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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20754/2026

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o a ACERRA il 23/05/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale i medesimi sono stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato in concorso; Considerato che i ricorrenti deducono l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela, mentre l'istanza di punizione, formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] - che ha dichiarato di essere dipendente della ditta titolare dei beni e che risulta essere stato immediatamente notiziato del furto quale referente dell'impresa per il condominio committente - è del tutto idonea alla perseguibilità dei ricorrenti, in quanto, ai fini della procedibilità del delitto di furto, il dipendente, pur se sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimato a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio dell'attività (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] z...,„ r ....,, GI 2026 [OSCURATO:PERSONA] i Giudizimi# - i Sunik

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ACERRA il 23/05/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 14 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale i medesimi sono stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato in concorso; Considerato che i ricorrenti deducono l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela, mentre l'istanza di punizione, formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] - che ha dichiarato di essere dipendente della ditta titolare dei beni e che risulta essere stato immediatamente notiziato del furto quale referente dell'impresa per il condominio committente - è del tutto idonea alla perseguibilità dei ricorrenti, in quanto, ai fini della procedibilità del delitto di furto, il dipendente, pur se sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimato a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio dell'attività (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] z...,„ r ....,, GI 2026 [OSCURATO:PERSONA] i Giudizimi# - i Sunik
Sentenza Cassazione n. 20754/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris