CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12956 R.G. anno 2023 proposto da:e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coattaamministrativa, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sebastiano;controricorrenteavverso la sentenza n. 566/2023 depositata il 7 aprile 2023 della Cortedi appello di Bari.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 12956/2023camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 12956/2023Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 7155/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte diappello di Bari che ha dichiarato improcedibile il giudizio intrapreso dalfallimento [OSCURATO:PERSONA] cooperativa a r.l. nei confronti di BancaPopolare di Vicenza, posta in liquidazione coatta amministrativaallorquando la causa era pendente in primo grado: il giudizio riguardavaalcune operazioni bancarie che l’attore ha asserito essere state poste inessere da un soggetto che aveva agito in nome della società in bonis inassenza di potere rappresentativo.La Corte di Bari ha rilevato che con l’apertura della proceduraconcorsuale della liquidazione coatta si verifica l’improcedibilità delgiudizio, ove lo stesso si identifichi in una «causa passiva per laliquidatela». Ha aggiunto che l’improcedibilità spiegava effetto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società che, per un verso, era divenutacessionaria dei debiti della banca sottoposta alla procedura concorsualesuccessivamente al provvedimento normativo di apertura dellaliquidazione coatta amministrativa e di nomina dei commissariliquidatori, e a cui non era per altro verso applicabile il dispostonormativo dell’art. 111 c.p.c., «attesa l’evidente mancanza nel caso dispecie dello stesso presupposto della procedibilità processuale neiconfronti del cedente».2. ─ Il fallimento ha proposto un ricorso per cassazione articolatoin due motivi, cui resiste, con controricorso, la liquidazione coattaamministrativa. Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione, falsa o erroneaapplicazione dell’art. 3 d.l. n. 99 del 2017, convertito in l. n. 121/2017,nonché degli artt. 52, 93 e 201 l. fall. (r.d. n. 267 del 1941) e dell’art.111 c.p.c.. Si assume che la controversia rientrerebbe tra i contenziosi«ceduti» dalla liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] diVicenza in favore di [OSCURATO:PERSONA]: e ciò in forza dell’art. 3, comma1, del cit. d.l. n. 99/17, oltre che dell’art. 3.1.2 lett. b), paragrafo vii,Sez. I – RG 12956/2023camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 12956/2023Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 7155/2026Data pubblicazione 25/03/2026del successivo contratto cessione del 26 luglio 2017.Col secondo mezzo si oppone l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. LaCorte di merito avrebbe mancato di accertare se fosse o menointervenuta la cessione della controversia in questione nei confronti diIntesa Sanpaolo; si rileva che «la dichiarazione di improcedibilità delladomanda aveva come presupposto indefettibile l’accertamento dellamancata intervenuta cessione della specifica controversia» in favoredella detta banca, accertamento che il Giudice di secondo grado aveva«totalmente omesso nel caso di specie».2. ― I due motivi possono valutarsi congiuntamente e devonoritenersi privi di fondamento, anche se la motivazione della sentenzaimpugnata deve essere integrata nei sensi di cui appresso.La causa verte su di un rapporto di conto corrente bancario:rapporto che si è sciolto prima dell’introduzione del giudizio, in ragionedel fallimento di [OSCURATO:PERSONA], giusta l’art. 78, comma 1, l. fall.. Nediscende che la pretesa fatta valere dall’odierna controricorrenteriguarda diritti di credito maturati nell’ambito di un rapportocontrattuale in cui [OSCURATO:PERSONA] non è subentrata. Ciò detto,secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema cessione di aziendastipulata ex d.l. n. 99 del 2017, tra i commissari liquidatori di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].p.a., i rapporti bancari già estinti al 26 giugno 2017, data di efficaciadel subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle «banchevenete» per effetto del predetto contratto, rientrano nel contenziosoespressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenzache [OSCURATO:PERSONA] non è passivamente legittimata nel relativocontenzioso (Cass. 12 giugno 2025, n. 15670; Cass. 5 giugno 2025, n.15083; in senso conforme, tra le tante non massimate in CED: Cass. 4dicembre 2025, n. 31681; Cass. 30 agosto 2025, n. 24228).La relativa domanda andava quindi coltivata nei confronti dellaSez. I – RG 12956/2023camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 12956/2023Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 7155/2026Data pubblicazione 25/03/2026liquidazione coatta amministrativa anche se, in ragione dell’aperturadella procedura concorsuale, trova ovviamente applicazione l’art. 83t.u.b., secondo cui dalla data di insediamento degli organi liquidatoricontro la banca in liquidazione non può essere proseguita alcuna azione,salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, l. fall..Rettamente, pertanto, la Corte di merito ha dichiaratol’improcedibilità della domanda proposta.3. — Le spese di giudizio possono compensarsi, tenuto conto ilricorso è stato proposto prima che questa S.C. si pronunciasse sul temasu cui sono incentrati i due motivi di impugnazione.Numero registro generale 12956/2023Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 7155/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]:Liquidazione coattaMauro [OSCURATO:PERSONA] amministrativadelle bancheRosario [OSCURATO:PERSONA] Consigliere venete ex d.l. n. 99del 2017 –[OSCURATO:PERSONA] di aziendaa [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Crediti esclusi dallacessioneGuido [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCC [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12956 R.G. anno 2023 proposto da:e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coattaamministrativa, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sebastiano;controricorrenteavverso la sentenza n. 566/2023 depositata il 7 aprile 2023 della Cortedi appello di Bari.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 12956/2023camera di consiglio 23.2.2026 1Numero registro generale 12956/2023Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 7155/2026Data pubblicazione 25/03/20261. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte diappello di Bari che ha dichiarato improcedibile il giudizio intrapreso dalfallimento [OSCURATO:PERSONA] cooperativa a r.l. nei confronti di BancaPopolare di Vicenza, posta in liquidazione coatta amministrativaallorquando la causa era pendente in primo grado: il giudizio riguardavaalcune operazioni bancarie che l’attore ha asserito essere state poste inessere da un soggetto che aveva agito in nome della società in bonis inassenza di potere rappresentativo.La Corte di Bari ha rilevato che con l’apertura della proceduraconcorsuale della liquidazione coatta si verifica l’improcedibilità delgiudizio, ove lo stesso si identifichi in una «causa passiva per laliquidatela». Ha aggiunto che l’improcedibilità spiegava effetto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società che, per un verso, era divenutacessionaria dei debiti della banca sottoposta alla procedura concorsualesuccessivamente al provvedimento normativo di apertura dellaliquidazione coatta amministrativa e di nomina dei commissariliquidatori, e a cui non era per altro verso applicabile il dispostonormativo dell’art. 111 c.p.c., «attesa l’evidente mancanza nel caso dispecie dello stesso presupposto della procedibilità processuale neiconfronti del cedente».2. ─ Il fallimento ha proposto un ricorso per cassazione articolatoin due motivi, cui resiste, con controricorso, la liquidazione coattaamministrativa. Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione, falsa o erroneaapplicazione dell’art. 3 d.l. n. 99 del 2017, convertito in l. n. 121/2017,nonché degli artt. 52, 93 e 201 l. fall. (r.d. n. 267 del 1941) e dell’art.111 c.p.c.. Si assume che la controversia rientrerebbe tra i contenziosi«ceduti» dalla liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] diVicenza in favore di [OSCURATO:PERSONA]: e ciò in forza dell’art. 3, comma1, del cit. d.l. n. 99/17, oltre che dell’art. 3.1.2 lett. b), paragrafo vii,Sez. I – RG 12956/2023camera di consiglio 23.2.2026 2Numero registro generale 12956/2023Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 7155/2026Data pubblicazione 25/03/2026del successivo contratto cessione del 26 luglio 2017.Col secondo mezzo si oppone l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. LaCorte di merito avrebbe mancato di accertare se fosse o menointervenuta la cessione della controversia in questione nei confronti diIntesa Sanpaolo; si rileva che «la dichiarazione di improcedibilità delladomanda aveva come presupposto indefettibile l’accertamento dellamancata intervenuta cessione della specifica controversia» in favoredella detta banca, accertamento che il Giudice di secondo grado aveva«totalmente omesso nel caso di specie».2. ― I due motivi possono valutarsi congiuntamente e devonoritenersi privi di fondamento, anche se la motivazione della sentenzaimpugnata deve essere integrata nei sensi di cui appresso.La causa verte su di un rapporto di conto corrente bancario:rapporto che si è sciolto prima dell’introduzione del giudizio, in ragionedel fallimento di [OSCURATO:PERSONA], giusta l’art. 78, comma 1, l. fall.. Nediscende che la pretesa fatta valere dall’odierna controricorrenteriguarda diritti di credito maturati nell’ambito di un rapportocontrattuale in cui [OSCURATO:PERSONA] non è subentrata. Ciò detto,secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema cessione di aziendastipulata ex d.l. n. 99 del 2017, tra i commissari liquidatori di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].p.a., i rapporti bancari già estinti al 26 giugno 2017, data di efficaciadel subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle «banchevenete» per effetto del predetto contratto, rientrano nel contenziosoespressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenzache [OSCURATO:PERSONA] non è passivamente legittimata nel relativocontenzioso (Cass. 12 giugno 2025, n. 15670; Cass. 5 giugno 2025, n.15083; in senso conforme, tra le tante non massimate in CED: Cass. 4dicembre 2025, n. 31681; Cass. 30 agosto 2025, n. 24228).La relativa domanda andava quindi coltivata nei confronti dellaSez. I – RG 12956/2023camera di consiglio 23.2.2026 3Numero registro generale 12956/2023Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 7155/2026Data pubblicazione 25/03/2026liquidazione coatta amministrativa anche se, in ragione dell’aperturadella procedura concorsuale, trova ovviamente applicazione l’art. 83t.u.b., secondo cui dalla data di insediamento degli organi liquidatoricontro la banca in liquidazione non può essere proseguita alcuna azione,salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, l. fall..Rettamente, pertanto, la Corte di merito ha dichiaratol’improcedibilità della domanda proposta.3. — Le spese di giudizio possono compensarsi, tenuto conto ilricorso è stato proposto prima che questa S.C. si pronunciasse sul temasu cui sono incentrati i due motivi di impugnazione. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale; compensa le spese di giudizio; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 12956/2023camera di consiglio 23.2.2026 4P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale; compensa le spese di giudizio; ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 12956/2023camera di consiglio 23.2.2026 4