CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 31101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15452-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- INPS; - intimato - avverso la sentenza n. 377/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello della parte privata, ha riformato la decisione di primo grado che, in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito INPS per disoccupazione agricola, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere; 2.1a Corte ha osservato come permanesse l'interesse della Rano all'accertamento di illegittimità del recupero operato dall'Istituto ed alla pronuncia di condanna alla restituzione: in tal senso ha, pertanto, provveduto. Quanto alle spese di lite, ha compensato le stesse «considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto la Rano vincitrice e tenuto conto del comportamento dell'INPS che non ha resistito all'appello»; 3.1a parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; 4. è rimasto intimato l'INPS; 5. la proposta del giudice relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. nonché la carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla «compensazione delle spese di lite»; 7. il motivo è fondato; 8. deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017); 9. nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente (il giudizio risulta introdotto nel 2016), a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della Ric. 2021 n. 15452 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»; 10. alle ipotesi tipizzate va aggiunta -per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»; 11. in relazione al nuovo enunciato, resta, peraltro, valido (v. Cass. nr. 29130 del 2019 in motivazione) il principio -espresso dalle Sezioni Unite nell'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2572 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (per tutte: Cass. nr. 22333 del 2017) in relazione al testo dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ. vigente anteriormente al DL 12.9.2014 nr. 132, art. 13- secondo cui la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano «gravi ed eccezionali ragioni», è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.: la funzione interpretativa- applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha infatti una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto; 12. nella fattispecie di causa, ove è esclusa la ricorrenza di una ipotesi di soccombenza reciproca, le ragioni esplicitate dal giudice di merito a giustificazione dell'esercizio del potere di disporre la compensazione non soddisfano le caratteristiche di gravità ed eccezionalità richieste dalla norma; 13. la sentenza non evidenzia, infatti, una situazione «del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio» (v. Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit, § 15) ma prospetta solo una possibile evenienza processuale, collegata alla contumacia della controparte (v. Cass. nr. 7782 del 2020; Cass. nr. 3977 del 2020; Cass. nr. 9925 del 2021); Ric. 2021 n. 15452 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- 14. il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese del procedimento in base agli enunciati principi; 15. al giudice del rinvio è demandata, anche, la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali, e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di B