CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2014
Cassazione n. 25693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.l. n. 137/2020, come conv., la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'ultimo difensore, alla via degli Scipioni n. 267 in Roma; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6199, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 10.11.2014, e pubblicata il 26.11.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle entrate notificava in data 19.12.2012 alla Tramo SA, con sede a Chiasso (Svizzera), ed alla Tramo UK Ltd, residente nel [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di accertamento n. T9K030402738/2012 e n. T9K030402303/2012, con i quali venivano contestati, in relazione all'anno 2006, maggiori tributi Ires ed Irap da versare. Secondo l'ente impositore le due società, operanti nel settore del trasporto di merci su strada, erano da considerarsi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 73, comma 5 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) in quanto aventi, di fatto, sede legale ed operativa sul territorio nazionale, ed essendo controllate dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha sede in Italia. 2. Con separati ricorsi proposti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, le società impugnavano gli atti impositivi. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, annullava gli avvisi di accertamento ritenendo che le presunzioni di "estero-vestizione", invocate dall'Amministrazione finanziaria per giustificare l'emissione degli atti impugnati, non fossero fondate, e comunque non risultassero applicabili al caso di specie. 3. Spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado l'Agenzia delle entrate, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello ribadendo che le presunzioni invocate dall'Amministrazione finanziaria a giustificazione degli atti impositivi non risultavano idonee a supportare la fondatezza degli avvisi di accertamento.4. Avverso la decisione assunta dalla Ctr della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resistono mediante controricorso le società. 4.1. La causa era fissata per la trattazione all'udienza dell'11.11.2021, quando il P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], aveva fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, domandando l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. Questa Corte, tuttavia, rilevato che le controricorrenti avevano depositato documenti, tra cui un accordo transattivo intervenuto con l'Ente impositore, con impegno di quest'ultimo a rinunziare a numerose controversie fiscale pendenti con società del gruppo Tramo, tra cui la presente, non essendo stata rinvenuta prova della notificazione dei documenti alla controparte, disponeva il rinvio della trattazione per consentire l'adempimento. Le società ottemperavano in data 26.1.2022. 4.2. In prossimità della nuova udienza di trattazione l'Avvocatura dello Stato, difensore ex lege dell'Agenzia delle entrate, ha confermato l'intervenuto accordo transattivo stipulato dalle parti, ed ha espressamente dichiarato di rinunciare al presente ricorso, domandando compensarsi le spese di lite. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il P.M., s.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato dichiararsi l'estinzione del giudizio, compensandosi le spese di lite tra le parti, come da loro richiesta. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per non avere la Ctr "fatto corretta applicazione del concetto di presunzione grave, precisa e concordante", ed aver pure attribuito valenza probante ai "semplici formalismi" (ric., pp. 48 e 49) con cui le contribuenti hanno replicato alle allegazioni proposte dall'Amministrazione finanziaria. 2. Non ricorrono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito del ricorso. 2.1. L'Agenzia delle entrate ha infatti depositato atto di rinuncia al ricorso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui in epigrafe, in seguito ad accordo transaWvo intercorso tra le parti in data 14.6.2016. 2.2. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'udienza (art. 390, primo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, conseguendone la cessazione della materia del contendere. 2.3. La società controricorrente, peraltro, con propria memoria depositata in prossimità dell'udienza dell'11.11.2021, ha domandato pronuncia di cessazione della materia del contendere, compensandosi le spese di lite tra le parti. 2.4. Osservato che l'accordo transattivo succitato, invocato da entrambe le parti, prevede che sia domandata anche la compensazione delle spese giudiziali delle parti, la comune volontà delle parti può essere rispettata, disponendosi la compensazione delle spese di lite. 2.5. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di corrispondere una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L'estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). Peraltro il versamento del c.d. doppio contributo non risulterebbe comunque dovuto, essendo ricorrente un'Amministrazione pubblica difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione introdotto dall'Agenzia delle entrate, in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Le spese del proc