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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35662/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAslata.a..v_viso--€14-1.e-pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9755/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, processuale e sostanziale, lad- dove non gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7 d.P.R. 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma Sbis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 (cfr. Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920).

L'impugnazione che ci occupa risulta, infaW, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corteha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla mi- sura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella con- cordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).

Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral- mente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

N. 9755/2024 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAslata.a..v_viso--€14-1.e-pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9755/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, processuale e sostanziale, lad- dove non gli è stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7 d.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma Sbis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 (cfr. Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv. 273920). L'impugnazione che ci occupa risulta, infaW, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corteha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla mi- sura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella con- cordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione). Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral- mente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. N. 9755/2024 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 35662/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris