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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27532/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori; che, in ordine al profilo delle attenuanti generiche, attinto dal secondo motivo, le contestazioni sono essenzialmente astratte e, residualmente, di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - è manifestamente infondato perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme al paradigma normativo di riferimento e all'esauriente disamina dei dati probatori; che, in ordine al profilo delle attenuanti generiche, attinto dal secondo motivo, le contestazioni sono essenzialmente astratte e, residualmente, di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 27532/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris