CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma che ha rigettato la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 16/04/2019 del Tribunale di Roma (irr. il 19/07/2019) che l'ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, oltre pene accessorie e confisca dell'importo di euro 3.856.293,00. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., e il vizio di mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti del medesimo articolo 175. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, afferma, soprattutto se effettuata nella fase iniziale del procedimento, non determina alcuna presunzione assoluta di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione ad esso. Il ricorrente aveva dimostrato di essere rimasto incolpevolmente all'oscuro del processo avendo nominato un difensore non appena a conoscenza del procedimento penale; il difensore, a sua volta, aveva tenuto un comportamento imprevedibile di assoluta inerzia, non avendo comunicato al suo assistito la celebrazione del processo, come da egli stesso ammesso con dichiarazione autografa prodotta a sostegno dalla domanda di restituzione nel termine. La documentata "frattura" del rapporto di immedesimazione tra imputato e difensore imponeva di valutare la portata escludente qualsiasi "colpa" per l'omessa attivazione dei rimedi processuali da parte dell'imputato medesimo il quale ha semplicemente ignorato l'esistenza di un processo a suo carico e dei relativi esiti. Del resto, egli aveva mantenuto continui contatti con il proprio difensore di fiducia che, in quel medesimo periodo, lo assisteva in altro analogo processo (sempre per reati tributari ma relativi ad altra annualità) conclusosi il 21/06/2018, così che nemmeno si può affermare che egli avesse negligentemente omesso di coltivare il rapporto professionale con il proprio avvocato di fiducia. Non v'erano dunque motivi per dubitare della diligenza dell'operato del difensore, né - avendo eletto domicilio presso di lui - di ritenere di doversi attivare per conoscere gli sviluppi dell'altro procedimento (quello cioè celebratosi in assenza), con evidente contraddittorietà della motivazione sul punto. Il Tribunale, avendo constatato l'assenza del difensore di fiducia a tutte le udienze e, dunque, il sostanziale abbandono della difesa, avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 97 cod. proc. pen., piuttosto che quarto comma, al fine di garantire all'imputato una difesa effettiva. Emerge, dunque con ogni evidenza, che la mancata impugnazione della sentenza è derivata da caso fortuito. Diverse, afferma, sono le pronunce della Corte di cassazione che ritengono configurabile il caso fortuito nelle ipotesi di mancata impugnazione di un provvedimento dovuta ad errore da parte del difensore di fiducia. Anche la Convenzione EDU (art. 6) garantisce il diritto dell'imputato di restaurare i suoi diritti processuali fondamentali quando le carenze difensive sono manifeste e segnalate all'attenzione del giudice nazionale. Anche per questa ragione, la regolarità della notifica presso il difensore di fiducia non solo non osta di per sé alla configurazione del caso fortuito ma costituisce il presupposto dell'istituto della rimessione in termini. Ciò che rileva, infatti, non è la regolarità della notificazione, ma la conoscenza effettiva del processo come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso. La concreta interruzione del regolare rapporto informativo tra difensore e assistito, per causa a questi non imputabile, giustifica, secondo la casistica della Corte di cassazione, l'incolpevole conoscenza del processo. 2.Gli argomenti difensivi sono stati ulteriormente illustrati in una memoria difensiva trasmessa per via telematica il 29/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 2.Con atto depositato nella cancelleria della Corte di appello di Roma il 18/10/2019, il ricorrente aveva chiesto di essere rimesso in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 cod. proc. pen., per appellare la sentenza del 16/10/2019 del Tribunale di Roma che, come accennato in premessa, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per vari reati tributari. A sostegno del caso fortuito e della causa di forza maggiore, aveva allegato i seguenti elementi/argomenti (del tutto negletti, lamenta, dall'ordinanza impugnata): i) l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia effettuata nel corso delle indagini preliminari (e pertanto prima dell'esercizio dell'azione penale e della richiesta di un processo a suo carico sulla base di un'accusa chiara, precisa e definitiva); ii) l'adempimento degli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del procedimento, quali il mantenimento di un rapporto informativo costante con il suo difensore, Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA];iii) la mancanza di una espressa rinuncia a partecipare al processo; iv) la dichiarazione sottoscritta dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], di mancata comunicazione al suo assistito della celebrazione del processo stesso; v) la mancata partecipazione dello stesso difensore di fiducia alle udienze dibattimentali e l'inesistenza di qualsivoglia attività difensiva nel corso dell'intero procedimento attraverso il deposito di liste testimoniali, memorie, istanze, ecc.; vi) la condotta di collaborazione tenuta dal ricorrente nel corso delle indagini preliminari che aveva anche consentito l'emersione dell'inadempimento tributario e la piena e personale partecipazione ad altro identico processo per violazioni tributarie di altra società, definito con il pagamento delle imposte dovute; vii) la mancata impugnazione della sentenza, nonostante numerosi vizi della stessa rilevabili "ictu ocu/i"; viii) la volontà dell'imputato di rateizzare il pagamento delle imposte non versate all'epoca per una temporanea carenza di liquidità, come dimostra l'esistenza di un piano di rientro del debito pienamente rispettato, e quindi la possibilità di beneficiare degli istituti processuali connessi alla condotta riparativa. 2.1.Queste circostanze di fatto, afferma, hanno determinato (e da esse si desume) l'incolpevole conoscenza del processo legittimando la richiesta di restituzione nel termine. 3.Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue: 3.1.il ricorso (e la stessa istanza di restituzione nel termine) sono intrinsecamente contraddittori; 3.2.I'intera "causa petendi" dell'iniziale istanza di restituzione in termini è dissonante rispetto al "petitum" perché l'incolpevole conoscenza del processo costituisce il presupposto della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen.; 3.3.risulta, del resto, dalla stessa ordinanza impugnata che il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un'autonoma richiesta di rescissione del giudicato rigettata dalla medesima Corte di appello con ordinanza del 17/12/2019; 3.4.tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza Sez. 3, n. 23635 del 08/07/2020; 3.5.dalla lettura della sentenza risulta che i fatti dedotti sono identici a quelli dedotti in odierna sede: «In punto di fatto, il ricorrente lamenta di non aver potuto esercitare le proprie difese nel corso del giudizio perché, senza propria colpa, egli non ebbe mai notizia dell'esercizio dell'azione penale e della celebrazione del dibattimento. Sebbene in corso di indagini egli avesse provveduto a nominare difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed eletto domicilio presso di lui, il difensore non avrebbe ricevuto rituale notificazione degli atti d'impulso nei due procedimenti e della fissazione dell'udienza dibattimentale in cui gli stessi furono riuniti, con successiva istruttoria dibattimentale e deliberazione da parte del Tribunale in assenza dell'imputato. Considerato che nel medesimo periodo di tempo il ricorrente si era mantenuto in contatto col difensore per fatti correlati ad altro procedimento penale pendente, deve escludersi ogni ipotesi di sua ingiustificata inerzia, difetterebbe ogni profilo di colpa da parte del ricorrente stesso. Sussisterebbero pertanto gli estremi per la rescissione della sentenza come previsto dall'art.629 bis cod. proc. pen. Di ciò farebbe testo quanto dichiarato dallo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, supportato da una verifica tecnica compiuta sui computer dello studio professionale, ha attestato per iscritto di non avere avuto a disposizione le notificazioni provenienti dalla Procura della Repubblica e i relativi allegati. Conclusivamente, la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto notizia dell'avvio del procedimento, cui era seguita in fase di indagini la nomina di difensore di fiducia, non esaurisce il suo diritto di indagato e imputato di ricevere effettiva comunicazione delle determinazioni sull'esercizio dell'azione e penale e sull'avvio del dibattimento»; 3.6.1a Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso osservando che il dedotto malfunzionamento della posta elettronica del difensore era stato escluso con motivazione incensurabile in sede di legittimità e che era pacifico che il ricorrente, nel medesimo arco temporale, avesse mantenuto contatti con lo studio del difensore in relazione ad altri procedimenti, non ravvisandosi pertanto ragioni per le quali egli avesse incolpevolmente mancato di conoscere la convocazione per le udienze dibattimentali che avevano condotto alla formazione del giudicato di cui era stata chiesta la rescissione; 3.7.abbandonato, in questa sede di legittimità, l'argomento: "malfunzionamento della posta elettronica del difensore" (pure proposto in appello), il ricorrente si affida, come visto, agli stessi temi difensivi oggetto di richiesta di rescissione in ordine ai quali si è formato il giudicato; 3.8.esclusa dunque la possibilità di una riqualificazione della domanda (vi osta il chiaro e autorevole pronunciamento di Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 02), va comunque dato atto che sulle ragioni della stessa si è irrevocabilmente pronunciata questa Corte di cassazione con la sentenza indicata al § 3.4 che precede; 3.9.1a contraddittorietà intrinseca della tesi difensiva nuovamente sviluppata in questa sede sta nel fatto che è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver mantenuto quel contatto professionale con il difensore di fiducia che rende improponibile la tesi del caso fortuito o della causa maggiore (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Rv. 282667 - 01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, Rv. 269738 - 01; Sez. 2, n. 49179 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 227696 - 01, secondo cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini ne', in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito); 3.10.anche a voler prendere in considerazione il solo "petitum" della domanda di restituzione in termini, va ricordato che l'istituto disciplinato dall'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. trova applicazione nei casi in cui l'assenza incolpevole abbia riguardato non l'intero corso del processo, ma il solo grado di appello, per effetto di vizi riguardanti la notificazione degli atti introduttivi del giudizio (così in motivazione Sez. U, n. 15498, Lovric, cit.); 3.11.il che, del resto, è coerente con la funzione dell'istituto e i suoi rapporti con quello della rescissione del giudicato, posto che la restituzione nel termine per impugnare presuppone la corretta dichiarazione di assenza e la conoscenza della sentenza da appellare che contrasta con la dedotta ignoranza incolpevole del processo stesso, dai suoi stessi esordi. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente