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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 11881/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrak la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza det Tribunale di Monza del 27 ottobre 2023, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi tre, giorni venti di arresto ed euro 860,00 di ammenda, confermando nel resto.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge per ritenuta carenza motivazionale.

3. Il ricorso è generico.

Il ricorrente omette di articolare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati e di collegarle Ma fattispecie concreta.

Al riguardo, va rilevata che è nammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a tavnentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Carusa, Rv. 259704).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrak la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza det Tribunale di Monza del 27 ottobre 2023, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi tre, giorni venti di arresto ed euro 860,00 di ammenda, confermando nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge per ritenuta carenza motivazionale. 3. Il ricorso è generico. Il ricorrente omette di articolare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati e di collegarle Ma fattispecie concreta. Al riguardo, va rilevata che è nammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a tavnentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Carusa, Rv. 259704). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025
Sentenza Cassazione n. 11881/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris