CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14168/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Catania in data 11 gennaio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale cittadino per i reati di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 bis cod. pen. e di evasione di cui all'art.385 cod. pen.; -Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge in punto di qualificazione giuridica-ritenendo che il furto non è stato consumato ma esclusivamente tentato-è reiterativo di quanto dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, nonché manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza che con motivazione immune da vizi logici ha specificatamente chiarito (par. 3.1) che l'imputato ha effettivamente esercitato il proprio dominio sui beni sottratti integrando così la fattispecie di furto consumato; - Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il ConsiM€re es ,nsore , [OSCURATO:PERSONA]