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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31265/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio • scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 12/11/2021, confermava la sentenza con la quale in data 6/11/2013 il TRIBUNALE di ROMA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di riciclaggio, accertato a ROMA il 26/05/2006.

Il PROCURATORE GENERALE della CORTE di APPELLO di ROMA propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione delll'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. perché, premesso di avere già concluso davanti alla CORTEterritoriale per l'estinzione del reato per prescrizione, senza che tuttavia la sentenza di appello ne abbia tenuto conto, neanche per rigettare la richiesta, il termine di prescrizione è nella specie decorso prima della pronuncia impugnata.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. invia conclusioni scritte per l'annullamento senza rinvio.

Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Posto che la data del-commesso reato è quella del 26/05/2006 e per il riciclaggio il relativo termine massimo è di 15 anni, ciò condurrebbe alla maturazione del termine al 26/05/2021; va tuttavia aggiunto il periodo di tre mesi e 27 giorni, per via di una sospensione disposta nel corso del giudizio: in tal modo si perviene alla data del 29/08/2021, comunque antecedente alla pronuncia di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio • scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 12/11/2021, confermava la sentenza con la quale in data 6/11/2013 il TRIBUNALE di ROMA aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di riciclaggio, accertato a ROMA il 26/05/2006. Il PROCURATORE GENERALE della CORTE di APPELLO di ROMA propone ricorso per cassazione e deduce come unico motivo la violazione delll'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. perché, premesso di avere già concluso davanti alla CORTEterritoriale per l'estinzione del reato per prescrizione, senza che tuttavia la sentenza di appello ne abbia tenuto conto, neanche per rigettare la richiesta, il termine di prescrizione è nella specie decorso prima della pronuncia impugnata. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. invia conclusioni scritte per l'annullamento senza rinvio. Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Posto che la data del-commesso reato è quella del 26/05/2006 e per il riciclaggio il relativo termine massimo è di 15 anni, ciò condurrebbe alla maturazione del termine al 26/05/2021; va tuttavia aggiunto il periodo di tre mesi e 27 giorni, per via di una sospensione disposta nel corso del giudizio: in tal modo si perviene alla data del 29/08/2021, comunque antecedente alla pronuncia di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così de
Sentenza Cassazione n. 31265/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris