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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 34699/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdatò avv i 5-9_211£42ú2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata, adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., quanto alla possibilità di disapplicare la recidiva ritenuta sussistente; Considerato il ricorso appare inammissibile, atteso che l'imputato che abbia proposto una determinata definizione della pena, rinunciando agli ulteriori motivi di impugnazione a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata, poiché in detta proposta deve ritenersi compresa la rinuncia a proporre ulteriori questioni attinenti alla congruità del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdatò avv i 5-9_211£42ú2 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata, adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., quanto alla possibilità di disapplicare la recidiva ritenuta sussistente; Considerato il ricorso appare inammissibile, atteso che l'imputato che abbia proposto una determinata definizione della pena, rinunciando agli ulteriori motivi di impugnazione a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata, poiché in detta proposta deve ritenersi compresa la rinuncia a proporre ulteriori questioni attinenti alla congruità del trattamento sanzionatorio; Ritenuto che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 2202 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris