CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 26273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catania, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti,rideterminava, ai sensi dell’art. 599 bis, c.p.p., in senso più favorevole all’imputatoCaponnetto Roberto, la pena ritenuta di giustizia, inflitta a quest’ultimo daltribunale di Catania con sentenza del 16.11.2023, in relazione ai reati di cui agliartt. 110, 624 bis; 385 cod. pen., in rubrica ascrittigli.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia,lamentando carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, conriferimento alla determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall’art. 1, co. 62, della legge 23giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodoprevede l’obbligo di dichiarare (peraltro con procedura semplificata)l’inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, sentenze, come quella inesame, pronunciate ai sensi dell’art. 599 bis, c.p.p.Si osserva, al riguardo, che, secondo l’orientamento dominante nellagiurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d.patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a normadel nuovo art. 599-bis, c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, c.p.p., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 5, 19.3.2018, n. 15505, rv. 272853;Sez. 5, 4.6.2018, n. 29243, rv. 273194; Sez. 4, n. 52803, 14.9.2018, rv. 274522).Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di concordatoin appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà dellaparte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiestaed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129, c.p.p., e, altresì, a vizi, come quelli denunciati dalCaponnetto, attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nellaillegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverodiversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 944 del23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), Sez. 3, n.51557 del 14/11/2023, Rv. 285628; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv.285619).4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensidell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma dieuro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanzache l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenerequest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni diinammissibilità (cfr. Corte costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]