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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26060/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettersertfte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza ex. art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ragusa in data 1/10/2020, irrevocabile il 21/10/2020.

2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione d legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 164, comma 4, cod. proc:. pen.

Lamenta che: - il Giudice dell'esecuzione ha considerato come concessa la sospensione condizionale della pena per la "terza volta" con la sentenza di cui alla revoca, quando invece la sentenza che dovrebbe rappresentare la seconda sospensione diveniva irrevocabile dopo la pronuncia e lo stesso passaggio in giudicato della terza sentenza; - da tanto consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena veniva legittimamente concesso in data 1/10/2020, essendo eviderte che prima di quel momento non era stato concesso; - pertanto non risulta violato l'art. 164, comma quarto, cod. pen., che impone il divieto di concedere più di due volte la sospensione condizionale della pena; - non si comprende perché il Giudice dell'esecuzione parli di non conoscibilità del beneficio concesso per la seconda volta, quando risulta che non era mai stato concesso a [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

Il provvedimento impugnato cita Sez. 1, n. 45292 del 24/10/2013, Russo, Rv. 257724, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non t sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità (v.

Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363).

E rileva che «nel caso di specie ricorre un'ipotesi di non conoscibilità del beneficio concesso per la seconda volta con la sentenza di cui al n. 2), divenuta irrevocabile il 9.03.2022, e quindi non ancora annotata nel casellario alla data della pronuncia della sentenza di cui al n. 3), emessa in data 01.10.2020».

Non considera, però, che la sentenza di cui al n. 3), emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa, è divenuta definitiva per prima, in data 21/10/2020, mentre le sentenze di cui ai nn. 1) e 2), del 22/07/2019 e del 16/01/2020, confermate dalla Corte di appello di Caltanissetta rispettivamente in data 19/01/2021 e 9/12/2020, sono divenute definitive rispettivamente 1'11/05/202:2 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e che, pertanto, non poteva essere revocata proprio la concessione del beneficio divenuta definitiva per prima quando a carico di [OSCURATO:PERSONA] non risultavano concessi in via definitiva altri benefici (che, invece, poteva avere rilievo ostativo rispetto alle ulteriori anche considerate le date - successive - delle pronunce di appello).

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta (in composizione monocratica), il quale dovrà anche tenere conto dei limiti della revoca "a catena" (si veda Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576: il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa).

P. Q. M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettersertfte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza ex. art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Ragusa in data 1/10/2020, irrevocabile il 21/10/2020. 2. Avverso detto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione d legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 164, comma 4, cod. proc:. pen. Lamenta che: - il Giudice dell'esecuzione ha considerato come concessa la sospensione condizionale della pena per la "terza volta" con la sentenza di cui alla revoca, quando invece la sentenza che dovrebbe rappresentare la seconda sospensione diveniva irrevocabile dopo la pronuncia e lo stesso passaggio in giudicato della terza sentenza; - da tanto consegue che il beneficio della sospensione condizionale della pena veniva legittimamente concesso in data 1/10/2020, essendo eviderte che prima di quel momento non era stato concesso; - pertanto non risulta violato l'art. 164, comma quarto, cod. pen., che impone il divieto di concedere più di due volte la sospensione condizionale della pena; - non si comprende perché il Giudice dell'esecuzione parli di non conoscibilità del beneficio concesso per la seconda volta, quando risulta che non era mai stato concesso a [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Il provvedimento impugnato cita Sez. 1, n. 45292 del 24/10/2013, Russo, Rv. 257724, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non t sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità (v. Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363). E rileva che «nel caso di specie ricorre un'ipotesi di non conoscibilità del beneficio concesso per la seconda volta con la sentenza di cui al n. 2), divenuta irrevocabile il 9.03.2022, e quindi non ancora annotata nel casellario alla data della pronuncia della sentenza di cui al n. 3), emessa in data 01.10.2020». Non considera, però, che la sentenza di cui al n. 3), emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due di reclusione ed euro 80,00 di multa, è divenuta definitiva per prima, in data 21/10/2020, mentre le sentenze di cui ai nn. 1) e 2), del 22/07/2019 e del 16/01/2020, confermate dalla Corte di appello di Caltanissetta rispettivamente in data 19/01/2021 e 9/12/2020, sono divenute definitive rispettivamente 1'11/05/202:2 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e che, pertanto, non poteva essere revocata proprio la concessione del beneficio divenuta definitiva per prima quando a carico di [OSCURATO:PERSONA] non risultavano concessi in via definitiva altri benefici (che, invece, poteva avere rilievo ostativo rispetto alle ulteriori anche considerate le date - successive - delle pronunce di appello). Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta (in composizione monocratica), il quale dovrà anche tenere conto dei limiti della revoca "a catena" (si veda Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576: il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa). P. Q. M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltani
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