CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto 11068/2025;considerato che il primo motivo, sulla valutazione delle prove, è indeducibileperché fondato sulla pedissequa ripetizione degli argomenti già dedotti in appelloe puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerarenon specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipicafunzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;considerato che, inoltre, il motivo mira alla ricostruzione dei fatti mediantecriteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprioconvincimento (cfr. 5 e 6, ove la Corte indica le circostanze salienti - possesso diun ciclomotore sprovvisto di targa, caratteristiche identificative alterate mediantemodifica della cilindrata e abrasione della combinazione alfanumerica del telaio;condotta successiva del prevenuto, in particolare la fuga, l’assenza didocumentazione del mezzo e la mancanza di giustificazione della disponibilità);rilevato che esula dai poteri di questa Corte la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, operazione riservata al giudice di merito(per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura violazione di legge evizio di motivazione con riferimento all’entità della pena, è stato congruamentemotivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che percostante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando ladecisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, inaderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non ènecessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prendasingolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.,essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumonoeminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.