CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 32589/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 25892 -2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO n. 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio diquest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; -controricorrente - nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 113 /2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/05/2016R.G.N. 364/2015; udita la relazione della causa svolta nell ’udienza pubblica del 21/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico Obbligo di iscrizione all’albo professionale degli infermieri dipendenti pubblici Rimborso delle spese di iscrizione R.G.N. Cron. Rep. Ud.21/09/2022 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Torino, previa riunione dei giudizi, ha respinto gli appelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] AL, volto ad ottenere dalla datrice di lavoro il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’albo professionale IPASVI. 2. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha escluso che l’iscrizione all’albo professionale, resa obbligatoria dall’art. 2, comma 3, della legge n. 43/2006 anche per i dipendenti pubblici, risponda ad un interesse esclusivo del datore di lavoro, perché, diversamente da quanto accade per gli avvocati degli enti pubblici, l’attività infermieristica non comporta un obbligo assoluto di esclusività. Gli infermieri, infatti, a differenza degli avvocati, potenzialmente possono svolgere prestazioni libero professionali presso terzi, pubblici o privati, prestazioni aggiuntive programmabili e prestazioni in équipe. Il giudice d’appello ha richiamato gli atti adottati dalla Asl appellata (regolamento per la stipulazione di convenzioni per prestazioni presso terzi del 12 ottobre 2009; delibere commissariali e delibere del Direttore Generale risalenti agli anni dal 2005 al 2013) nonché il disposto dell’art. 43, comma 3, della legge n. 449/1997 e dell’art.1, comma 2, del d.l. n. 402/2001, convertito in legge n. 1/2002, ed ha ritenuto priva di rilievo la circostanza che di fatto gli appellanti non si fossero avvalsi della possibilità, concessa dal legislatore e dal datore di lavoro, di svolgere ulteriori attività. 3. La Corte distrettuale ha aggiunto che il legislatore, nel prevedere l’obbligatorietà dell’iscrizione, ha anche previsto che l’attuazione della nuova normativa non avrebbe dovuto comportare alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (art. 7, comma 3, della legge n. 43/2006) ed ha ravvisato nel principio del necessario contenimento della spesa un’ulteriore ragione ostativa all’accoglimento della pretesa. 4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, articolati in più punti, ai quali ha opposto difese con controricorso la ASL di Alessandria. 5. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale, è stata poi fissata in pubblica udienza in ragione dell’importanza delle questioni giuridiche dedotte. 6. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dei regolamenti della Asl di Alessandria, del d.lgs. n. 66/2003 edell’art. 14 della legge n. 161/2014 sull’orario di lavoro, dell’art. 1719 cod. civ., degli artt. 3, 4, 32, 41, 97 e 98 Cost.. Addebitano, in sintesi, alla Corte territoriale di avere svalutato il principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico , recepito dal legislatore ordinario con l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957,poi richiamato dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Evidenziano che al dipendente pubblico assunto a tempo pieno è fatto divieto di esercitare attività libero professionale e richiamano giurisprudenza della Corte Costituzionale per sostenere che al personale infermieristico non è applicabile la disciplina con la quale è stato consentito ai soli dirigenti medici e sanitari di rendere prestazioni libero professionali in regime di intramoenia. Aggiungono che anche le cosiddette prestazioni aggiuntive,disciplinate dall’art. 1 del d.l. n. 402/2001, sono eseguite nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, del datore di lavoro. Precisano che l’assunzione a tempo pieno non è compatibile con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa in favore di terzi, sia per ragioni di carattere temporale, sia in quanto quella attività determinerebbe una situazione,quanto meno potenziale, di conflitto di interessi. Rilevano che la Corte distrettuale ha violato anche i regolamenti aziendali, che ribadiscono il principio di esclusività e consentono al personale infermieristico solo di collaborare, al di fuori dell’orario di servizio, all’esercizio dell’attività libero professionale,consentita ai dirigenti medici. Deducono, inoltre, che il personale assunto a tempopieno è tenuto al rispetto dell’orario massimo di lavoro fissato dalle norme richiamate in rubrica, il che impedisce allo stesso di svolgere qualsiasi ulteriore attività. In via conclusiva asseriscono che il diritto al rimborso deve essere riconosciuto per le medesime ragioni per le quali questa Corte ha ritenuto che debbano gravare sul datore di lavoro le spese di iscrizione all’albo speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici. 2. Il secondo motivo denuncia «violazione dei principi costituzionali contenuti negli articoli 3, 4, 32, 97,98 della Costituzione relativi ai dipendenti pubblici impiegati nell’ambito sanitario; falsa applicazione delle norme di legge relative agli infermieri alle dipendenze della P.A.; nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. ed ex art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 416 c.p.c.; vizio di motivazione, falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 ultimo comma c.p.c. e 111 Cost.». Riprendendo argomenti già sviluppati con la prima censura, i ricorrenti sostengono che agli esercenti la professione infermieristica devono essere estesi i medesimi principi che valgono per gli avvocati degli enti pubblici, giacché la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, assegna particolare rilievo al diritto alla salute, dall’altro impone alle amministrazioni pubbliche di garantire imparzialità, efficienza e legalità dell’azione amministrativa. Ne traggono, quale conseguenza , il carattere discriminatorio della disparità di trattamento che si realizzerebbe qualora non fosse riconosciuto il diritto al rimborso delle spese che gli infermieri, al pari degli avvocati, devono sostenere per l’iscrizione all’albo, che soddisfa esclusivamente un interesse del datore di lavoro. Eccepiscono, poi, la nullità della sentenza impugnata e addebitano alla Corte distrettualedi non avere pronunciato sulla necessità di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in rilievo e di non avere tenuto in alcun conto la circostanza, non contestata dall’azienda resistente, della durata della prestazione lavorativa resa dai ricorrenti i quali, in quanto assunti a tempo pieno, si trovavano e si trovano nella giuridica impossibilità di svolgere attività libero professionali. 3. E’ infondata l’eccezione di giudicato interno, illustrata dal difensore dell’[OSCURATO:PERSONA] di AL il quale, nel corso della discussione orale, ha insistito sulla mancata specifica impugnazione dell’interpretazione data dalla Corte distrettuale all’art. 7 della legge n. 43/2006, che fissa l’obbligo di invarianza della spesa. Il giudicato, infatti, si può formare solo in relazione ai capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall’impugnazione, perché fondati suautonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno. La suddetta autonomia non ricorre rispetto ai meri passaggi motivazionali orispetto ad un mero presupposto necessario di fatto o di diritto che concorre a formare un capo unico della decisionesolo se unito ad altri (cfr. fra le tante Cass. n. 27560/2020; Cass. n. 5552/2020; Cass. n. 24358/2018; Cass. n. 21566/2017; Cass. n. 726/2006). Questa Corte ha anche precisato, ed al principio il Collegio intende dare continuità, che la locuzione giurisprudenziale «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno» individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017). Nel far ciò la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Né a riguardo può invocarsi il principio di non contestazione, che opera sul piano probatorio e riguarda solo fatti storici, non già la loroqualificazione giuridica. Dai richiamati principi, qui ribaditi, discende che nessun giudicato si è formato nella fattispecie, perché non integra un capo autonomo della decisione il passaggio motivazionale inerente all’esegesi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 43/2006 che, a detta della Corte territoriale, nel prevedere l’invarianza della spesa, inciderebbe anche sulle obbligazioni del datore di lavoro pubblico. 4. I motivi di ricorso, seppure ammissibili, sono infondati. Nel riassumere le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione si è già detto che i ricorrenti invocano l’applicazione del medesimo principio di diritto enunciato da questa Corte con riferimento alla posizione degli avvocati dipendenti di enti pubblici. E’ pertanto necessario premettere all’esame delle censure la ricostruzione del quadro normativo che qui viene in rilievo, giacché l’invocata equiparazione presuppone che si accerti l’identità delle situazioni a confronto. 4.1. L’art. 10 del d.l.C.P.S. n. 233/1946, avente ad oggetto la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, prevedeva che «I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo. Essi sono soggetti alla disciplina dell'ordine o collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.». L’esercizio della professione infermieristica alle dipendenze di enti pubblici non richiedeva, di conseguenza, la necessaria iscrizione all’albo, tenuto dai collegi provinciali disciplinati dallo stesso decreto(al quale rinvia la legge n. 1049/1954 istitutiva dei collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia), giacché l’art. 8, secondo cui « Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo», andava letto in combinato disposto con la disposizione sopra richiamata che, nei casi di rapporto di impiego, subordinava all’iscrizione il solo esercizio dell’attività libero professionale (cfr. Cass. pen. n. 28306/2003 e n. 6491/2008; C.d.S. n. 2179/2011). 4.2. La legge n. 43/2006, intitolata «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», all’art. 4 ha delegato il Governo ad adottare più decreti legislativi «al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» ed all’art. 2, comma 3, ha stabilito che «L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli giàriconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.». 4.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è avvalso della delega nel termine stabilito e sulla materia il legislatore è nuovamente intervenuto con la legge n. 3 del 2018 che,con l’art. 4, di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, ha sostituito i capi I, II e III del d.l.C.P.S. n. 233/1946 prevedendo, per quel che in questa sede rileva, la costituzione dell’ordine delle professioni infermieristiche e stabilendo, all’art. 5 del d.l.C.P.S come modificato, che «[OSCURATO:PERSONA] ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, ènecessaria l'iscrizione al rispettivo albo.». 4.4. Nel periodo che qui viene in rilievo, antecedente allalegge n. 3 del 2018 ma successivo a quella n. 43 del 2006, l’iscrizione all’albo tenuto dai collegi provinciali si è resa necessaria ai sensi del richiamato art. 2, comma 3, trattandosi di norma immediatamente precettiva e non condizionata dall’esercizio della delega conferita dal legislatore con il successivo art. 4. 5. Nonostante l’obbligatorietà dell’iscrizione, richiesta ora anche per l’esercizio della professione infermieristica alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, non ritiene il Collegio che possa essere esteso agli infermieri del [OSCURATO:PERSONA] l’orientamento, formatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire da Cass. n. 3928/2007, e ribadito da numerose pronunce successive (Cass. 6877, 6878, 7775 del 2015; Cass. n. 2507/2017; Cass. nn. 2285, 27239, 27959 e 28242 del 2018; Cass. n.13012/2019), secondo cui «il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (art.14, comma 17, d.P.R. n.43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense». Quel principio muove dal presupposto che per gli avvocati degli enti pubblici, tenuti al rispetto dell’obbligo di esclusività, in quel caso assolutamente inderogabile, le spese di iscrizione all’albo rispondono all’interesse esclusivo del datore di lavoro, in quanto finalizzate unicamente a consentire la difesa in giudizio dell’ente, altrimenti non assicurabile. 5.1. Il richiamato orientamento si è formato in un contesto normativo,in relazione al quale si rinvia, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., a Cass. n. 9660/2021 , caratterizzato, da un lato, dal divieto di iscrizione all’albo professionale degli avvocati che svolgono attività lavorativa dipendente e dalla contestuale previsione della sola possibilità di inserimento nell’elenco speciale allegato all’albo, disciplinato dall’art. 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933 ed ora dall’art. 23 della legge n. 247/2012; dall’altro dall’inapplicabilità all’avvocatura della legge n. 662/1996 ( art. 1, commi 56, 56 bis e 57) che consente in ogni caso, a prescindere dalle limitazioni stabilite per le singole categorie professionali, l’iscrizione agli albi dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro parziale, purché la prestazione lavorativa non ecceda il 50% del tempo pieno. In ragione di detta inapplicabilità, espressamente prevista dalla legge n. 339/2003, al pubblico dipendente, anche se assunto part time, in nessun caso possono essere consentiti l’iscrizione all’albo degli avvocati e l’esercizio di attività libero professionale, sicché l’inserimento nell’elenco speciale risponde solo ed esclusivamente all’interesse del datore di lavoro. 5.2. Diverso è il contesto normativo che viene in rilievo in relazione alla professione infermieristica, in ordine alla quale la disciplina succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall’art. 98 Cost., ammette, alle condizioni richieste dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e dalle leggi speciali, l’esercizio dell’attività libero professionale,consentito, oltre che nei casi di part time rispondente ai requisiti fissati dalla legge n. 662/1996, anche per prestazioni ag giuntive (d.l. n. 402/2001) e per le attività di supporto all’attività libero professionale in intramoenia. L’art. 53, inoltre, pur rinviando alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 3/1957, che comporta il divieto di svolgere altra attività caratterizzata dacontinuità e professionalità, consente che, previa autorizzazione del datore di lavoro, possano essere accettati incarichi retribuiti, ove non sorga conflitto di interesse con l’ente di appartenenza, sicché la normativa, diversamente da quanto si riscontra per la professione forense, non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell’attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l’iscrizione all’albo, che è condizione necessaria per l’esercizio di quell’attività,non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. Il richiamato art. 53, che va letto in combinato disposto con le disposizioni di legge alle quali lo stesso rinvia , opera una distinzione fra attività vietate in modo assoluto, attività consentite in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal legislatore, incarichi soggetti ad autorizzazione. L’esercizio della professione di avvocatoin favore di terzi da parte del dipendente pubblico rientra fra le attività che in nessun caso sono consentite, di tal ché l’iscrizione all’elenco speciale non può che soddisfare unicamente l’interesse del datore, mentre non altrettanto può dirsi per le altre professioni intellettuali, ed in particolare per quella infermieristica, consentite ai dipendenti part time nonché, nelle ipotesi di incarichi che rispondano ai requisiti di legge, previa autorizzazione del datore. 5.3. Non può rilevare ai fini che ci occupano la circostanza che i ricorrenti, non avendo optato per il tempo parziale e non avendo richiesto autorizzazione allo svolgimento non continuativo di incarichi professionali, di fatto si siano trovati in una situazione di assoluta esclusività. L’individuazione dell’interesse assicurato dall’iscrizione all’albo va, infatti, effettuata sul piano astratto delle norme applicabili alla fattispecie, che, come si è già detto, non consentono di affermare che quella iscrizione sia finalizzata unicamente a soddisfare un’esigenza del datore di lavoro pubblico. 5.4. Tanto basta per respingere il ricorso e per escludere l’eccepita disparità di trattamento rispetto agli avvocati degli enti pubblici, atteso che le peculiarità proprie della professione forense, se, da un lato, giustificano l’accentuazione dell’obbligo di esclus ività rispetto agli altri dipendenti pubblici (Corte Cost. n. 390/2006; Corte Cost. n. 166/2012),dall’altro legittimano un diverso regime di imputazione della spesa sostenuta per l’iscrizione all’albo. La questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 97 e 98 Cost., è, quindi, manifestamente infondata. 5.5. Le considerazioni sopra esposte sono assorbenti e, pertanto, non rilevano gli asseriti errori commessi dalla Corte territoriale nell’interpretazione degli atti aziendali, dei quali inammissibilmente viene denunciata la violazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,pur trattandosi di atti interni privi di efficacia normativa. Parimenti non può determinare un diverso esito della lite la circostanza che la Corte territoriale abbia tratto un ulteriore argomento a sostegno dell’infondatezza della domanda dall’art. 7, comma 3, della legge n. 43/2006. In realtà la clausola di invarianza della spesa si riferisce alla diretta attuazione dellalegge in parola, nella parte in cui detta una nuova disciplina delle professioni sanitarie ed istituisce gli ordini professionali, sicché la stessa non può essere estesa fino a ricomprendervi anche obbligazioni inerenti al rapporto di impiego pubblico, ch e non discendono direttamente dal nuovo assetto regolativo, del quale, secondo la tesi qui non condivisa, costituiscono solo un effetto indiretto. L’errore interpretativo, peraltro, si riferisce ad un’argomentazione spesa ad abundantiam e non incide sulla principale ratio decidendi della pronuncia, come si è detto corretta e condivisibile. 6. La Corte territoriale non è incorsa negli errores in procedendo denunciati nel secondo motivo. Il vizio diomessa pronuncia è configurabile solo allo rquando risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non è ravvisabile nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021). Il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito. Non rileva, pertanto, che la Corte territoriale non abbia specificamente richiamato la questione di legittimità costituzionale prospettata dagli appellanti, poiché quella questione, sollevata nei medesimi termini reiterati in questa sede, non poteva che essere disattesa una volta evidenziata la diversità delle due categorie a confronto, tale da escludere «ogni profilo di disparità di trattamento, poiché il diverso trattamento consegue a situazioni oggettivamente differenti, tali da giustificarlo» (pag. 13 della motivazione). 6.1. Parimenti non si ravvisa il vizio di motivazione denunciato sempre nel secondo motivo. Hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. n. 8053/2014) che all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è scomparso il controllo della Corte di legittimità sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Ancora attuale è, quindi, l’orientamento alla stregua del quale la motivazione si deve ritenere meramente apparente ogniqualvolta si risolva in un’affermazione tanto apodittica da risultare intrins e camente inidonea a consentire il controllo delle ragioni che stanno alla base della decisione (Cass. S.U. n. 10892/2001). Nessuna delle ipotesi che si risolvono nella violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. ricorre nella fattispecie, perché la Corte territoriale, come riportato nello storico di lite, ha dato ampio conto delle ragioni per le quali la domanda reiterata in appello doveva essere disattesa e la motivazione non è né apparente, nell’accezione sopra indicata, né illogica o contradditoria. 6.2. Infine manifestamente infondata è la censura nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) ( cfr. fra le tante Cass. n. 9002 / 2018; Cass n. 8048/2019). A sua volta, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha «quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto » (Cass. n. 1616/2021). Ilvizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda, quindi, soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, sicché non è configurabile per il solo fatto che non siano state esaminate tutte le argomentazioni che il ricorrente abbia posto a fondamento della domanda.7. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato. La novità della questione giuridica giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.