CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 48786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato, previa individuazione della categoria di pericolosità pertinente ad Antonio MASTROPIETRO in quella prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, il decreto emesso in data 3 novembre 2021, con il quale il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni e con versamento di cauzione; LETTO il ricorso, con il quale si rimprovera, essenzialmente, alla Corte di merito, di aver "aggirato" i motivi di gravame, in quanto, pur avendo essa modificato la categoria di pericolosità del MASTROPIETRO (in primo grado ritenuto "appartenente" al clan camorrista BELFORTE), avrebbe, comunque, fatto riferimento, come il primo giudice, alla sentenza con la quale la stessa Corte, in data 25 marzo 2022, aveva condannato l'imputato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, riconoscendo, erroneamente, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; RILEVATO inoltre, che, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dimostrato l'attuale pericolosità sociale del proposto con un "iter logico contraddittorio" e privo della valutazione in ordine alle censure difensive; RITENUTO che il ricorso vada dichiarato inammissibile, sia per aver formulato censure denuncianti il vizio di motivazione, pur essendo ammesse per sola violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), sia perché la motivazione del provvedimento impugnato non può essere considerata né carente, né apparente, sì da poter rientrare nell'alveo della violazione di legge; che, inoltre, totalmente eccentrici, nella presente sede, si rivelano i rilievi critici avverso la menzionata sentenza della Corte di appello di Napoli, eventualmente da sviluppare con distinto ricorso per cassazione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novemb