CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità per la sua genericità, oltre che per la manifesta infondatezza La sentenza impugnata, nell'esaminare il motivo aggiunto con cui l'appellante aveva eccpito di non essere più sottoposto alla misura clfi prevenzione della saorveglinza speciale all'epoca di consumazione del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (27 ottobre 2018), ha precisato che l'imputato non solo in sede di interrogatorio aveva ammesso al circostanza e che, in ogni caso, sulla base della documentazione versata in atti, la misura di prevenzione personale risultava ancora in corso di esecuzione nell'ottobre 2018 in virtù di un decreto di riporga notificato a Sciorilli il 2 febbraio 2018. Il ricorrente non si confronta con tale motivazione limitandosi a ribadire l'intervenuta cessazione della misura sulla base del decreto originario e di proroghe precedenti a quella citata dalla Corte distrettuale e a contestare senza alcuna allegazione a sostegno la veridicità dlele specifiche indicazioni c:ontenute nella nota riepilogativa della polizia giudiziaria su cui è stato fondato l'accertamento della sentenza impugnata. 2. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]