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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14601/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendo stata ritenuta inapplicabile tale disposizione per un'assunta abitualità della condotta pur non avendo ella precedenti a carico; Rilevato che la CALIN è effettivamente incensurata, come si evince dal certificato del casellario giudiziale del 14 giugno 2023, sicché detto motivo non è manifestamente infondato; Considerato che il reato si è prescritto in data 28 maggio 2023; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna della ricorrente per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendo stata ritenuta inapplicabile tale disposizione per un'assunta abitualità della condotta pur non avendo ella precedenti a carico; Rilevato che la CALIN è effettivamente incensurata, come si evince dal certificato del casellario giudiziale del 14 giugno 2023, sicché detto motivo non è manifestamente infondato; Considerato che il reato si è prescritto in data 28 maggio 2023; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 14601/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris