Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 agosto 2026

Cassazione n. 24577/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rente -controE-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 285/2024 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 16 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], condomino del Condominio dell’edificio in Ancona,via Manzoni n. 95, domandò giudizialmente la condanna della societàE-[OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni per la occupazione «dal24 maggio 2011 ad oggi e comunque fino all’effettivo rilascio» di unNumero registro generale 14280/2024Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 24577/2026Data pubblicazione 09/08/2026vano condominiale adibito a cabina elettrica, in precedenza concessoin uso alla società in forza di una convenzione, poi risolta.Nelle more della controversia così intrapresa, la società convenuta,rimasta peraltro contumace, riconsegnò il locale il giorno 19 ottobre2020, sicché l’attore limitò temporalmente la richiesta risarcitoria conriferimento all’occupazione protrattasi dal 24 maggio 2011 sino al 19ottobre 2020.2.

La domanda attorea è stata dichiarata inammissibile in ambeduei gradi del giudizio di merito.Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata,resa in sede di appello, ha ritenuto preclusa l’istanza risarcitoria dalpassaggio in giudicato della sentenza n. 672/2011 del 24 maggio 2011del Tribunale di Ancona, la quale aveva rigettato l’azione risarcitoriapromossa dal Mantini nei confronti della medesima società avente adoggetto il ristoro dei danni per occupazione sine titulo dalla scadenzadella convenzione attributiva dell’uso del locale sino all’epoca dipronuncia della sentenza.3.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 2909 e2043 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 111 Cost.Parte ricorrente deduce che la sentenza del Tribunale di Ancona n.672/2011 aveva disatteso la domanda risarcitoria allora spiegata permancanza di prova sul quantum del danno: essa, pertanto, nonassumeva efficacia preclusiva in ordine ai danni prodotti da contegnir.g. n. 14280/2024 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2024Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 24577/2026Data pubblicazione 09/08/2026illeciti tenuti (cioè a dire per la occupazione sine titulo dell’immobilecompiuta) in un periodo successivo alla sua emanazione.1.1.

Il motivo è fondato.La citata sentenza del Tribunale di Ancona, riprodotta nel ricorsointroduttivo, così giustificò la reiezione della domanda risarcitoria illotempore avanzata dal ricorrente: «per quanto riguarda l’occupazionedel locale, gli attori si sono limitati ad affermare l’esistenza di un dannoquantificato in via equitativa in euro 10.000, senza alcuna ulterioreprecisazione e senza indicare i criteri di quantificazione dell’asseritopregiudizio.

Nonostante fosse loro onere fornire gli elementi necessariper procedere ad una ricostruzione del danno lamentato, nessunelemento utile è stato fornito al giudice».Come ben evidente, la ratio decidendi della pronuncia non si fondasul difetto di una condizione dell’azione (quale la legittimazione adagire) o sull’insussistenza degli elementi integrativi della fattispecie diillecito invocata, ovvero su accertamenti suscettibili di escludere inradice la giuridica configurabilità della pretesa risarcitoria, bensì sullacarente dimostrazione in giudizio dell’entità del pregiudizio.In uno a ciò, deve poi considerarsi che l’occupazione sine titulo diun bene concreta un illecito permanente, che si protrae nel tempo, apartire dall’iniziale apprensione della res e sino alla sua definitivariconsegna: essa determina un pregiudizio che si rinnova de die indiem, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita delleutilità di natura economica conseguibili dal bene.Ne deriva che, per un verso, il diritto del proprietario al ristoro deldanno sorge in ogni momento (e tanto rileva ai fini della prescrizionedella relativa azione) e che, per altro verso, il giudicato emesso sullapretesa risarcitoria copre soltanto i pregiudizi maturati nell’arcotemporale dedotto in giudizio, ma non si estende ai danni correlati alprolungarsi dell’occupazione in periodi successivi (sul tema, cfr. Cass.r.g. n. 14280/2024 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2024Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 24577/2026Data pubblicazione 09/08/202602/03/2022, n. 6867; Cass. 30/09/2021, n. 26592; Cass. 07/03/2011,n. 5381; Cass. 29/10/2008, n. 25983).Detto in altre parole, ciascuna frazione temporale di occupazionesenza titolo conserva la sua rilevanza autonoma, sia in termini di fattolesivo che di danno-conseguenza di esso: l’efficacia vincolante di unasentenza res iudicata che abbia pronunciato sul risarcimento danni daoccupazione può investire la qualificazione giuridica del rapporto o latitolarità, attiva o passiva, del diritto, ma non preclude una richiesta diristoro avente ad oggetto i pregiudizi economici derivanti dall’illecitoperpetrato in epoca successiva alla pubblicazione della decisione.Ha pertanto errato la Corte territoriale nel ritenere l’inammissibilitàdell’azione esperita dall’odierno ricorrente, concernente – circostanzapacifica – il ristoro dei danni asseritamente ascritti all’occupazione delvano da data posteriore alla sentenza n. 672/2011.2.

Accolto il ricorso, va disposta la cassazione della sentenzaimpugnata e, occorrendo ulteriori accertamenti, la causa rinviata pernuovo esame alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.3.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovoesame della causa, alla Corte di appello di Ancona, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere alla disciplina delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 14280/2024 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -controE-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 285/2024 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 16 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], condomino del Condominio dell’edificio in Ancona,via Manzoni n. 95, domandò giudizialmente la condanna della societàE-[OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni per la occupazione «dal24 maggio 2011 ad oggi e comunque fino all’effettivo rilascio» di unNumero registro generale 14280/2024Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 24577/2026Data pubblicazione 09/08/2026vano condominiale adibito a cabina elettrica, in precedenza concessoin uso alla società in forza di una convenzione, poi risolta.Nelle more della controversia così intrapresa, la società convenuta,rimasta peraltro contumace, riconsegnò il locale il giorno 19 ottobre2020, sicché l’attore limitò temporalmente la richiesta risarcitoria conriferimento all’occupazione protrattasi dal 24 maggio 2011 sino al 19ottobre 2020.2. La domanda attorea è stata dichiarata inammissibile in ambeduei gradi del giudizio di merito.Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata,resa in sede di appello, ha ritenuto preclusa l’istanza risarcitoria dalpassaggio in giudicato della sentenza n. 672/2011 del 24 maggio 2011del Tribunale di Ancona, la quale aveva rigettato l’azione risarcitoriapromossa dal Mantini nei confronti della medesima società avente adoggetto il ristoro dei danni per occupazione sine titulo dalla scadenzadella convenzione attributiva dell’uso del locale sino all’epoca dipronuncia della sentenza.3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per un motivo.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]Ambedue le parti depositano memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 2909 e2043 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 111 Cost.Parte ricorrente deduce che la sentenza del Tribunale di Ancona n.672/2011 aveva disatteso la domanda risarcitoria allora spiegata permancanza di prova sul quantum del danno: essa, pertanto, nonassumeva efficacia preclusiva in ordine ai danni prodotti da contegnir.g. n. 14280/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2024Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 24577/2026Data pubblicazione 09/08/2026illeciti tenuti (cioè a dire per la occupazione sine titulo dell’immobilecompiuta) in un periodo successivo alla sua emanazione.1.1. Il motivo è fondato.La citata sentenza del Tribunale di Ancona, riprodotta nel ricorsointroduttivo, così giustificò la reiezione della domanda risarcitoria illotempore avanzata dal ricorrente: «per quanto riguarda l’occupazionedel locale, gli attori si sono limitati ad affermare l’esistenza di un dannoquantificato in via equitativa in euro 10.000, senza alcuna ulterioreprecisazione e senza indicare i criteri di quantificazione dell’asseritopregiudizio. Nonostante fosse loro onere fornire gli elementi necessariper procedere ad una ricostruzione del danno lamentato, nessunelemento utile è stato fornito al giudice».Come ben evidente, la ratio decidendi della pronuncia non si fondasul difetto di una condizione dell’azione (quale la legittimazione adagire) o sull’insussistenza degli elementi integrativi della fattispecie diillecito invocata, ovvero su accertamenti suscettibili di escludere inradice la giuridica configurabilità della pretesa risarcitoria, bensì sullacarente dimostrazione in giudizio dell’entità del pregiudizio.In uno a ciò, deve poi considerarsi che l’occupazione sine titulo diun bene concreta un illecito permanente, che si protrae nel tempo, apartire dall’iniziale apprensione della res e sino alla sua definitivariconsegna: essa determina un pregiudizio che si rinnova de die indiem, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita delleutilità di natura economica conseguibili dal bene.Ne deriva che, per un verso, il diritto del proprietario al ristoro deldanno sorge in ogni momento (e tanto rileva ai fini della prescrizionedella relativa azione) e che, per altro verso, il giudicato emesso sullapretesa risarcitoria copre soltanto i pregiudizi maturati nell’arcotemporale dedotto in giudizio, ma non si estende ai danni correlati alprolungarsi dell’occupazione in periodi successivi (sul tema, cfr. Cass.r.g. n. 14280/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 14280/2024Numero sezionale 2152/2026Numero di raccolta generale 24577/2026Data pubblicazione 09/08/202602/03/2022, n. 6867; Cass. 30/09/2021, n. 26592; Cass. 07/03/2011,n. 5381; Cass. 29/10/2008, n. 25983).Detto in altre parole, ciascuna frazione temporale di occupazionesenza titolo conserva la sua rilevanza autonoma, sia in termini di fattolesivo che di danno-conseguenza di esso: l’efficacia vincolante di unasentenza res iudicata che abbia pronunciato sul risarcimento danni daoccupazione può investire la qualificazione giuridica del rapporto o latitolarità, attiva o passiva, del diritto, ma non preclude una richiesta diristoro avente ad oggetto i pregiudizi economici derivanti dall’illecitoperpetrato in epoca successiva alla pubblicazione della decisione.Ha pertanto errato la Corte territoriale nel ritenere l’inammissibilitàdell’azione esperita dall’odierno ricorrente, concernente – circostanzapacifica – il ristoro dei danni asseritamente ascritti all’occupazione delvano da data posteriore alla sentenza n. 672/2011.2. Accolto il ricorso, va disposta la cassazione della sentenzaimpugnata e, occorrendo ulteriori accertamenti, la causa rinviata pernuovo esame alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.3. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovoesame della causa, alla Corte di appello di Ancona, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere alla disciplina delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 14280/2024 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24577/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris