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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 1951

Cassazione n. 14692/2026

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ll'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67H24 F839Q) giusta procura speciale inpresso lo [OSCURATO:PERSONA] dell'indicato difensore il quale chiede riceversi lecomunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti reca-piti: Fax: 071/53.021; PEC: [OSCURATO:EMAIL] Ascoli (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51L14 A271Y), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il14/07/1951 e residente in Ancona (AN) in [OSCURATO:PERSONA] 3/a, in proprio equale erede della signora [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 22P63 F522Y), na-ta in Montegranaro (AP) il 23/09/1922 e deceduta in Ancona il 23/6/2017ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45S67 A271F), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il27/11/1945 e residente in Ancona (AN) - [OSCURATO:PERSONA] di Pietralacroce70/h, quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SCL CTN81P70 E388M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il 30/11/1981 e residente in Ancona (AN)Numero registro generale 5040/2019Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 14692/2026Data pubblicazione 18/05/2026- [OSCURATO:PERSONA] di Pietralacroce 70/h, e di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SCLDRD 76T24 C615H), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il 24/12/1976 e residente inAncona (AN) - [OSCURATO:PERSONA] di Pietralacroce 70/h (giusta procura gene-rale Dott. [OSCURATO:PERSONA] 27/6/2009 rep. 49049 fasc. 18544, registratain Ancona – [OSCURATO:PERSONA] in data 01/07/2009 n. 7356 – serie 1T;) inproprio e quali eredi della signora [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 22P6323/6/2017 ed anche tutti quali eredi (i signori [OSCURATO:PERSONA], CostanzaAscoli ed [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BRT NDR24R24F522R)deceduto il 18/04/2009, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Barbieri (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 40L29 A271G) del Foro di Ancona (il quale dichiaradi voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] eal seguente indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura originariamente su foglio se-parato, ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA]Ottavi a Roma – [OSCURATO:PERSONA] 48.Controricorrentiavverso l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona n° 28 depositata il 10gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con atto depositato il 5 gennaio 2026 il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa spese compensate.Con atto depositato l'8 gennaio 2026 tale rinuncia è stata accettato dai re-sistenti.Considerato che:Numero registro generale 5040/2019Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 14692/2026Data pubblicazione 18/05/2026Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensa-zione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi allarinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n°115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n°228 del 2012.

P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio a spese compensate.

Dà atto chenon sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, deldecreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il rad-doppio del contributo unificato.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67H24 F839Q) giusta procura speciale inpresso lo [OSCURATO:PERSONA] dell'indicato difensore il quale chiede riceversi lecomunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti reca-piti: Fax: 071/53.021; PEC: [OSCURATO:EMAIL] Ascoli (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51L14 A271Y), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il14/07/1951 e residente in Ancona (AN) in [OSCURATO:PERSONA] 3/a, in proprio equale erede della signora [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 22P63 F522Y), na-ta in Montegranaro (AP) il 23/09/1922 e deceduta in Ancona il 23/6/2017ed [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45S67 A271F), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il27/11/1945 e residente in Ancona (AN) - [OSCURATO:PERSONA] di Pietralacroce70/h, quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SCL CTN81P70 E388M), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il 30/11/1981 e residente in Ancona (AN)Numero registro generale 5040/2019Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 14692/2026Data pubblicazione 18/05/2026- [OSCURATO:PERSONA] di Pietralacroce 70/h, e di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SCLDRD 76T24 C615H), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AN) il 24/12/1976 e residente inAncona (AN) - [OSCURATO:PERSONA] di Pietralacroce 70/h (giusta procura gene-rale Dott. [OSCURATO:PERSONA] 27/6/2009 rep. 49049 fasc. 18544, registratain Ancona – [OSCURATO:PERSONA] in data 01/07/2009 n. 7356 – serie 1T;) inproprio e quali eredi della signora [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 22P6323/6/2017 ed anche tutti quali eredi (i signori [OSCURATO:PERSONA], CostanzaAscoli ed [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRT NDR24R24F522R)deceduto il 18/04/2009, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Barbieri (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 40L29 A271G) del Foro di Ancona (il quale dichiaradi voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di [OSCURATO:TELEFONO] eal seguente indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura originariamente su foglio se-parato, ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA]Ottavi a Roma – [OSCURATO:PERSONA] 48.Controricorrentiavverso l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona n° 28 depositata il 10gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con atto depositato il 5 gennaio 2026 il ricorrente ha rinunciato al ricorsoa spese compensate.Con atto depositato l'8 gennaio 2026 tale rinuncia è stata accettato dai re-sistenti.Considerato che:Numero registro generale 5040/2019Numero sezionale 404/2026Numero di raccolta generale 14692/2026Data pubblicazione 18/05/2026Deve, dunque, essere pronunciata l'estinzione del giudizio, con compensa-zione delle spese ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi allarinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n°115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n°228 del 2012. P.Q.Mla Corte dichiara l'estinzione del giudizio a spese compensate. Dà atto chenon sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, deldecreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il rad-doppio del contributo unificato.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026, nella camera di consigliodella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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