CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10078/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate e del territorio , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 43, sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale allegata alla memoria difensiva; –resistenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Sicilian. 5968/06/2020, depositata il 4.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi- Ordinanza interlocutoria - La CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle entrate per il rimborso del 90% dell’ILOR versata nel triennio 1990 –1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, con riferimento all’evento sismico del dicembre 1990; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando, in sintesi,che: - nella specie, il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il 16.11.2015 (lunedì), considerato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 14.04.2015; - l’appellante aveva prodotto solo la fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale riguardante la notificazione dell’atto di appello, da cui risultava che detta notificazione si era perfezionata in data 20.11.2015, ma non aveva depositato la ricevuta o distinta di spedizione, al fine di verificare se l’atto fosse stato quanto meno spedito entro il 16.11.2015, e sull’avviso di ricevimento non risultava annotata la data di spedizione, asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -i contribuenti depositavano una memoria difensiva . [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato la distinta di spedizione dell’appello, timbrata e firmata dall’ufficio postale, presente nel fascicolo processuale, in quanto prodotta dall’appellante all’atto di costituzione nel giudizio di appello;-con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108, paragrafo 2, del TFUE, 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, della Decisione della Commissione UE, C (2015) 5549 final del 14.08.2015, nonché degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto, avendo la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’atto di appello, ha omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e sul merito della domanda di rimborso che era infondata, atteso che l’agevolazione fiscale andava esclusa nei confronti dei contribuent i il cui reddito era quasi totalmente unreddito d’impresa (per il Puglisi) o un reddito di partecipazione nell’azienda del coniuge ( per la Zuco ), configurandosi come aiuto di Stato, non consentito a seguito della decisione della commissione UE C (2015) 5549 final, confermata dal Tribunale UE con sentenza del 26.01.2018, se non nei limiti previsti dai regolamenti UE e, comunque, inapplicabile per quanto riguarda l’IVA; -con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., riproponendo la censura di omessa pronuncia e, comunque, dolendosi della motivazione apparente della sentenza impugnata; Ciò premesso, la Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito. Così