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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28094/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24620-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 31, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentat o e difes o in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 805/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 29.7.2004 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Perugia, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivante dal dissesto franoso di un terreno sulla cui sommità l’attore aveva realizzatouna cella di germinazione, nonché a rimuovere l’escavazione posta in essere dal convenuto e a edificare un muro di sostegno per consolidare la scarpata.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale la condanna dell’attore ad arretrare il suo manufatto fino al rispetto delle distanze dal confine.

Con sentenza n. 436/2016 il Tribunale accertava la responsabilità del dissesto per il 90% in capo all’attore e per il 10% in capo al convenuto, accogliendo dunque solo in parte la domanda principale e rigettando la riconvenzionale, sul presupposto che le strutture realizzate dall’attore fossero a distanza superiore a 5 metri dal confine.

Con la sentenza impugnata, n. 805/2019, la Corte di Appello di Perugia rigettava tanto il gravame principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], che quello incidentale, interposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, i l contro ricorrent e ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, ilricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale con il quale il [OSCURATO:PERSONA], originario convenuto in prime cure, aveva lamentato il rigetto della sua domanda riconvenzionale di arretramento dei manufatti realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] sino al rispetto della distanza legale dal confine.

Il motivo è fondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che era stato proposto appello incidentale sul punto (cfr. pag. 4), il quale tuttavia non viene esaminato in alcun modo dalla Corte distrettuale.

Quest’ultima, infatti , affront a solo la tematica concernente il riparto delle responsabilità tra i due confinanti, ma non dedica un solo cenno al profilo delle distanze.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso esame di elementi istruttori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,è assorbito dall’accoglimento della prima censura.

In definitiva, va accolto i l pri m o motiv o del ricorso e dichiarato assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va, d i conseguenza , cassata, in relazione alla censur a accolt a , con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione allacensura accolt a e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24620-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 31, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentat o e difes o in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 805/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 29.7.2004 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Perugia, invocandone la condanna al risarcimento del danno derivante dal dissesto franoso di un terreno sulla cui sommità l’attore aveva realizzatouna cella di germinazione, nonché a rimuovere l’escavazione posta in essere dal convenuto e a edificare un muro di sostegno per consolidare la scarpata. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale la condanna dell’attore ad arretrare il suo manufatto fino al rispetto delle distanze dal confine. Con sentenza n. 436/2016 il Tribunale accertava la responsabilità del dissesto per il 90% in capo all’attore e per il 10% in capo al convenuto, accogliendo dunque solo in parte la domanda principale e rigettando la riconvenzionale, sul presupposto che le strutture realizzate dall’attore fossero a distanza superiore a 5 metri dal confine. Con la sentenza impugnata, n. 805/2019, la Corte di Appello di Perugia rigettava tanto il gravame principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], che quello incidentale, interposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, i l contro ricorrent e ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, ilricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale con il quale il [OSCURATO:PERSONA], originario convenuto in prime cure, aveva lamentato il rigetto della sua domanda riconvenzionale di arretramento dei manufatti realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] sino al rispetto della distanza legale dal confine. Il motivo è fondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che era stato proposto appello incidentale sul punto (cfr. pag. 4), il quale tuttavia non viene esaminato in alcun modo dalla Corte distrettuale. Quest’ultima, infatti , affront a solo la tematica concernente il riparto delle responsabilità tra i due confinanti, ma non dedica un solo cenno al profilo delle distanze. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso esame di elementi istruttori, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,è assorbito dall’accoglimento della prima censura. In definitiva, va accolto i l pri m o motiv o del ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va, d i conseguenza , cassata, in relazione alla censur a accolt a , con rinvio della causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione allacensura accolt a e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera
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