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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 25353/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5945/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA alla piazza Cavour n. 1, presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliata digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])), domiciliati digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 520/2022depositata il 22/12/2022.

R.g. n. 5945 del 2023 Ad. 5/05/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 5/05/2025 , dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato, con tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 520 del 22/12/2022 resa nella controversia con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistivo con controricorso.

Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e la sola ricorrente ha depositato memoria.

All’adunanza camerale suddetta il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorsocorredato d ella relativa accettazione; Da taleatto risulta che la rinuncia , e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dal difensore della società controricorrente, sono ritual i .

A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultandoadempiuti i requisiti di legge.

Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può accogliersi la concorde richiesta di compensazione delle stesse formulata da entrambe le parti, come risulta peraltro dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto R.g. n. 5945 del 2023 Ad. 5/05/2025; estensore: C. Valle dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 0 1) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5945/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA alla piazza Cavour n. 1, presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , domiciliata digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])), domiciliati digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 520/2022depositata il 22/12/2022. R.g. n. 5945 del 2023 Ad. 5/05/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 5/05/2025 , dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato, con tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 520 del 22/12/2022 resa nella controversia con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistivo con controricorso. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e la sola ricorrente ha depositato memoria. All’adunanza camerale suddetta il Collegio ha assunto il ricorso in decisione e ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorsocorredato d ella relativa accettazione; Da taleatto risulta che la rinuncia , e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dal difensore della società controricorrente, sono ritual i . A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultandoadempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, ben può accogliersi la concorde richiesta di compensazione delle stesse formulata da entrambe le parti, come risulta peraltro dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto R.g. n. 5945 del 2023 Ad. 5/05/2025; estensore: C. Valle dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 0 1) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di