CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18343/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 18235-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 794 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Data pubblicazione 07/06/2022 rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1189/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2017 R.G.N. 1002/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 gennaio 2017 la Corte d’Appello di Bologna, pur ritenendo tempestiva, diversamente dal Tribunale di Parma, la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], orchestrale, avverso i contratti di lavoro subordinato a termine, di lavoro a progetto e di lavoro autonomo ex articolo 2222 cod.civ. intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA], rigettava nel merito le domande. 2.La Corte territoriale preliminarmente affermava di potere esaminare i soli contratti stipulati successivamente al 23 maggio 1998, data in cui gli enti lirici e le istituzioni autonome concertistiche erano stati trasformati in fondazioni di diritto privato, posto che fino a quel momento essi erano qualificati come enti pubblici non soggetti all’ applicazione della legge nr. 230/1962. 3.Non condivideva l’assunto del lavoratore, secondo cui tale data rilevava soltanto per gli enti che in epoca precedente erano soggetti pubblici ― ovvero gli enti autonomi lirici ― mentre la [OSCURATO:PERSONA] era sempre stata un ente privato, sui si applicava la L. nr. 230/1962. 4. Sul punto il giudice dell’appello osservava che la [OSCURATO:PERSONA] era una [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del titolo III della L. nr. 800/1967, articolo 28, come risultava dalle stesse allegazioni del ricorso e dal provvedimento del 7 febbraio 1977 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, che aveva riconosciuto tale qualifica alla fondazione. 5. Richiamava l’articolo 2, comma uno, del D.Lgs nr. 367/1996, che aveva previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato tanto degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, di cui al titolo II della L. nr. 800/1967 (lettera a del suddetto comma uno), che degli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della medesima legge nr. 800/1967(lettera b). 6. Secondo il giudice dell’appello, la privatizzazione disposta dal D.Lgs. nr. 367/1996 presupponeva la natura in precedenza pubblica di tali enti; d’altra parte, la natura di rapporti di pubblico impiego dei rapporti di lavoro con i soggetti di cui all’articolo 28 L. nr. 800/1967 era stata riconosciuta da Cass. SU 3 F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 nr. 11593/1993 e da Cass. SU nr. 11190/1996, con conseguente accertamento della giurisdizione del giudice amministrativo. 7. Nel merito, così limitato temporalmente il suo esame, il giudice dell’appello riteneva infondata la impugnazione proposta dal lavoratore. 8. In particolare riteneva: - infondata la censura di genericità della causale, in quanto i contratti indicavano le singole produzioni, gli spettacoli o rappresentazioni nelle quali il lavoratore doveva essere impiegato; - sussistenti le esigenze organizzative che legittimavano l’apposizione del termine, in quanto si trattava di rappresentazioni circoscritte ad un lasso di tempo determinato e, comunque, perché dall’ istruttoria era emerso che il CODELUPPI era stato reclutato per la realizzazione di singole opere che, rapportate alle produzioni complessive realizzate nell’anno di riferimento, avevano rappresentato un’attività del tutto marginale e straordinaria; - inammissibile per genericità il motivo di gravame fondato sul mancato rispetto della clausola di contingentamento, in quanto il ricorrente si era limitato a denunciare il superamento del 15% dell’organico, senza precisare in relazione a quale contratto, tra i tanti sottoscritti, si fosse verificata detta violazione; - infondata, in relazione ai contratti a progetto, tanto la censura di mancanza del progetto (essendo state specificate nei contratti le manifestazioni concertistiche per le quali la collaborazione era stata pattuita, il luogo ed i giorni di realizzazione) che la deduzione della natura subordinata del rapporto di lavoro; - infondata la allegazione della subordinazione con riguardo ai rapporti conclusi ex articolo 2222 cod.civ, per carenza della relativa prova; 9. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 1.Con il primo motivo del ricorso viene dedotta ― ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione: dell'art. 3 del D.L. nr. 374/1987 (in combinato disposto con l’articolo 14 disp. prel. cod. civ. e con la riserva di legge di cui alla legge nr. 70/1975); della L. nr. 367/1996; degli articoli 5,27, 28 L. nr. 800/1967. 2.La censura afferisce alla affermazione della natura pubblica della fondazione Toscanini, già Orchestra dell’[OSCURATO:PERSONA], fino alla data del 23 maggio 1998. 3. Parte ricorrente ha sottolineato la diversità del regime degli enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate (per i quali la inapplicabilità della L. nr. 230/1962 derivava dalla legge nr. 426/1977, articolo 3, commi 4 e 5) rispetto a quello relativo alle Istituzioni concertistico-orchestrali, sostenendo che queste ultime hanno natura pubblica solo se gestite direttamente da un ente pubblico, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nelle sentenze impropriamente citate nella sentenza impugnata. 4. Da ultimo, si deduce che la disposizione dell’articolo 2, lettera b) L. nr. 367/1996 non sarebbe mai entrata in vigore per la mancata emanazione del decreto Ministeriale previsto dalla stessa norma. 5.Con il secondo motivo viene dedotta ― ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1, comma due, lett. e) L. nr. 230/62 e dell’art. 1 D. Lgs. 368/2001, in relazione alla statuizione di rigetto della domanda fondata sulla mancanza di specificità della causale del termine. Si deduce che tanto nella vigenza della L. nr. 230/1962 che a norma dell’articolo 1 D.Lgs. nr. 368/2001, sotto il profilo formale la causale esposta in contratto, relativa ad uno spettacolo indicato nominativamente, deve altresì chiarire la necessità dell’assunzione a termine. 6.La terza critica è proposta ― ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc. civ.― sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione: degli articoli 1 e 3 L nr. 230/1962; dell’articolo 1 D.Lgs nr. 368/2001; dell’articolo 3 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla statuizione sulla temporaneità e specificità dello spettacolo. 7. La parte ricorrente richiama il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la temporaneità e specificità dello spettacolo sono requisiti necessari ma non sufficienti a rendere legittima la apposizione del termine, dovendo sussistere altresì il vincolo di necessità diretta tra lo spettacolo e la assunzione a termine, nel senso che l’apporto del dipendente a termine non sia facilmente fungibile con le prestazioni del personale a tempo indeterminato. 8. Con il quarto mezzo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione della Direttiva 70/1999/CE e dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 260/2015 e dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa C-238/2014. 9.Si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l'abuso delle assunzioni a termine ritenendolo legittimato dalla natura stessa dell'attività, consistente nella produzione di spettacoli lirici e sinfonici, assumendo la contrarietà di tale interpretazione al diritto dell’Unione. 10.La quinta censura è proposta― ai sensi dell’articolo 360, n. 5, cod.proc.civ. ― per omessa motivazione e/o motivazione apparente in ordine alle fattispecie di cui agli articoli 1, comma due lettera e) e 3 L. nr. 230/1962 ed artciolo 1 D.Lgs. nr. 368/2001; si lamenta la assenza di motivazione in ordine ai requisiti della temporaneità della esigenza produttiva, della necessità della assunzione, del collegamento funzionale tra lo spettacolo e l’apporto del lavoratore. Il ricorrente ha esposto di avere contestato le tabelle prodotte dalla fondazione ed allegato che la fondazione aveva alternato la sua assunzione a termine con quella di altri lavoratori temporanei con le medesime mansioni, ricoprendo di fatto una esigenza stabile con ripetuti contratti a termine. 11.Con il sesto motivo si lamenta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione: della L. nr. 56/1987 e F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dell’articolo 3 CCNL [OSCURATO:PERSONA]; dell’articolo 414 cod.proc.civ.; dell’articolo 3 L. nr. 230/10962. Si censura la statuizione di genericità della eccezione di mancato rispetto della clausola di contingentamento. 12. Il settimo motivo è proposto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 69, comma uno, L. nr. 276/2003 in relazione al lavoro a progetto, addebitando al giudice dell’appello la erronea identificazione del progetto con il singolo spettacolo/programma. 13. L’ottavo motivo lamenta, ancora con riferimento ai contratti a progetto, la omessa motivazione e la apparenza della motivazione ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. ― per non avere la Corte di merito esposto l’iter logico giuridico attraverso il quale giungeva ad affermare che il progetto fosse integrato dalla mera indicazione dello spettacolo/programma. 14. Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento degli altri. 15. La disciplina legislativa dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali è differente rispetto a quella degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. 16.Questi ultimi sono stati identificati nominativamente dalla legge 14 agosto 1967 nr. 800, ai commi uno e due dell’articolo 6 e sono definiti dal precedente articolo 5 come enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. 17. Diverso, come si è premesso, è il regime dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui al successivo articolo 28. La citata norma è inserita nel titolo III della legge nr. 800/1967, che si apre con l'art. 26, il cui primo comma stabilisce che oltre all'attività svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate (nominativamente indicate all'art. 6) possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 18. Ai sensi dell’articolo 28 i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico- orchestrali, anch’essi nominativamente indicati, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province. 19. L'ultimo comma dell'art. 28 stabilisce, inoltre, che il Ministro del turismo e dello spettacolo può, con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» ovvero di «istituzione concertistico-orchestrale» (quest’ultima, per le istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività). 20. E’ pacifico in causa e risulta dalla sentenza impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto il riconoscimento di istituzione concertistico -orchestrale. 21. Come già affermato da Cass. SU nr. 11539/1993, il decreto ministeriale che attribuisce la qualifica di istituzione concertistica orchestrale (o di teatro di tradizione) non comporta alcuna modifica della soggettività dell’ente. 22. Hanno osservato le Sezioni Unite nella pronuncia citata che, a prescindere da ogni considerazione sistematica sulla singolarità che sarebbe costituita dall'attribuzione della personalità giuridica con decreto del Ministro del Turismo, c'è il dato testuale del penultimo comma dell’articolo 27 L. nr. 800/1967, che, sia pure ai fini delle sovvenzioni per manifestazioni liriche, parla di istituzioni concertistico-orchestrali «gestite» da enti pubblici. 23. Come ribadito da CASS. SU 11190/1996, per i teatri di tradizione e le istituzione concertistico orchestrali (come per gli altri enti che godono del concorso finanziario dello Stato ai sensi del successivo articolo 31) la legge si astiene da qualsiasi definizione in ordine alla loro natura giuridica e da qualsiasi disciplina legale, limitandosi ad alcune precisazioni di carattere generale in ordine al collocamento del personale artistico (norme, queste ultime, successivamente modificate dalla legge 8 gennaio 1979 n. 8). 24. La legge del 22/07/1977 nr. 426, all’articolo 3, stabilì soltanto per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui all'art. 6 L. 14 agosto 1967, n. 800 il divieto delle assunzioni di personale amministrativo, F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 artistico e tecnico comportante aumento del contingente numerico di personale Data pubblicazione 07/06/2022 in servizio alla data del 31 ottobre 1973 nonché il divieto di rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. 25. Allo stesso modo, l’articolo 3 del decreto-legge 11 settembre 1987 n. 374, convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 450, estese la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici solo ai lavoratori degli enti lirici autonomi e delle istituzioni concertistiche assimilate (enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico), pur perdurando la loro qualificazione come enti pubblici non economici e la natura del rapporto di lavoro come di pubblico impiego. 26. L’articolo 9 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] nr. 498 sancì poi la inapplicabilità nella sua interezza della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni soltanto con riferimento al personale degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. 27. La disciplina speciale, in sostanza, ha sempre riguardato gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e non anche i teatri di tradizione e le Istituzioni concertistico orchestrali . 28. In coerenza con la richiamata distinzione, il D.Lgs. n. 367 del 1996, che ha avviato il procedimento di trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, nell'individuare il proprio ambito di operatività, vi ha senz'altro incluso, all'art. 2, comma 1, lett. a), gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate― di cui al titolo II della L. n. 800 del 1967― mentre ha demandato, con la successiva lett. b), ad un futuro decreto ministeriale l'indicazione dei criteri per individuare «altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza... anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della L. 14 agosto 1967, nr. 800, e successive modificazioni». 29. Come già affermato da CASS. SU nr. 4248/2020 ― seppur in relazione alla materia degli appalti ― poiché tale decreto ministeriale non è stato emanato nè la disposizione ha avuto ulteriore attuazione, il corpo normativo di cui al F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 D.Lgs. n. 367 del 1996 non è applicabile agli enti di cui al titolo III della L. 14 Data pubblicazione 07/06/2022 agosto 1967, nr. 800 e successive modificazioni. 30. Resta, dunque, da stabilire se i teatri di tradizione e le istituzioni [OSCURATO:PERSONA] abbiano natura di ente pubblico o di soggetto privato ai fini della applicabilità delle relative discipline di carattere generale del rapporto di lavoro. 31. Come chiarito dal citato arresto di Cass. SU nr. 11190/1996, in punto di giurisdizione, mancando nella legge nr. 800/1967 una definizione giuridica della natura dei predetti enti (come invece prevista dall’articolo 5 per gli enti lirici autonomi) le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti apparterranno alla giurisdizione del giudice ordinario se i teatri e le istituzioni concertistiche sono di proprietà privata ed alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se il teatro o l'orchestra è gestito direttamente da un ente locale. Quando, poi, alla gestione si interessano in qualche modo gli enti locali, si applicano i criteri generali, nel senso che l'attività imprenditoriale, svolta da un ente pubblico non economico (a prescindere dalla sussistenza o meno di una finalità speculativa), ha natura pubblicistica quando si svolge nell'ambito di un'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente con gli strumenti propri dell'azione amministrativa mentre acquista natura privatistica nel caso in cui l'ente pubblico per l'esercizio di detta attività si avvale di un'organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile: correlativamente il rapporto di lavoro con i dipendenti ha natura pubblicistica o privatistica a seconda che si svolga in funzione di un'attività dell'una o dell'altra natura, essendo del tutto indipendente la circostanza che esso sia disciplinato da contratti collettivi di diritto privato. 32. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto la originaria natura pubblica della [OSCURATO:PERSONA] sulla sola base dell’articolo 2, comma uno, lettera b) del D.Lgs. nr. 367/1996, norma che, come si è detto, non ha avuto attuazione; inoltre, ha erroneamente applicato alla stessa Fondazione la F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 18235/2017 Numero sezionale 794/2022 Numero di raccolta generale 18343/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 disciplina speciale prevista soltanto per gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate. 33. Il giudice dell’appello avrebbe dovuto invece verificare la natura di pubblico impiego o di rapporto di lavoro privato dei contratti a termine, accertando se alla gestione della [OSCURATO:PERSONA] si interessi l’ente locale e, comunque, in caso di esito positivo di tale verifica, se la gestione avvenga nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente locale, con gli strumenti propri dell'azione amministrativa o, piuttosto, se l'ente pubblico per l'esercizio di detta attività si avvalga di un'organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile. 34.La sentenza impugnata deve essere in conclusione cassata in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, restando assorbiti gli altri; la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione affinché provveda a verificare, sulla base dei criteri sopra esposti, la natura pubblica o privata dei rapporti di lavoro oggetto di giudizio ed ad applicare, all’esito, le rispettive normative di carattere generale. 35. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ― anche per le spese ― alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, alla udienza in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G