CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 37446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente e ribadito nella memoria difensiva dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello per la genericità dei motivi privi di una specifica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle censure dedotte con l'impugnazione in relazione alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] nte