CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 28976/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.39/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA] quale mandataria, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N207/2017, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NAPOLI n. 20819/2019 depositat o il 20/11/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. – la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. , tramite la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. , ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la sua opposizione ex art. 98 l.fall. al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2.–il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; Considerato che 3. – in data 11/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso , stante la chiusura del Fallimento in data 20/09/2023, chiedendo l’estinzione del procedimento con integrale compensazione delle spese; 4. – in data 16/10/2024 è pervenuta nota del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.di accettazione della rinuncia con spese compensate; 4. –sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizioa spese compensate ex art. 391, comma 4, c.p.c.; 5. – in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 , poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071 /2018, 13408/2017, 19560/2015), peraltro integrante un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, in quanto tale non applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115 / 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 c