’[OSCURATO:PERSONA].

G.Guarino sito in Roma via degli Urali

30.4.1. Il motivo è fondato.Il giudice di merito, nel rigettare integralmente il ricorso, non ha in alcunmodo valutato la diversità degli immobili siti, rispettivamente, in via Uralin. 40 e n. 30, né per l’effetto ha preso in considerazione le prove offertedal contribuente per dimostrare, per ciascuno degli immobili, l’assenza,nell’anno di riferimento, di svolgimento di attività che non rientrasseronell’ambito di applicazione dell’esenzione invocata.Sicché, anche sotto questo profilo, il ricorso merita accoglimento, dovendoil giudice di merito rivalutare il compendio probatorio anche alla lucedell’eccezione formulata dall’odierno ricorrente.5.

Con la prima censura si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame didocumentazione decisiva ai fini della decisione.Con la predetta doglianza il ricorrente, ai fini dell’ammissibilità,preliminarmente ha ricostruito il percorso motivazionale della decisione diprimo e secondo grado al fine di evidenziare che esso, sebbene siconcluda in entrambi i casi con una pronuncia di rigetto, sia differente.Premesso quanto innanzi, con il motivo in esame ci si duole, insostanza, dell’omessa considerazione delle dichiarazioni rilasciate dallaSuperiore dell’Istituto, del direttore della [OSCURATO:PERSONA] di SanGiuseppe e del responsabile dell’AGESCI Roma 50, oltre che i certificatidelle consorelle residenti nella Casa di via degli Urali, da cui emergeva ilfatto che sino al settembre 2017 la stessa casa era stata destinata adaccoglienza di religiose e gruppi di preghiera legati all’AGESCI -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo gratuito; così comenon hanno tenuto in debito conto la documentazione prodotta legataall’assolvimento dell’IMU a partire dal secondo semestre 2017, dopo lamodifica della tipologia di attività esercitata nell’immobile di che trattasi.Numero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con la terza censura si denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenza perviolazione, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. degli artt. 112 e 132 c.p.c.La sentenza sarebbe illegittima, nella parte in cui - al fine di rigettareimplicitamente anche la subordinata richiesta di disapplicazione dellesanzioni - è stato statuito “in conclusione, assorbita ogni altra questione,l’appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata”.Non sarebbe intellegibile il percorso che avrebbe portato i giudici adichiarare assorbita (anzi il ricorrente dice espressamente a dichiararerespinta) la doglianza.Il primo ed il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento della secondae quarta censura.6.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. peraver il giudice di merito escluso la rilevanza del giudicato esterno di cuialla sentenza n. 641 del 2022 della C.T.R. del Lazio, così ponendosi incontrasto con la giurisprudenza di legittimità che afferma nel processotributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetrodel giudizio, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra lestesse parti, secondo le stesse regole che disciplinano, nel processo civile,il giudicato esterno; in particolare, il criterio dell’autonomia dei periodi diimposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia statoanche per altri quando incide su elementi che siano rilevanti per piùperiodi di imposta e riguardi elementi costitutivi di fattispecie a carattereduraturo.Il motivo è infondato.Affinché una precedente sentenza resa tra le stesse parti rilevi in altrogiudizio, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa ilmedesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; indifetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda literichieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quantol'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni diNumero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026fatto o di diritto." Va precisato che nel processo tributario, l'effettovincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodicheconcerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile otendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili,destinati a modificarsi nel tempo (Cass. Sez.

T, n. 25516/2019).Il principio è traslabile all’IMU e la natura commerciale o meno dell’attivitàsvolta, potendo variare di anno in anno, non costituisce un elemento acarattere tendenzialmente permanente (vedi Cass. Sez.

T, n. 5054/2025 eCass.

Sez.

T, n. 38950/2021; Cass. Sez.

T, n. 20971/2024).Sicché la natura non commerciale integra un accertamento di fatto privodel carattere tendenzialmente permanente, in quanto dipendente dallemodalità concrete di esercizio dell’attività.Pertanto, bene ha fatto il giudice di merito nell’escludere la rilevanza delgiudicato esterno nel giudizio de quo.7.

In conclusione, devono accogliersi il secondo ed il quarto motivo,assorbiti il primo ed il terzo motivo, respinto il quinto, la decisione devequindi essere cassata e rinviata alla Corte di giustizia di secondo gradoanche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta ilquinto, assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa la decisione impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocatoLeonardo Brasca- ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 4126/2023 depositata il 05/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dagli atti di causa risulta che l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA],ente religioso giuridicamente riconosciuto, propose ricorso avverso l’avvisoNumero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026di accertamento, per omesso versamento IMU relativa all’anno 2014 (per€ 18.617,99, oltre interessi e sanzioni) nonché l’avviso di accertamentoper omesso versamento TASI relativa al medesimo anno (per € 107,17oltre sanzioni ed interessi) emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione a diversi immobili del quale era proprietario.Il giudice di prime cure respinse il ricorso ritenendo, per quel cherileva in questa sede, che né per l'immobile di via degli Urali n. 30, adibitoad alloggio delle suore, né per la Casa ferie don Guarino, di via degli Uralin. 40, il ricorrente avesse raggiunto la prova di un utilizzo per le attività direligione e di culto con conseguente esclusione dell’invocata esenzione dicui all’art. 7, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, prevista per gli immobilidestinati esclusivamente allo svolgimento di attività di religione e di culto.Si affermò, inoltre, che nessuna prova fosse stata fornita dall’istitutoricorrente che l’attività recettiva fosse iniziata solo nel 2017 “in assenza diuna prova convincente”.2. La decisione fu impugnata dall’istituto contribuente, invocandol’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 641/2022 dellaC.T.R. di Roma, ma l’appello fu respinto.Il giudice di merito mosse dalla giurisprudenza di questa Corte in punto direquisiti soggettivi e oggettivi necessari ai fini del riconoscimentodell’esenzione invocata dal contribuente.Richiamò, quindi, esplicitamente Cass. n. 7980/2022, i cui principi eranorilevanti anche ai fini IMU, relativa agli immobili utilizzati dagli enti noncommerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità noncommerciali di attività religiose. Fu osservato che “la sussistenza delrequisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere delcontribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sullabase di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile èdestinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante traNumero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attivitàcommerciale (Cass. n. 20776/2005, n. 19072/2019)”.3. Fu, inoltre, esclusa la possibile rilevanza del giudicato esterno di altrafavorevole decisione alla contribuente alla luce della decisione dellaCommissione europea del 19 dicembre del 2012 secondo cui l’art. 7, nellesue formulazioni succedutesi nel tempo, concretizza un aiuto di Stato inviolazione del diritto dell’Unione e che, pertanto, al fine dell’esclusione delcarattere economico dell’attività, è necessario che quest’ultima sia svoltaa titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico.disposizione non può essere riconosciuta soltanto in ragione della qualitàsoggettiva dell’ente titolare (quale, appunto, ente o comunità religiosa),ma è subordinata alla compresenza, oltre al requisito soggettivo, anchedel requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo e direttonell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dallegislatore ai fini dell’esenzione stessa”. Il giudice di merito proseguìosservando che la sussistenza di tale requisito oggettivo non potevaessere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestassero“a priori” il tipo di attività cui l’immobile era destinato, occorrendo inveceverificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non fossesvolta, in concreto, con le modalità di attività commerciale.Si osservò, inoltre, che l’appellante non avesse prodotto alcunadocumentazione da cui potesse desumersi l’attività di svolgimentonell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dallegislatore per beneficiare dell’esenzione stessa. “Di contro”, il Comune diRoma aveva prodotto documentazione dove si evinceva che l’immobile erapubblicizzato come Casa per Ferie (pagina web TripAdvisor fascicolo diprimo grado), Collegi per residenze universitarie, ulteriore sito web “Lacasa” dove, oltre la pubblicità, venivano indicate le caratteristiche deglialloggi, il listino prezzi ed altri servizi per eventi, feste e meeting.Numero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026cui in tema di esenzioni Imu per gli enti non commerciali e, in particolare,per beneficiare dell’esenzione dall’imposta le attività devono essere svoltegratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo di importomeramente simbolico.deve essere commisurato al costo del servizio e il compenso che supera lametà del prezzo medio del servizio esclude automaticamente il dirittoall'esenzione, potendosi affermare che trattasi di attività commerciale chenon va esente da imposta comunale, che nel caso in esame non è statoprovato e documentato”.L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a cinquecensure. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza l’istituto ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In applicazione del principio della ragione più liquida devono trattarsiprioritariamente il secondo ed il quarto motivo del ricorso.2. Con il secondo motivo si denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenzaper violazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 112 e 132c.p.c..La sentenza di seconde cure sarebbe illegittima, laddove i giudici di meritoavrebbero omesso di motivare in ordine alla questione legata allarilevanza della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] in relazionealle attività esercitate nell’immobile di via degli Urali n. 40.Il giudice di appello a fronte di una specifica eccezione in punto di nonutilizzabilità della documentazione prodotta dal Comune, perchétemporalmente di molto successiva all’anno di imposta in rilievo, 2014,l’avrebbe implicitamente disattesa in modo apodittico e meramenteapparente.Numero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026Deve premettersi che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciatoun error in procedendo, presuppone l'ammissibilità del motivo di censura,onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenutodella critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anchepuntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass.Sez. 1, n. 24048/2021; Cass. Sez. 3 n. 16028/2023).Nella specie, dalla sentenza emerge che il giudice non si è pronunciatosull’eccezione formulata dalla contribuente e, facendo ciò, è pervenuto alproprio convincimento senza dare spiegazione circa la rilevanza, o meno,della documentazione prodotta dal Comune facente riferimento ad unanno d’imposta, il 2017, diverso da quello di riferimento, il 2014.Il motivo è quindi accolto.3. Con la quarta doglianza si denuncia l’illegittimità dell’impugnatasentenza, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992,dell’art. 2729 c.c., degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs.n. 546 del 1992. Il giudice di secondo grado ha rigettato integralmente ilricorso e, quindi, sia con riferimento all’immobile di via degli Urali n. 30,sia con riferimento a quello di via degli Urali n. 40, nonostante fosseacquisito in atti il dato secondo cui la casa per ferie fosse esercitata – econ modalità commerciali solo a partire dal secondo semestre 2017,allorquando l’IMU venne di poi assolta – solo nell’immobile di via degliUrali n. 40, mentre l’immobile di via degli Urali n. 30 fosse utilizzatounicamente quale residenza delle Consorelle appartenenti all’Ente, a titologratuito e per l’esercizio di attività religiose, avendo dato atto ilresponsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che fino alsettembre 2017, i [OSCURATO:PERSONA] avevano curato la Cappellania e iNumero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026ritiri spirituali delle Apostole della sacra Famiglia, presso l’[OSCURATO:PERSONA]. G.Guarino sito in Roma via degli Urali 30.4.1. Il motivo è fondato.Il giudice di merito, nel rigettare integralmente il ricorso, non ha in alcunmodo valutato la diversità degli immobili siti, rispettivamente, in via Uralin. 40 e n. 30, né per l’effetto ha preso in considerazione le prove offertedal contribuente per dimostrare, per ciascuno degli immobili, l’assenza,nell’anno di riferimento, di svolgimento di attività che non rientrasseronell’ambito di applicazione dell’esenzione invocata.Sicché, anche sotto questo profilo, il ricorso merita accoglimento, dovendoil giudice di merito rivalutare il compendio probatorio anche alla lucedell’eccezione formulata dall’odierno ricorrente.5. Con la prima censura si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame didocumentazione decisiva ai fini della decisione.Con la predetta doglianza il ricorrente, ai fini dell’ammissibilità,preliminarmente ha ricostruito il percorso motivazionale della decisione diprimo e secondo grado al fine di evidenziare che esso, sebbene siconcluda in entrambi i casi con una pronuncia di rigetto, sia differente.Premesso quanto innanzi, con il motivo in esame ci si duole, insostanza, dell’omessa considerazione delle dichiarazioni rilasciate dallaSuperiore dell’Istituto, del direttore della [OSCURATO:PERSONA] di SanGiuseppe e del responsabile dell’AGESCI Roma 50, oltre che i certificatidelle consorelle residenti nella Casa di via degli Urali, da cui emergeva ilfatto che sino al settembre 2017 la stessa casa era stata destinata adaccoglienza di religiose e gruppi di preghiera legati all’AGESCI -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo gratuito; così comenon hanno tenuto in debito conto la documentazione prodotta legataall’assolvimento dell’IMU a partire dal secondo semestre 2017, dopo lamodifica della tipologia di attività esercitata nell’immobile di che trattasi.Numero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026Con la terza censura si denuncia l’illegittimità dell’impugnata sentenza perviolazione, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. degli artt. 112 e 132 c.p.c.La sentenza sarebbe illegittima, nella parte in cui - al fine di rigettareimplicitamente anche la subordinata richiesta di disapplicazione dellesanzioni - è stato statuito “in conclusione, assorbita ogni altra questione,l’appello deve essere rigettato e confermata la sentenza impugnata”.Non sarebbe intellegibile il percorso che avrebbe portato i giudici adichiarare assorbita (anzi il ricorrente dice espressamente a dichiararerespinta) la doglianza.Il primo ed il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento della secondae quarta censura.6. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. peraver il giudice di merito escluso la rilevanza del giudicato esterno di cuialla sentenza n. 641 del 2022 della C.T.R. del Lazio, così ponendosi incontrasto con la giurisprudenza di legittimità che afferma nel processotributario il giudicato non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetrodel giudizio, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra lestesse parti, secondo le stesse regole che disciplinano, nel processo civile,il giudicato esterno; in particolare, il criterio dell’autonomia dei periodi diimposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia statoanche per altri quando incide su elementi che siano rilevanti per piùperiodi di imposta e riguardi elementi costitutivi di fattispecie a carattereduraturo.Il motivo è infondato.Affinché una precedente sentenza resa tra le stesse parti rilevi in altrogiudizio, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa ilmedesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; indifetto di tale presupposto, nulla rileva la circostanza che la seconda literichieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quantol'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni diNumero registro generale 4358/2024Numero sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 9928/2026Data pubblicazione 17/04/2026fatto o di diritto." Va precisato che nel processo tributario, l'effettovincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodicheconcerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile otendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili,destinati a modificarsi nel tempo (Cass. Sez. T, n. 25516/2019).Il principio è traslabile all’IMU e la natura commerciale o meno dell’attivitàsvolta, potendo variare di anno in anno, non costituisce un elemento acarattere tendenzialmente permanente (vedi Cass. Sez. T, n. 5054/2025 eCass. Sez. T, n. 38950/2021; Cass. Sez. T, n. 20971/2024).Sicché la natura non commerciale integra un accertamento di fatto privodel carattere tendenzialmente permanente, in quanto dipendente dallemodalità concrete di esercizio dell’attività.Pertanto, bene ha fatto il giudice di merito nell’escludere la rilevanza delgiudicato esterno nel giudizio de quo.7. In conclusione, devono accogliersi il secondo ed il quarto motivo,assorbiti il primo ed il terzo motivo, respinto il quinto, la decisione devequindi essere cassata e rinviata alla Corte di giustizia di secondo gradoanche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta ilquinto, assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa la decisione impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]