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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 03677/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 25/05/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 10/12/2021, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina aggravata, ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva reiterata.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità, è aspecifico nella parte in cui non si confronta con gli argomenti addotti dal giudice di appello sul divieto di prevalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva reiterata; che in ogni caso il ricorso difetta di interesse proprio in ragione del divieto di prevalenza delle attenuanti operante nel caso in esame; che alcuna violazione dei principi del contraddittorio si è verificata, essendo stata pronunciata l'inammissibilità con sentenza a seguito dell'udienza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa in data 25/05/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 10/12/2021, con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina aggravata, ritenute le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva reiterata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità, è aspecifico nella parte in cui non si confronta con gli argomenti addotti dal giudice di appello sul divieto di prevalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva reiterata; che in ogni caso il ricorso difetta di interesse proprio in ragione del divieto di prevalenza delle attenuanti operante nel caso in esame; che alcuna violazione dei principi del contraddittorio si è verificata, essendo stata pronunciata l'inammissibilità con sentenza a seguito dell'udienza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 03677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris