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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 38132/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Passafiume, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte d'appello di Genova del 5 giugno 2019, irrevocabile il 21 settembre 2019, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. accertati in Genova il 25 agosto 2012, di condanna alla pena di mesi uno, giorni venti di reclusione ed euro 160 di multa.

1.1. La Corte d'appello ha ritenuto che la revoca dovesse essere pronunciata ai sensi dell'art. 168 ultimo comma cod. pen., avendo il condannato già fruito per due volte del beneficio, considerato quello concesso con sentenza della Corte d'appello di Genova, del 13 febbraio 2019, irrevocabile il 9 aprile 2019, fatti commessi il 6 novembre 2019, con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140 di multa. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv.

A. Guido, denunciando erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 674, comma 1-bis cod. proc. pen.

Era stata chiesta l'acquisizione del fascicolo processuale della cognizione, relativo alla sentenza sub 1, risultante dal casellario giudiziale, rispetto alla quale, secondo il difensore, era stata formulata istanza di restituzione nel termine poi accolta, sia in udienza che con memoria difensiva depositata in data 20 ottobre 2021, onde verificare se fosse già al corrente del giudice della cognizione, al momento della decisione, la presenza di cause ostative alla concessione della terza sospensione condizionale della pena.

Tale richiesta, invece, è stata disattesa senza motivazione e in violazione dell'art. 674 cod. proc. pen. come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte.

2.1. La motivazione, comunque, secondo il ricorrente, non indica la prima sentenza con la quale sarebbe stata concessa la sospensione condizionale della pena, pur affermando che questa era stata già concessa due volte, né indica il parziale rigetto alla richiesta originaria che riguardava entrambe le sentenze citate nel provvedimento censurato che, a parere del Procuratore generale, avevano illegittimamente concesso il beneficio. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Passafiume, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.Va, preliminarmente, rilevata l'ammissibilità del motivo proposto, tenuto conto che, diversamente da quanto argomentato con la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nel caso al vaglio viene prospettato, in sostanza vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale e processuale.

Del resto, si osserva, quanto alla puntualità e specificità della deduzione relativa alla conoscenza o meno della causa ostativa, da parte del giudice della cognizione, che l'interessato aveva allegato, in sede di esecuzione, specifici elementi, rappresentati dalla rimessione nel termine in relazione alla sentenza sub 1 del certificato penale, onde poter richiedere la continuazione, tanto da elidere gli effetti penali della doppia concessione del beneficio della sospensione condizionale (Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Rv. 282330).

Il ricorso, in definitiva, non deduce un travisamento dei dati processuali da parte del giudice dell'esecuzione, bensì omessa motivazione rispetto al dato, valorizzato dal ricorrente, della conoscibilità da parte del giudice della cognizione che aveva concesso illegittimamente il beneficio per la terza volta, dell'assenza di cause ostative, mediante esame degli atti processuali. 1.1.11 tema devoluto, che concerne l'interpretazione della nozione di" non conoscibilità " della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, è stato esaminato nel pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381) la quale ha precisato che, quanto allo specifico punto della decisione relativo alla concessione dei benefici, opera la preclusione del giudicato in senso "debole" e quindi con riferimento alle questioni dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili.

Ne consegue che se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmeno implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva.

Sicché, a quel principio di diritto, affermato dalla sentenza Longo, il Collegio intende dare continuità ribadendo che al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione dei benefici.1.2.

Nel caso in esame, l'ordinanza non ha dato atto di aver compiuto tale verifica, o dell'esito negativo di questa.

Né illustra le ragioni per le quali non sono stati acquisiti gli atti del giudizio di cognizione.

Quindi risulta carente la motivazione rispetto al dovuto accertamento in fatto, in relazione al quale il ricorso ha opposto specifica censura.

Anzi, l'ordinanza rende conto che, quanto alla sentenza sub 1, il ricorrente è stato rimesso in termini per l'impugnazione e, senza respingere parzialmente la richiesta originaria del Procuratore generale, che aveva ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena anche con riferimento alla sentenza n. 3 del provvedimento di cumulo, limita la propria pronuncia alla revoca del beneficio concesso con la sentenza indicata sub n. 4 (cfr. dispositivo), affermando che il condannato aveva fruito del beneficio due volte.

La motivazione, però, si limita a prendere in considerazione, all'uopo, un'unica sentenza, la n. 2 della Corte d'appello di Genova del 14 maggio 2015, irrevocabile il 9 febbraio 2017 (cfr. pag. 11 del provvedimento). 3.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza perché il giudice del rinvio ponga rimedio al rilevato difetto di motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo Corte di appello di Genova.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Passafiume, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte d'appello di Genova del 5 giugno 2019, irrevocabile il 21 settembre 2019, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. accertati in Genova il 25 agosto 2012, di condanna alla pena di mesi uno, giorni venti di reclusione ed euro 160 di multa. 1.1. La Corte d'appello ha ritenuto che la revoca dovesse essere pronunciata ai sensi dell'art. 168 ultimo comma cod. pen., avendo il condannato già fruito per due volte del beneficio, considerato quello concesso con sentenza della Corte d'appello di Genova, del 13 febbraio 2019, irrevocabile il 9 aprile 2019, fatti commessi il 6 novembre 2019, con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140 di multa. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. A. Guido, denunciando erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 674, comma 1-bis cod. proc. pen. Era stata chiesta l'acquisizione del fascicolo processuale della cognizione, relativo alla sentenza sub 1, risultante dal casellario giudiziale, rispetto alla quale, secondo il difensore, era stata formulata istanza di restituzione nel termine poi accolta, sia in udienza che con memoria difensiva depositata in data 20 ottobre 2021, onde verificare se fosse già al corrente del giudice della cognizione, al momento della decisione, la presenza di cause ostative alla concessione della terza sospensione condizionale della pena. Tale richiesta, invece, è stata disattesa senza motivazione e in violazione dell'art. 674 cod. proc. pen. come interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte. 2.1. La motivazione, comunque, secondo il ricorrente, non indica la prima sentenza con la quale sarebbe stata concessa la sospensione condizionale della pena, pur affermando che questa era stata già concessa due volte, né indica il parziale rigetto alla richiesta originaria che riguardava entrambe le sentenze citate nel provvedimento censurato che, a parere del Procuratore generale, avevano illegittimamente concesso il beneficio. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Passafiume, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.Va, preliminarmente, rilevata l'ammissibilità del motivo proposto, tenuto conto che, diversamente da quanto argomentato con la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, nel caso al vaglio viene prospettato, in sostanza vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale e processuale. Del resto, si osserva, quanto alla puntualità e specificità della deduzione relativa alla conoscenza o meno della causa ostativa, da parte del giudice della cognizione, che l'interessato aveva allegato, in sede di esecuzione, specifici elementi, rappresentati dalla rimessione nel termine in relazione alla sentenza sub 1 del certificato penale, onde poter richiedere la continuazione, tanto da elidere gli effetti penali della doppia concessione del beneficio della sospensione condizionale (Sez. 3, n. 36363 del 21/05/2021, Rv. 282330). Il ricorso, in definitiva, non deduce un travisamento dei dati processuali da parte del giudice dell'esecuzione, bensì omessa motivazione rispetto al dato, valorizzato dal ricorrente, della conoscibilità da parte del giudice della cognizione che aveva concesso illegittimamente il beneficio per la terza volta, dell'assenza di cause ostative, mediante esame degli atti processuali. 1.1.11 tema devoluto, che concerne l'interpretazione della nozione di" non conoscibilità " della causa ostativa da parte del giudice della cognizione, è stato esaminato nel pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381) la quale ha precisato che, quanto allo specifico punto della decisione relativo alla concessione dei benefici, opera la preclusione del giudicato in senso "debole" e quindi con riferimento alle questioni dedotte e decise, ma non anche a quelle deducibili. Ne consegue che se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmeno implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva. Sicché, a quel principio di diritto, affermato dalla sentenza Longo, il Collegio intende dare continuità ribadendo che al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, compete, pertanto, preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione dei benefici.1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza non ha dato atto di aver compiuto tale verifica, o dell'esito negativo di questa. Né illustra le ragioni per le quali non sono stati acquisiti gli atti del giudizio di cognizione. Quindi risulta carente la motivazione rispetto al dovuto accertamento in fatto, in relazione al quale il ricorso ha opposto specifica censura. Anzi, l'ordinanza rende conto che, quanto alla sentenza sub 1, il ricorrente è stato rimesso in termini per l'impugnazione e, senza respingere parzialmente la richiesta originaria del Procuratore generale, che aveva ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena anche con riferimento alla sentenza n. 3 del provvedimento di cumulo, limita la propria pronuncia alla revoca del beneficio concesso con la sentenza indicata sub n. 4 (cfr. dispositivo), affermando che il condannato aveva fruito del beneficio due volte. La motivazione, però, si limita a prendere in considerazione, all'uopo, un'unica sentenza, la n. 2 della Corte d'appello di Genova del 14 maggio 2015, irrevocabile il 9 febbraio 2017 (cfr. pag. 11 del provvedimento). 3.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza perché il giudice del rinvio ponga rimedio al rilevato difetto di motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo Corte di appello di Genova. C
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