CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di TREVISO-LEI-at-e-evvisualiznTarti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26285/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110, 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha applicato su richiesta la pena di mesi due di reclusione, in aumento per la ritenuta continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Treviso del 22 ottobre 2018, così rideterminando la pena complessiva in mesi sei di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge e inosservanza di norme processuali in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. quanto alla contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, I. 110/1975; che il ricorso, «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] G